Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.464/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_464/2012

Sentenza del 19 novembre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
1. Comune di X.________,
2. B.________ SA,
patrocinati dagli avv. Fabio Abate e Luca Beretta Piccoli,
ricorrenti,

contro

1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
5. G.________,
6. H.________,
7. I.________,
patrocinati dall'avv. Michela Delcò Petralli,
opponenti,

Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
rappresentato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa,
6500 Bellinzona.

Oggetto
decreto legislativo del 14 marzo 2011,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 23 luglio
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nella seduta del 14 marzo 2011, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha
adottato il decreto legislativo concernente il rilascio alla costituenda
B.________ SA della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume
Verzasca in località Y.________, l'approvazione della variante del piano
regolatore di X.________ per la definizione della zona AP-EP Microcentrale
elettrica Y.________ e l'autorizzazione al dissodamento.
Il progetto di microcentrale elettrica prevede di derivare le acque del fiume
Verzasca a una quota di 721 m.s.m., nei pressi dell'abitato di X.________ (in
località Z.________, 50 m a valle della passerella pedonale), e di restituirle
a una quota di 654 m.s.m., a Y.________, all'altezza del ponte della strada
cantonale, dove verrebbe pure situata la centrale di produzione. La condotta
forzata, lunga 615 m, sarebbe posta sulla sponda sinistra della Verzasca, per
circa 365 m in un cunicolo e per i restanti 250 m interrata sotto un sentiero
esistente. È inoltre prevista la realizzazione di un dissabbiatore sotterraneo
e di una rampa di risalita per i pesci. Il dimensionamento massimo della
captazione delle acque è fissato in 2'700 l/s. Il deflusso residuale minimo è
stabilito in 500 l/s durante tutto l'anno, incrementato a 1'500 l/s dal 1° al
30 aprile e dal 1° luglio al 31 ottobre, ed a 2'500 l/s dal 1° maggio al 30
giugno. La potenza lorda media è stata calcolata in 1'070 kWh, mentre la
produzione annua media è stata valutata in 6.6 mio kWh. Per la realizzazione
della microcentrale elettrica è inoltre stata definita un'apposita zona per
attrezzature d'interesse pubblico ed è stato autorizzato il dissodamento di una
superficie boschiva di 310 m2.
Trascorso inutilizzato il termine di referendum, il Consiglio di Stato ha
fissato l'entrata in vigore del decreto legislativo per il 1° giugno 2011 (cfr.
BU 25/2011, pag. 317 segg.).

B.
Con sentenza del 23 luglio 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha
accolto, in quanto ricevibile, un ricorso presentato contro il decreto
legislativo da D.________ e C.________, F.________ e E.________, G.________,
H.________ e I.________. Ha quindi annullato il decreto legislativo. La Corte
cantonale ha rilevato che la Valle Verzasca è iscritta nell'inventario federale
dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) ed ha
ritenuto rilevante l'impatto della progettata microcentrale elettrica
sull'oggetto IFP. Ha negato un interesse di importanza nazionale alla
realizzazione dell'impianto e lo ha quindi giudicato in contrasto con l'obbligo
di conservare intatto l'oggetto IFP.

C.
Il Comune di X.________ e la costituenda B.________ SA impugnano con un ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo
di annullarla. Fanno valere l'accertamento inesatto dei fatti e la violazione
del divieto dell'arbitrio e dell'art. 6 della legge federale sulla protezione
della natura e del paesaggio, del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451).
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto
cantonale.

Diritto:

1.
1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale che ha annullato il rilascio di una concessione per l'utilizzazione
di forze idriche, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto
il profilo dell'art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 in
relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (cfr. DTF 136 II 436 consid. 1.1).

1.2 Il gravame è presentato dalla costituenda società concessionaria e dal
Comune, che dovrebbe detenere la maggioranza delle azioni della società, non
ancora formalmente costituita. Visto l'esito del ricorso, la loro
legittimazione ricorsuale in questa sede giusta l'art. 89 LTF può rimanere
indecisa.

2.
2.1 I ricorrenti producono in questa sede due documenti dell'aprile 2012
relativi alla strategia energetica 2050 del Consiglio federale, che prevede di
incrementare entro quella data la quota di energie rinnovabili nella produzione
di elettricità. In particolare, tra le misure del pacchetto energetico 2050, è
previsto di fissare a livello legislativo federale lo sfruttamento delle
energie rinnovabili come importante principio di interesse nazionale. Producono
inoltre l'articolo di un quotidiano apparso nell'agosto del 2012 in cui è dato
rilievo alla questione, prospettando la possibilità di realizzare impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizioni più favorevoli
rispetto a quelle attualmente vigenti. Secondo i ricorrenti, l'accresciuta
importanza strategica delle fonti di energia rinnovabile dovrebbe portare a
riconoscere un'importanza nazionale anche al progetto di microcentrale in
esame, nonostante le sue dimensioni ridotte.

2.2 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, nell'ambito di un ricorso al Tribunale
federale possono essere prodotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se
ne dà motivo la decisione impugnata. Spetta al riguardo ai ricorrenti spiegare
perché sarebbe adempiuta la condizione per l'inoltro di nuove prove (DTF 133
III 393 consid. 3). La questione dell'ammissibilità dei documenti prodotti in
questa sede può in concreto rimanere indecisa, giacché essi non sono comunque
determinanti per l'esito della decisione, che deve essere presa sulla base
della legislazione in vigore. L'oggetto della presente causa verte infatti
sulla conformità dell'impianto progettato al diritto applicabile. I nuovi
indirizzi della politica energetica della Confederazione sfoceranno se del caso
in modifiche legislative sulla cui base potranno eventualmente essere
presentati e vagliati questo o altri progetti futuri.

2.3 Richiamando gli art. 89 cpv. 1-3 Cost., 3 cpv. 1 lett. b e 5 della legge
sull'energia, del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0) e la giurisprudenza del
Tribunale federale (sentenza 1A.151/2002 del 22 gennaio 2003, consid. 4.3, in:
URP 2003 pag. 235 segg., in particolare pag. 242), la Corte cantonale ha
rilevato che la quantità di energia prodotta annualmente dalla microcentrale in
esame, pari a 6.6 GWh, non è sufficiente per riconoscerle un interesse
d'importanza nazionale. Ciò in particolare ove si consideri che, nel 2006, la
produzione di energia idroelettrica in Svizzera raggiungeva i 35'500 GWh.
Riferendosi in modo generico all'interesse generale ad incrementare l'energia
prodotta da fonti rinnovabili conformemente alla nuova strategia del Consiglio
federale, i ricorrenti non si confrontano con il quantitativo di energia che
verrebbe prodotta dal loro impianto, ponendolo in relazione con
l'approvvigionamento nazionale. In particolare non si esprimono con le
considerazioni contenute al riguardo nel giudizio impugnato, spiegando con una
motivazione conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni violerebbero il
diritto federale. Sulla mancanza di un interesse d'importanza nazionale a
realizzare il progetto litigioso, puntualmente spiegata dalla Corte cantonale,
non v'è quindi ragione di rivenire.

3.
3.1 I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di avere statuito fondandosi
ampiamente sulla perizia del 6 settembre 2005 della Commissione federale per la
protezione della natura e del paesaggio (CFNP), la quale si basa tuttavia su
uno studio preliminare della microcentrale e non sul progetto definitivo del
2009 presentato con la domanda di concessione. Secondo i ricorrenti,
quest'ultimo progetto avrebbe subito modifiche sostanziali rispetto a quello
preliminare, in almeno tre delle quattro componenti principali individuate
dalla CFNP.

3.2 Giusta l'art. 7 cpv. 2 LPN, se nell'adempimento di un compito della
Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'art.
5 LPN può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza
fondamentale al riguardo, la Commissione redige una perizia a destinazione
dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve
essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo. Secondo la
giurisprudenza, la perizia riveste grande importanza e l'autorità competente vi
si può scostare solo per fondati motivi, anche se dispone di un libero potere
d'esame. Ciò concerne in particolare anche gli accertamenti di fatto alla base
della perizia (DTF 136 II 214 consid. 5; 127 II 273 consid. 4b).

3.3 Nella perizia del 6 settembre 2005 la CFNP ha esaminato il progetto
preliminare della microcentrale elettrica, situata all'interno dell'oggetto IFP
n. 1807 "Valle Verzasca". Ha rilevato che l'impianto era costituito da quattro
componenti principali: opera di presa, dissabbiatore, condotta forzata e
centrale. Il progetto era previsto in un tratto poco accessibile e
particolarmente intatto del fiume Verzasca e comportava alterazioni dovute sia
agli interventi costruttivi sia alla modifica del regime idrico. Riguardo ai
primi, la CFNP ha in particolare ritenuto che la presa d'acqua e la relativa
rampa per la risalita dei pesci, nonostante le dimensioni ridotte, costituivano
strutture tecniche estranee al paesaggio fluviale, che perturbavano il
carattere selvaggio e naturale del fiume. Ha ritenuto che anche la centrale e
l'opera necessaria al rilascio dell'acqua rappresentavano elementi tecnici
estranei al paesaggio fluviale, pur rilevando che una realizzazione del
manufatto sulla sponda sinistra poteva permettere di integrarlo nei muri di
sostegno del ponte della strada cantonale. Alla fine della sua valutazione, la
CFNP ha considerato che la costruzione dell'infrastruttura, la quale richiedeva
importanti lavori di scavo sulle sponde e di rimodellamento dell'alveo,
alterava il carattere selvaggio e naturale del paesaggio fluviale. Anche con
misure di integrazione paesaggistica, le opere costruttive rappresentavano dei
corpi tecnici estranei al paesaggio. Il progetto modificava in modo rilevante
la portata del fiume e la dinamica fluviale, riducendo nel tratto toccato la
quantità d'acqua, la profondità del corso d'acqua e la larghezza dell'alveo
bagnato: il carattere selvaggio e naturale sarebbe quindi stato compromesso. La
CFNP ha concluso che la prospettata microcentrale pregiudicava in modo
considerevole l'oggetto IFP e che, in considerazione degli effetti negativi
provocati sia dagli interventi costruttivi sia dalla captazione dell'acqua, non
vedeva la possibilità di ottimizzare il progetto, riducendo sensibilmente tali
effetti.

3.4 I ricorrenti rilevano che la CFNP non è più stata coinvolta nel seguito
della procedura e non si è quindi espressa sul progetto definitivo oggetto
della concessione. Come esposto, essa ha tuttavia ritenuto importante il danno
all'oggetto IFP ed ha negato la possibilità di ridurre in modo significativo
gli effetti negativi migliorando il progetto. Al riguardo, i ricorrenti si
limitano ad addurre che la CFNP non avrebbe potuto conoscere gli estremi delle
possibili modifiche ed avrebbe quindi esposto in modo inammissibile
un'argomentazione preconcetta. Essi non si confrontano puntualmente con i
cambiamenti concretamente apportati al progetto spiegando per quali motivi
sarebbero di rilievo sotto il profilo degli obiettivi di protezione
dell'oggetto IFP e sarebbero quindi idonei a mutare il preavviso della CFNP. Né
hanno formalmente chiesto l'esperimento di un sopralluogo o un complemento
della perizia da parte della CFNP.
I ricorrenti evidenziano il fatto che nel progetto definitivo il dissabbiatore
è rimasto completamente interrato ed invisibile, ma il rilascio del deflusso
minimo non è ora più previsto dal dissabbiatore medesimo, bensì dalla rampa di
risalita dei pesci. È inoltre stata accorciata la condotta forzata, che non
risulta peraltro visibile, ed è stata spostata la centralina, che appare ora
ubicata subito a monte del ponte della strada cantonale, accorpata allo stesso.
Tuttavia, nel suo preavviso, la CFNP ha ritenuto problematiche sotto il profilo
degli elementi costruttivi soprattutto la presa d'acqua e la relativa rampa di
risalita dei pesci, come pure la centrale, che costituivano strutture tecniche
estranee al paesaggio fluviale. Questi elementi costruttivi, rilevanti per il
preavviso della CFNP, permangono nelle loro caratteristiche essenziali anche
nel progetto definitivo. La CFNP ha per contro riconosciuto che il
dissabbiatore, interrato, non dovrebbe provocare effetti negativi sul
paesaggio, né ha dato un peso decisivo alla condotta forzata, il cui impatto
negativo riguarderebbe soprattutto la fase dei lavori di costruzione. Le
modifiche citate dai ricorrenti non incidono quindi in misura significativa
sulla valutazione degli interventi costruttivi operata dalla CFNP. D'altra
parte, il progetto definitivo è stato sottoposto all'esame dell'Ufficio
cantonale della natura e del paesaggio (UPN), che il 10 settembre 2009 ha
confermato il suo preavviso negativo, rilevando tra l'altro che l'impianto
previsto non si scostava da quello vagliato nella fase preliminare e che le
modifiche di rilievo concernevano essenzialmente l'aumento delle portate di
dotazione. La posizione dell'UPN è poi stata condivisa dall'Ufficio federale
dell'ambiente (UFAM), che nell'ambito del suo esame ha formulato il 9 giugno
2010 all'indirizzo dell'autorità cantonale la richiesta di rinunciare al
progetto, precisando tra l'altro che, secondo la sua valutazione, il progetto
definitivo corrispondeva nei suoi elementi centrali a quello preliminare. Nelle
loro prese di posizione, entrambe le autorità specialistiche hanno peraltro
fatto riferimento alla perizia della CFNP. Alla luce di queste circostanze
complessive, non può essere rimproverato alla Corte cantonale di avere abusato
o ecceduto nel proprio potere di apprezzamento per essersi fondata (anche)
sulla perizia della CFNP.

4.
4.1 I ricorrenti lamentano una valutazione arbitraria da parte della Corte
cantonale circa la portata dell'intervento sull'oggetto IFP. Sostengono che la
centralina non altererebbe il paesaggio naturale e antropico della Valle
Verzasca, anche perché la componente antropica sarebbe espressamente indicata
nella descrizione dell'oggetto IFP. Riconoscono che il carattere naturale e
selvaggio della Valle Verzasca avrebbe potuto essere intaccato con il progetto
del 2005, ma ritengono che le modifiche apportate successivamente avrebbero
limitato fortemente gli effetti dell'impianto sul paesaggio. I ricorrenti
sostengono inoltre che gli interventi non pregiudicherebbero biotopi e habitat
di alto valore ecologico, né modificherebbero le caratteristiche cromatiche
dell'acqua. Sottolineano che, per limitare l'impatto sul paesaggio, i deflussi
minimi sono stati aumentati rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare
e supererebbero ampiamente il valore minimo giusta l'art. 31 cpv. 1 della legge
federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20),
che nella fattispecie ammonterebbe a 370 l/s. Rimproverano alla Corte cantonale
di non essersi confrontata con l'incremento dei deflussi minimi imposto nella
concessione, limitandosi a dare credito ai pareri dell'UPN e dell'UFAM, basati
però a torto sul presupposto che il progetto preliminare non avesse subito
modifiche. Sostengono inoltre che la presa sarebbe costituita da uno
sbarramento alto circa 1.6 m dalla quota dell'acqua, incastonato tra due massi
di grosse dimensioni, ricoperto dall'acqua mediamente per 135 giorni all'anno e
difficilmente visibile. Reputano minimo anche l'impatto visivo della rampa di
risalita per i pesci, che sarebbe sempre ricoperta dall'acqua, mentre la
condotta forzata comporterebbe degli effetti negativi soltanto nella fase di
cantiere. L'edificio della centralina verrebbe poi accorpato al ponte della
strada cantonale, come suggerito nel preavviso della stessa CFNP, e
costituirebbe un elemento minore rispetto agli ingombri complessivi dell'opera
stradale. Il rilascio delle acque sarebbe poi previsto mediante un canale
interrato. Secondo i ricorrenti, sulla base degli approfondimenti eseguiti e
delle conseguenti modifiche apportate al progetto, l'impatto provocato dalla
microcentrale elettrica sarebbe oggettivamente leggero.

