Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.486/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_486/2012

Sentenza del 1° ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,

contro

Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
esecuzione sostitutiva di ordini di demolizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2012
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che con giudizio del 25 giugno 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto, in quanto ricevibile, un ricorso inoltrato da A.A.________ contro una
decisione governativa, che confermava un'esecuzione sostitutiva di ordini di
demolizione emanata dal Municipio di X.________;
che avverso questa decisione A.A.________ presenta, in data 25 settembre 2012,
un ricorso in materia civile al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che il ricorso, concernente una sentenza finale emanata dall'autorità cantonale
di ultima istanza in ambito pianificatorio ed edilizio, dev'essere trattato
come ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 133 II 409 consid. 1.1):
l'indicazione erronea del rimedio non comporta comunque alcun pregiudizio per
la ricorrente (DTF 134 III 379 consid. 1.2 e rinvii);
che, circa la tempestività del gravame, la ricorrente precisa d'aver ricevuto
la decisione impugnata l'8 agosto 2012 e che avrebbe indicato al suo legale
d'impugnarla;
che, al riguardo, ella produce uno scritto del 7 agosto 2012 del suo
patrocinatore, con il quale questi le trasmetteva detta decisione, rilevando
che un eventuale ricorso doveva essere inoltrato entro 30 giorni dalla
notificazione (non meglio precisata) della stessa;
che secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale dev'essere
depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione impugnata: il termine è osservato ove lo scritto sia consegnato al
Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF);
che i termini la cui decorrenza dipende, come nella fattispecie, da una
notificazione o dal verificarsi di un evento, decorrono a partire dal giorno
successivo (art. 44 cpv. 1 LTF);
che, anche lasciata aperta la questione di sapere se la decisione impugnata del
25 giugno 2012 sia stata effettivamente notificata al legale della ricorrente
soltanto il 7 agosto successivo, il termine ricorsuale improrogabile (art. 47
cpv. 1 LTF) di 30 giorni di cui all'art. 100 cpv. 1 LTF, sospeso dalle ferie
giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF),
iniziava a decorrere, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, dal 16
agosto e scadeva il 14 settembre (DTF 135 III 324 consid. 1 inedito; 132 II 153
consid. 4.1 e 4.2; sentenza 4A_372/2007 dell'11 ottobre 2007);

che, di conseguenza, il ricorso, impostato soltanto il 25 settembre successivo,
è manifestamente tardivo;
che la circostanza addotta dalla ricorrente, secondo cui il suo legale non
avrebbe dato seguito alle sue istruzioni, non è decisiva, dovendo essere
ascritto alla ricorrente il mancato rispetto dei termini dovuto se del caso
all'asserito comportamento di persone ausiliare (DTF 114 Ib consid. 2 e 3);
che con ricorso del 25 settembre 2012 B.A.________ rileva di essere venuto a
conoscenza della decisione impugnata, a dipendenza del suo precario stato di
salute, soltanto il 24 settembre 2012, per cui il suo gravame sarebbe
tempestivo;

che questo fatto è comunque ininfluente, non potendo essergli riconosciuta la
legittimazione in quanto non ha partecipato, quale parte, alla procedura
dinanzi alla Corte cantonale (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF);
che il gravame, tardivo e quindi manifestamente inammissibile, può essere
deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a
LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda
d'effetto sospensivo;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato
e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 1° ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri