Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.511/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_511/2012

Sentenza del 17 ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinate dall'avv. Flavio Amadò,
ricorrenti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2012 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 12 agosto 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania
ha inoltrato al Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) una domanda di
assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei
confronti di C.________ e altre persone, per ipotesi di reato di concorso in
esercizio di giochi d'azzardo, aggravato dall'aver commesso il fatto
all'interno di numerosi esercizi pubblici. L'autorità estera sospetta che parte
dei proventi dell'attività illecita sarebbe confluita su un determinato conto
presso una banca ticinese, relazione della quale chiede l'acquisizione della
documentazione e il blocco della stessa, nonché i documenti relativi ai
rapporti fra il suo titolare e diverse persone fisiche e giuridiche.

B.
Con decisione di chiusura del 23 febbraio 2012 il MP ha ordinato la
trasmissione all'autorità rogante dei documenti relativi al conto xxx riferiti
al periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 novembre 2009, data di estinzione della
relazione. Mediante giudizio del 24 settembre 2012, la Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto in quanto ammissibile un
ricorso delle titolari del conto litigioso.

C.
Avverso questa decisione quest'ultime, A.________ e B.________, presentano un
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di
annullarla, unitamente a quelle di entrate in materia e di chiusura del MP, e
di non trasmettere la documentazione bancaria, subordinatamente di rinviare gli
atti al TPF per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella
composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti
alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è
motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la
comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un
caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un
caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono
stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero
presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione
non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215
consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non
si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134
IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza
di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere
ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio
potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta al ricorrente
spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo
periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).

2.
2.1 Le ricorrenti, asserendo l'intervenuta prescrizione penale per i fatti
antecedenti il 30 marzo 2008, ritengono che si sarebbe in presenza di un caso
particolarmente importante, poichè occorrerebbe riesaminare la prassi istituita
con la DTF 117 Ib 53, secondo cui nel quadro dell'assistenza giudiziaria
internazionale regolata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale (CEAG), applicabile nel caso di specie, non occorre esaminare la
questione della prescrizione. Al loro dire, questa giurisprudenza andrebbe
riconsiderata in quanto non affronterebbe la questione dell'osservanza del
principio della proporzionalità, previsto dalla Costituzione e dalla CEAG. Non
sarebbe inoltre stata affrontata la questione del principio dell'utilità
potenziale. L'esclusione, a priori, dell'esame della prescrizione secondo il
diritto estero e di conseguenza il diniego di esaminare le questioni della
proporzionalità e dell'utilità potenziale non sarebbe sostenibile, né
oggettivamente spiegabile.

2.2 Criticano poi l'ulteriore conclusione dell'istanza precedente, secondo cui,
richiamata la DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234, dove si precisava che solo
l'imputato, quale persona perseguita nella procedura aperta all'estero, è
legittimato a invocare la prescrizione, ma non per contro le ricorrenti.
Adducono che anche la richiamata sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007,
consid. 3.9, non spiegherebbe le ragioni per cui una parte, alla quale viene
riconosciuta, come alle ricorrenti, la legittimazione a ricorrere, verrebbe poi
a priori esclusa dalla possibilità di invocare la prescrizione; ciò a maggior
ragione ricordato che la procedura d'assistenza giudiziaria, contrariamente a
quella penale, è di natura amministrativa. Questa esclusione violerebbe quindi
il diritto di essere sentito. Chiedono pertanto che venga riconosciuto loro il
diritto di avvalersi dell'istituto della prescrizione secondo il diritto
italiano.

2.3 Contrariamente agli speciosi assunti ricorsuali, non v'è ragione di
riesaminare la citata giurisprudenza, rettamente applicata dall'autorità
precedente e costantemente confermata in seguito (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; 118
Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; sentenza 1A.204/2006 del 1° novembre 2007
consid. 4.4). Riguardo al rifiuto di esaminare la prescrizione nel quadro della
CEAG, il Tribunale federale ha ritenuto infatti che si tratta di un silenzio
qualificato e non di una lacuna colmabile mediante interpretazione.
2.3.1 La giurisprudenza, costantemente confermata, secondo cui solo le persone
perseguite nello Stato richiedente sono legittimate a invocare la prescrizione
secondo il diritto dello Stato estero, si fonda sul fatto che le norme relative
alla prescrizione sono destinate a tutelare solo la persona perseguita e
rientrano nella competenza delle autorità di perseguimento dello Stato
richiedente. Per contro, l'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP (RS 351.1), non invocato
dalle ricorrenti, protegge gli interessati contro misure coercitive ordinate in
Svizzera dopo l'intervento della prescrizione assoluta secondo il diritto
elvetico (DTF 136 IV 4 consid. 6.1). Tuttavia, quando sussiste, come in
concreto, un trattato di collaborazione che non prevede di considerare la
prescrizione secondo il diritto svizzero, questa normativa, più favorevole
all'assistenza, prevale sulla AIMP (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; 126 II 462
consid. 5; 117 Ib 53).
2.3.2 D'altra parte, riguardo all'invocata prescrizione, le ricorrenti
disattendono che la questione di sapere se, sulla base del principio di
proporzionalità, i documenti litigiosi possano ancora essere utilizzati in
Italia, trattandosi di un quesito relativo alla valutazione delle prove,
dev'essere risolto dalle autorità estere (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244;
sentenza 1A.153/2006, citata, consid. 3.9), come la questione della
prescrizione secondo il diritto italiano.

2.4 La sentenza 1A.249/1999 del 1° febbraio 2000, sulla quale insistono le
ricorrenti, è manifestamente inconferente. In effetti, essa si riferiva a una
domanda di assistenza in materia penale alle Filippine, quindi a uno Stato non
legato alla Svizzera da un trattato e che si fondava pertanto, contrariamente
al caso in esame, sulla AIMP: solo per questo motivo era stato esaminato il
quesito della prescrizione (consid. 1e e 3e/aa; cfr. anche DTF 130 II 217
consid. 1 inedito e consid. 11 per l'assistenza alla Repubblica della Cina,
Taiwan).

La decisione impugnata non si scosta dalla giurisprudenza costante, prassi che
non occorre riesaminare.

3.
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali e
all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 17 ottobre 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Crameri