4.2 Giusta l'art. 6 cpv. 1 LPN, l'iscrizione di un oggetto d'importanza
nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente di
essere conservato intatto, ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto
possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di
adeguati provvedimenti di sostituzione. Questa esigenza di protezione degli
oggetti d'importanza nazionale iscritti nell'inventario viene ulteriormente
sottolineata dall'art. 6 cpv. 2 LPN, per il quale il principio secondo cui un
oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite
dall'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della
Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore,
parimenti d'importanza nazionale. Per valutare l'aspetto della conservazione
intatta, occorre fondarsi sulla descrizione del contenuto della protezione. I
possibili pregiudizi devono quindi essere confrontati con i diversi obiettivi
di protezione risultanti dalla descrizione del comprensorio inventariato (DTF
127 II 273 consid. 4c pag. 281 segg. e riferimenti).
Se un progetto di costruzione comporta un intervento grave sull'oggetto IFP,
vale a dire un pregiudizio esteso e irreversibile con riferimento a un
obiettivo di protezione, tale da avere conseguenze sull'esigenza di
conservazione intatta ai sensi dell'inventario, esso è di principio
inammissibile nell'adempimento di un compito della Confederazione. Un'eccezione
è possibile solo se l'intervento si fonda su un interesse equivalente o
maggiore, pure di importanza nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN; DTF 127 II 273
consid. 4c pag. 282). Quest'ultima evenienza non è però realizzata nella
fattispecie, giacché non è di per sé messo in discussione che la quantità di
energia che verrebbe prodotta dalla microcentrale elettrica non consente di
riconoscerle una simile importanza nel contesto della produzione nazionale
(cfr. consid. 2.3).

4.3 L'importanza dell'oggetto IFP n. 1807 "Valle Verzasca" giusta l'OIFP del 10
agosto 1977 (RS 451.11) viene definita nell'inventario come segue: "Vallata
dall'aspetto selvaggio e primitivo, intagliata nelle formazioni di gneiss delle
coltri pennidiche lepontiche. Corsi d'acqua famosi per la perfetta limpidità
con riflessi verdastri. Grazie all'isolamento geografico la valle ha potuto
conservare la caratteristica originaria e rappresenta un'armoniosa sintesi di
paesaggio naturale e antropico. Costruzioni di pietra tipiche e ben conservate.
Nella bassa valle terrazzi coltivi, residui dell'attività agropastorale con
spostamenti pendolari stagionali caratteristici per alcune popolazioni montane
ticinesi".
Nella sua perizia, la CFNP ha definito quali obiettivi di protezione per il
comprensorio dell'oggetto IFP il mantenimento intatto del ricco e variato
paesaggio naturale e antropico della valle, il mantenimento intatto del
carattere naturale e selvaggio del paesaggio fluviale, in special modo del
fiume Verzasca, e il mantenimento intatto dei biotopi degni di protezione e
delle loro specie animali e vegetali caratteristiche.

4.4 Con le loro argomentazioni i ricorrenti ribadiscono in sostanza che il
progetto definitivo presenterebbe miglioramenti rispetto a quello preliminare,
riconoscendo in sostanza che in assenza di tali modifiche l'oggetto IFP poteva
effettivamente essere considerato pregiudicato. Come visto, la CFNP ha però
escluso la possibilità di ottimizzare il progetto sotto il profilo degli
obiettivi di protezione dell'inventario e, del resto, gli elementi costruttivi
di rilievo, da lei ritenuti problematici, sono presenti anche nel progetto
definito. I ricorrenti cercano di sminuire la portata e la visibilità di questi
interventi come accertati dalla CFNP. Essa ha riconosciuto che la presa d'acqua
e la rampa per la risalita dei pesci presentavano dimensioni ridotte, rilevando
comunque che costituivano strutture tecniche estranee al paesaggio fluviale,
pregiudizievoli per il carattere naturale e selvaggio del fiume. Ha altresì
precisato che nemmeno il rivestimento con pietre indigene avrebbe potuto
rendere l'aspetto naturale dell'alveo. Quanto all'edificio previsto per
ospitare la centrale, pur dando atto degli sforzi compiuti rispetto al progetto
preliminare, la Corte cantonale ha accertato che si tratta di un corpo
voluminoso, di circa 1'300 m3, alto 13.8 m, il quale, più che un manufatto che
si integra nel ponte, configura un'aggiunta allo stesso. Questi accertamenti
sono vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF) e
consentono di ritenere rilevante l'impatto degli interventi edilizi
sull'oggetto IFP, ove si consideri che essi sono previsti sul corso d'acqua
medesimo o nelle sue immediate vicinanze e toccano quindi un aspetto centrale
del contenuto di protezione dell'oggetto IFP, ossia quello del mantenimento del
carattere naturale e selvaggio del paesaggio fluviale. I ricorrenti accennano
al fatto che la descrizione nell'inventario richiama esplicitamente anche la
componente antropica del paesaggio della Valle Verzasca. Ma tale richiamo si
riferisce essenzialmente alla presenza di originarie costruzioni in pietra,
tipiche della valle, e al loro armonioso inserimento nel paesaggio naturale.
Non giova quindi alla costruzione di un nuovo impianto idroelettrico, estraneo
alle caratteristiche naturali dei luoghi.
Certo, la perizia della CFNP non è basata sui deflussi minimi stabiliti
nell'atto di concessione, superiori rispetto a quelli previsti nello studio
preliminare. La modifica è tuttavia stata considerata dall'UPN e dall'UFAM, che
hanno confermato il contrasto con gli obiettivi di protezione dell'oggetto IFP.
Tenuto conto che in tali obiettivi rientra in particolare quello di mantenere
intatto il carattere naturale e selvaggio del fiume Verzasca, è senza eccedere
nel proprio potere di apprezzamento che la Corte cantonale ha ritenuto la
captazione dell'acqua nel tratto fluviale interessato dall'opera di
sfruttamento idrico non trascurabile sotto il profilo dell'impatto
paesaggistico. I ricorrenti rilevano poi che l'obiettivo di mantenere intatti i
biotopi degni di protezione e le loro specie animali e vegetali
caratteristiche, non era stato adeguatamente approfondito nella fase
preliminare e risulterebbe risolto con il progetto definitivo. La questione non
è decisiva per l'esito del giudizio e non deve essere esaminata oltre in questa
sede. Nelle esposte circostanze, considerati il complesso delle opere di
costruzione e la modifica del regime idrico provocati dall'impianto progettato,
la Corte cantonale non ha infatti violato il diritto federale ritenendo
comunque grave, e pertanto inammissibile, l'intervento sull'oggetto IFP. Ciò
indipendentemente dall'esistenza o meno di eventuali pregiudizi anche per i
biotopi.

5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF), ritenuto che anche il
Comune aveva un interesse pecuniario nella causa (art. 66 cpv. 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Gran Consiglio del Cantone
Ticino, al Tribunale cantonale amministrativo e all'Ufficio federale
dell'ambiente.

Losanna, 19 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni