Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.488/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_488/2012

Sentenza del 10 ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
ricorrente,

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
estradizione alla Russia,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2012 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 25 agosto 2011 il Tribunale regionale di Scilovo (Russia) ha spiccato un
mandato d'arresto nei confronti di A.________, cittadino lituano, accusato
dalle autorità russe di avere, in concorso con altre persone, prodotto
illegalmente, fatto uso, immagazzinato, trasportato e/o venduto merce e
prodotti sprovvisti del marchio originale in Russia, dal dicembre 2000 al
gennaio 2003, rispettivamente fatto uso illegale del marchio di famosi
produttori di sigarette, nonché di avere preparato, prodotto e/o venduto
documenti falsi, tra i quali attestati governativi, francobolli, timbri e
formulari, per un danno complessivo per i produttori di sigarette di svariati
milioni di dollari.

B.
Il 12 gennaio 2012 l'interessato è stato arrestato in vista d'estradizione su
richiesta di Interpol Mosca. Con nota diplomatica del 13 febbraio 2012
l'Ambasciata russa a Berna ha presentato all'Ufficio federale di giustizia
(UFG) la domanda formale di estradizione. L'UFG, dopo aver ricevuto
dall'autorità estera le garanzie richieste, il 25 maggio 2012 ha concesso
l'estradizione. Con giudizio del 12 settembre 2012 la Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto un ricorso dell'estradando.

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale.
Chiede, nella misura in cui il gravame non sarebbe divenuto privo d'oggetto, di
annullare la decisione impugnata e di non concedere la sua estradizione. Fa
valere, quale fatto nuovo, che il citato ordine di arresto russo sarebbe stato
annullato in seguito a una decisione 4 settembre 2012 del Presidente della
Corte Regionale di Ryazan, con la quale la causa è stata rinviata al Tribunale
distrettuale di Scilovo della regione di Ryazan per nuovo giudizio, con una
composizione diversa della Corte.
Richiamata detta decisione, egli ha parallelamente chiesto all'UFG di
rimetterlo in libertà e di annullare la decisione di estradizione. Il 27
settembre 2012 l'UFG ha trasmesso al ricorrente uno scritto della Procura
generale della Federazione Russa, Sezione estradizione, secondo il quale in
data 21 settembre 2012 il citato Tribunale, alla presenza del difensore del
ricorrente, ha emanato una "Vorbeugungsmassnahme in Form der
Meldeverpflichtung" ["misura cautelare sotto forma di avviso di garanzia"], non
cresciuta in giudicato e impugnata dalla Procura generale. Si rileva inoltre la
sussistenza di un "Beschluss über die Heranziehung als Beschuldigter"
dell'estradando del 7 giugno 2004, tuttora in vigore: ne conclude che
l'annullamento o la modifica della citata "Vorbeugungsmassnahme", poiché
l'interessato non avrebbe saputo che nei suoi confronti era stato pronunciato
un "avviso di garanzia", non costituisce un abbandono del procedimento penale.
Si conferma infine il mantenimento della domanda di estradizione. Con fax del 3
ottobre 2012, la Procura generale ha poi comunicato all'UFG che il menzionato
Tribunale, in accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico, ha annullato
la decisione del 21 settembre 2012 e ordinato un nuovo esame giudiziario della
causa, precisando che al ricorrente sono ancora sempre rimproverati i reati per
i quali è chiesta l'estradizione, domanda che viene riconfermata.

D.
Con scritto del 4 ottobre 2012 il ricorrente chiede che la procedura segua il
suo corso, trasmettendo nondimeno al Tribunale federale, per conoscenza, copia
di un ricorso per denegata giustizia inoltrato al TPF, nel quale rileva i nuovi
fatti appena descritti. Ha poi prodotto ulteriori scritti.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella
composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti
alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è
motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è
ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne
un'estradizione e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si
è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi
sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali
o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il
caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante
(DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136
IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (
DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza
di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere
ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio
potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta al ricorrente
spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo
periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3). L'esistenza di un caso particolarmente
importante dev'essere ammessa solo eccezionalmente anche in materia
estradizionale (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.4; 136 IV 20 consid. 1.2).

1.3 Il ricorrente rileva che la procedura potrebbe divenire priva di oggetto,
qualora l'UFG, preso atto del citato fatto nuovo, accettasse di annullare la
sua decisione di estradizione. Questa condizione non si è realizzata e il
ricorrente medesimo chiede espressamente che la procedura dinanzi al Tribunale
federale segua il suo corso. Non si giustifica quindi di sospendere la presente
causa, richiesta sulla quale il ricorrente peraltro non insiste, né di
accordargli, visto altresì che non ne ha fatto richiesta, un congruo termine
per completare la motivazione del gravame (art. 43 LTF; cfr. DTF 134 IV 156
consid.1.7; 133 IV 271 consid. 2.1).

2.
2.1 Il ricorrente sostiene che l'annullamento dell'ordine di arresto
comporterebbe che la vertenza divenga un caso particolarmente importante.

2.2 L'assunto non regge. In effetti, come si è visto, la decisione da lui
invocata in seguito è stata annullata, non si è in presenza di un giudizio
cresciuto in giudicato e l'autorità estera ha ribadito la domanda di
estradizione. D'altra parte, proprio le decisioni giudiziarie emesse dopo la
pronuncia della sentenza impugnata dimostrano che i generici rimproveri mossi
dal ricorrente alle sostenute lacune del procedimento estero non sono
giustificati e che non si è in presenza dell'asserita violazione di elementari
principi procedurali (art. 84 cpv. 2 LTF), invocata del resto in maniera vaga.
Per il momento, nei confronti del ricorrente sussiste sempre ancora un titolo
di arresto (sentenza 1C_34/2008 dell'8 febbraio 2008 consid. 1.2). Dopo la sua
estradizione egli potrà inoltre far valere compiutamente i suoi diritti di
difesa nel quadro di un eventuale procedimento penale.

2.3 Egli adduce poi che si sarebbe in presenza di una questione di principio,
poiché nella fattispecie occorrerebbe esaminare il quesito dell'efficacia delle
garanzie diplomatiche riguardo al trattamento conforme ai diritti dell'uomo. La
tesi è infondata, ritenuto che questa questione è stata compiutamente valutata
nella DTF 134 IV 156 consid. 6, con numerosi riferimenti anche alla prassi
della Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla quale si fonda la decisione
impugnata. In concreto, il ricorrente non rende verosimile che nel frattempo la
situazione sarebbe cambiata in maniera decisiva. Egli espone, in maniera del
tutto generica, che non sarebbe al riparo da una detenzione lesiva dell'art. 3
CEDU, essendo peraltro destinato a una "famigerata struttura carceraria di
provincia russa, lontana dai posti centrali e da effettiva praticabile
possibilità di controllo di chicchessia". Il ricorrente descrive le modalità
carcerarie in Russia richiamando rapporti di Amnesty International, senza
tuttavia rendere verosimile che, nel caso di specie, lo Stato richiedente non
rispetterà le precise garanzie richieste dalla Svizzera con riferimento alla
sua detenzione. Tenuto conto di queste garanzie, pretese e ottenute nel caso di
specie, non vi è motivo per ritenere che la procedura estera violerà i principi
fondamentali o comporti altre gravi lacune ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Il
ricorrente si limita del resto ad addurre, contrariamente al suo obbligo di
rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di una grave
violazione dei diritti umani nello Stato richiedente, suscettibile di toccarlo
concretamente (DTF 130 II 217 consid. 8.1 con riferimento all'art. 2 AIMP, RS
351.1; vedi al riguardo la sentenza 1A.15/2007 del 13 agosto 2007), critiche
generali sulle quali il Tribunale federale si è già espresso. Non si giustifica
pertanto l'intervento di una seconda istanza giudiziaria (sentenza 1C_224/2008
del 30 maggio 2008 consid. 1.3.-1.5), ricordato che analoghe, generiche
critiche sono state respinte ancora con sentenza 1C_315/2011 del 1° settembre
2011 consid. 4.1, concernente l'estradizione alla Russia.

2.4 In tale ambito giova nondimeno rilevare che il TPF accenna a torto che un
eventuale riesame della citata giurisprudenza "dovrebbe comunque provenire
dalla nostra Alta Corte, in virtù della sua facoltà di entrare nel merito sui
casi particolarmente importanti giusta l'art. 84 LTF". Se del caso, in effetti
spetta in primo luogo al TPF, tenuto conto anche del principio di celerità,
vagliare compiutamente tale questione quale prima istanza e assumere, semmai,
le informazioni necessarie circa un'eventuale evoluzione del sistema politico e
giudiziario dello Stato richiedente. Al Tribunale federale, qualora fosse
adito, competerebbe eventualmente decidere se i fatti e le conclusioni ritenute
dal TPF circa asseriti mutamenti riguardo al rispetto dei diritti umani nello
Stato richiedente costituiscano una precisazione o un cambiamento di prassi
giustificati da motivi oggettivi.

2.5 Le ulteriori critiche circa la presenza di gravi lacune nel procedimento
estero (in particolare le pretese violazioni del diritto di essere sentito e
l'insufficienza dell'esposto dei fatti, nonché l'asserito intervento della
prescrizione secondo il diritto svizzero) sono state compiutamente esaminate e
respinte dal TPF in applicazione della costante prassi.

3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di
giustizia, Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei
reclami penali.

Losanna, 10 ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri