Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.44/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_44/2012

Sentenza del 10 settembre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinate dall'avv. Emanuele Verda,
ricorrenti,

contro

Comune di Agno, 6982 Agno,
rappresentato dal suo Municipio e
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,
opponente,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
ritardata giustizia in merito alla pianificazione del comparto riva lago del
Comune di Agno,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 giugno 2011
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La comunione ereditaria composta di A.________ e B.________ è proprietaria dei
fondi prativi contermini ppp, qqq, rrr, sss, ttt e uuu del Comune di Agno,
ubicati in località V.________, nonché delle particelle vvv, www, xxx, yyy e
zzz, anch'essi prativi, ubicati in località W.________. Il 21 novembre 1977 il
Consiglio comunale aveva adottato il piano regolatore, approvato il 20 gennaio
1981 dal Consiglio di Stato, che attribuiva i fondi delle comproprietarie, in
quanto non boschivi, al territorio senza destinazione specifica, ricompresi poi
in gran parte nel perimetro della zona di pianificazione riva al lago.

B.
Il 20 marzo 2000 il Consiglio comunale ha adottato la revisione generale del
piano regolatore, approvata il 17 dicembre 2002 dal Governo cantonale. I citati
fondi sono stati inclusi, assieme ad altri terreni, nel perimetro riservato
all'allestimento del piano regolatore particolareggiato PRP3, denominato
"comprensorio riva del lago", disciplinato dall'art. 46 delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR), comparto nel quale gli insediamenti
esistenti possono essere riattati e trasformati, ma non ampliati.

C.
Il 14 agosto 2009 le comproprietarie sono insorte con un'istanza per denegata
giustizia al Consiglio di Stato, ritenendo ingiustificato il ritardo del Comune
nel pianificare i loro fondi, chiedendo quindi un risarcimento di fr.
16'650'000.-- e un'indennità annua di fr. 950'000.-- per l'immobilizzazione dei
terreni a partire dall'inoltro dell'istanza: richieste poi abbandonate nel
contenzioso in esame. Il 23 giugno 2010 il Consiglio di Stato ha respinto in
quanto ammissibile l'istanza, poiché la pianificazione comunale era vincolata a
quella di ordine superiore relativa all'ampliamento della pista dell'aeroporto
di Lugano-Agno e al progetto di circonvallazione Agno-Bioggio. Con giudizio del
10 giugno 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso
delle comproprietarie.

D.
Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale (causa 1C_352/2011).
Chiedono, in via principale, di annullarla, di accertare la denegata/ritardata
giustizia da parte del Comune, di comminare a quest'ultimo un termine di un
mese per dare avvio al processo pianificatorio dei loro fondi e di un anno per
sottoporre al Dipartimento del territorio una proposta d'indirizzo del piano
regolatore per una verifica generale; in via subordinata, di rinviare gli atti
alla Corte cantonale per nuovo giudizio.

E.
Con sentenza 1C_352/2011 del 18 ottobre 2011, il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile il ricorso per mancato versamento tempestivo
dell'anticipo richiesto. Mediante sentenza 1F_34/2011 del 17 gennaio 2012, ha
poi accolto una domanda di revisione delle ricorrenti e annullato la predetta
sentenza, riprendendo l'istruzione della causa sotto il nuovo numero 1C_44/
2012.

F.
Il Comune di Agno propone di respingere il ricorso, la Corte cantonale si
riconferma nel giudizio impugnato, mentre il Consiglio di Stato ha inoltrato
osservazioni tardive. Nella replica le ricorrenti si riconfermano nelle loro
conclusioni. Il Consiglio di Stato ha duplicato tardivamente, mentre le altre
parti non si sono espresse.

Diritto:

1.
1.1 Presentato contro una decisione finale dell'ultima autorità cantonale
nell'ambito del diritto pianificatorio, il ricorso in materia di diritto
pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile sotto il
profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid.
1.1). La legittimazione delle ricorrenti è pacifica.

1.2 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF
133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale vaglia la violazione di
diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se tale
censura è stata sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che
le ricorrenti devono dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura
la decisione impugnata li leda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1, 65 consid. 1.3.1).
In particolare, laddove lamentano l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e
nella loro valutazione, spetta alle ricorrenti dimostrare per quali ragioni i
criticati accertamenti sarebbero chiaramente insostenibili, in evidente
contrasto con gli atti, fondati su una svista manifesta o manifestamente in
contraddizione con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 137 I 1 consid.
2.4; 132 III 209 consid. 2.1). Nella misura in cui le ricorrenti criticano
semplicemente la decisione impugnata, contrapponendole una versione propria, il
gravame disattende le esposte esigenze di motivazione ed è pertanto
inammissibile.

2.
2.1 Le ricorrenti fanno valere che i loro fondi sarebbero stati attribuiti al
territorio senza destinazione specifica fin dal 1981, ossia non pianificati per
oltre trenta anni. Ciò contrasterebbe sia con l'obbligo di pianificare disposto
dall'art. 2 cpv. 1 LPT sia con lo scopo dei piani di utilizzazione di cui
all'art. 14 cpv. 1 LPT o piani regolatori secondo la previgente legge cantonale
di applicazione alla LPT del 23 maggio 1990 (LALPT), diritto applicabile alle
procedure in corso prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, della
legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; art. 107).
Adducono inoltre una lesione del diritto di proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.),
dei principi della parità di trattamento, della certezza del diritto, della
proporzionalità e del divieto dell'arbitrio. Queste censure sono proposte, in
sostanza, in modo indistinto con riferimento all'asserita lesione dell'obbligo
di pianificare e all'incertezza circa la destinazione urbanistica dei fondi in
questione.

2.2 Le ricorrenti fanno valere, in modo alquanto prolisso, un diniego di
giustizia, poiché sarebbero state lese garanzie procedurali dedotte dall'art.
29 Cost., segnatamente il diritto di essere sentito, violazione per altro non
meglio precisata, e il "diritto" a che la situazione giuridica dei loro fondi
sia definita entro un termine ragionevole. Aggiungono, che decisivo è
unicamente il quesito di sapere se i motivi, che hanno comportato il criticato
ritardo nella procedura, siano obiettivamente giustificati. In realtà, sebbene
critichino un asserito ritardo nella procedura di pianificazione, le ricorrenti
contestano in sostanza l'attribuzione dei loro fondi al PRP3, decisa
nell'ambito dell'ultima adozione del PR, ch'esse non hanno tuttavia contestato
con i rimedi offerti all'uopo dalla LPT. Anche nella replica sottolineano che
il Comune avrebbe dovuto ridefinire, riducendolo, il perimetro del PRP3. Le
loro censure avrebbero quindi potuto essere sollevate nell'ambito dell'adozione
del nuovo piano regolatore, approvato nel 2002, che ha attribuito i fondi
litigiosi al PRP3. Non si è pertanto in presenza dell'asserito diniego di
giustizia, ma dell'attribuzione di fondi a una zona differente da quella voluta
dalle ricorrenti.
2.2.1 In effetti, esprimendosi sulla disciplina delle zone di riserva e di
transizione, elle fanno valere un'asserita violazione dell'obbligo di
pianificare da oltre trenta anni, perché i loro fondi non sarebbero stati
attribuiti a una zona di utilizzazione specifica. Ora, come si vedrà, il Comune
non è rimasto inattivo: esso ha invero inserito i fondi litigiosi in un'altra
zona, sempre non edificabile, diversa da quella che avrebbero voluto le
ricorrenti.

Al riguardo, le comproprietarie si limitano ad accennare, peraltro in maniera
del tutto generica, senza neppure indicare le particelle interessate, al fatto
che contro l'attribuzione di non meglio precisati fondi alla zona senza
destinazione specifica secondo il primo piano regolatore del 1977, approvato
nel 1981, il loro padre ne aveva contestato la mancata attribuzione alla zona
edificabile. Al proposito giova ricordare che, in ultima istanza, il relativo
ricorso di diritto pubblico era stato respinto in quanto ammissibile dal
Tribunale federale (sentenza 1P.383/1988 del 13 dicembre 1988).
2.2.2 Insistendo sulla tesi, secondo cui si sarebbe in presenza di una
ritardata o mancata pianificazione del comparto in questione per oltre trenta
anni e che si imporrebbe pertanto l'istituzione di una zona di pianificazione,
le ricorrenti disattendono, come rettamente rilevato dal Comune, ch'esse
avrebbero potuto impugnare tempestivamente l'adozione del PRP3 e addurre, in
quell'ambito, queste critiche.

Esse parrebbero misconoscere infatti che, secondo la giurisprudenza, un piano
di utilizzazione in linea di principio può essere contestato solo al momento
della sua adozione. Un'impugnazione successiva, sollevata pregiudizialmente
(come per esempio nel quadro del rilascio di licenze edilizie asseritamente
chieste dalle ricorrenti), può avvenire solo in via eccezionale, ossia quando
l'interessato non si fosse potuto rendere pienamente conto, al momento
dell'adozione del piano, della limitazione impostagli, quando la procedura non
gli avesse offerto in quella sede la possibilità di tutelare adeguatamente i
suoi diritti e quando si pretenda che le circostanze, in particolare
l'interesse pubblico, che avevano giustificato l'adozione del piano e le sue
restrizioni, fossero nel frattempo radicalmente mutate (DTF 116 Ia 207 consid.
3b e rinvii; 106 Ia 387 consid. 3c; cfr. anche DTF 123 II 337 consid. 3a; 121
II 317 consid. 12c pag. 346; sentenze 1P.51/2004 del 28 febbraio 2005, consid.
4.2, apparsa in: RtiD II-2005, n. 21, pag. 121 segg. e 1A.200/2006 del 16
agosto 2007 consid. 3.2 apparsa in RDAF 2009 I pag. 500). Le prime due
condizioni non sono manifestamente adempiute in concreto e le ricorrenti
nemmeno dimostrano, per lo meno con una motivazione conforme alle esigenze
dell'art. 42 LTF, che sarebbe adempiuta la terza, ritenuto ch'esse potevano
addurre, già in quell'ambito, l'asserita insufficienza di un interesse
pubblico, come pure criticare l'applicazione delle invocate norme della LPT e
il risultato della ponderazione dei contrapposti interessi pubblici e privati (
DTF 132 II 408 consid. 4.3; cfr. anche DTF 135 II 22 consid. 1.2.1). Resta
quindi da esaminare soltanto l'asserito ritardo a partire dal 2002.

2.3 Le ricorrenti rilevano che a partire da quella data non vi sarebbe più
stata alcuna attività pianificatoria in relazione al comparto litigioso. Non si
confrontano tuttavia, come ancora si vedrà, con le diverse e articolate
argomentazioni addotte dai giudici cantonali a sostegno del mantenimento dei
fondi in questione alla criticata zona. In siffatte circostanze, l'assunto
ricorsuale, secondo cui il ritardo nella pianificazione della circonvallazione
Agno-Bioggio, dal quale deriverebbe il preteso diniego di giustizia, sarebbe
imputabile soltanto alle negligenze "dell'Autorità", non regge. Assumono che la
criticata regolamentazione transitoria, non attribuendo i fondi a una zona
specifica di utilizzazione, non potrebbe essere considerata un intervento
pianificatorio: alla zona senza destinazione specifica del 1981 si sarebbe
sostituita nel 2002 un'altra identica zona. Questo modo di procedere violerebbe
l'obbligo di disciplinare l'uso ammissibile dell'utilizzazione del suolo di cui
all'art. 14 cpv. 1 LTP, poiché in linea di principio il piano regolatore
dovrebbe definire in maniera conclusiva una specifica zona di utilizzazione:
esse non l'hanno tuttavia impugnato tempestivamente. Neppure l'affermazione,
non sostenuta dalla minima precisazione o prova concreta, ch'esse avrebbero
sollecitato il Comune a porre fine all'incertezza circa l'utilizzazione dei
loro fondi e che avrebbero inoltrato più volte domande di costruzione,
presentato progetti e chiesto autorizzazioni, per nulla indicate in relazione
agli stessi, muta tale esito.

3.
3.1 La Corte cantonale ha accertato che i fondi delle ricorrenti sono situati
grosso modo al centro del vasto comparto, in massima parte inedificato, sito in
località Vallone e Y.________, laddove scorre il fiume Vedeggio, a nord della
quale è ubicata l'infrastruttura aeroportuale Lugano-Agno. Il piano direttore,
adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009, inserisce questo comparto
nel Parco del Vedeggio, parco territoriale per lo svago, la distensione, la
salvaguardia agricola e la protezione naturalistica e paesaggistica (scheda di
coordinamento R3). Questo piano impone tuttavia ai Comuni interessati di
coordinare la loro pianificazione sia con la nuova strada di circonvallazione
Agno-Bioggio sia con lo sviluppo dell'aeroporto. Ha rilevato che il tracciato
della circonvallazione è consolidato soltanto a livello di pianificazione
direttrice, alla scheda di coordinamento M3, relativa al piano dei trasporti
del Luganese (PTL), mentre lo sviluppo dell'aeroporto è menzionato nella scheda
di coordinamento M9, relativa all'infrastruttura aeronautica, con l'indicazione
dell'allungamento della pista da 1'350 a 1'550 m.

Riguardo alla nuova strada di circonvallazione, la scheda di coordinamento M3
prevede ch'essa si sviluppi dall'incrocio delle Cinque Vie di Bioggio al
Vallone di Agno, proseguendo poi, tra l'altro, con un passante interrato sotto
il fiume Vedeggio verso la zona Y.________, dove emerge in superficie,
invadendo il comparto in esame, dove è prevista la cosiddetta rotonda di Agno,
che garantisce l'allacciamento alla rete viaria principale attraverso il
raccordo con la rotonda delle Z.________. Dalla rotonda la strada prosegue
attraversando il piano di Agno in sotterranea, interessando la maggior parte
dei fondi delle ricorrenti (particelle uuu, www, xxx, yyy e zzz), per poi
congiungersi in località Vallone con la strada cantonale esistente. La
pianificazione/progettazione della strada dovrà avvenire per il tramite del
progetto stradale.

3.2 Ne ha concluso che l'area dove sono inseriti i fondi delle ricorrenti è
manifestamente vincolata dalle menzionate previsioni pianificatorie di ordine
superiore che, una volta affinate in un progetto stradale, determineranno
verosimilmente la necessità di una verifica della pianificazione comunale
attraverso un'azione di coordinamento, che attualmente non potrebbe essere
attuata "nemmeno in embrione". Ciò poiché il comparto litigioso sarà
condizionato dall'area occupata dal tracciato della nuova circonvallazione,
dalle rotonde, dalle opere accessorie, dagli allacciamenti con il resto della
rete viaria e dalle linee di arretramento, che comporteranno la sottrazione di
superficie utile e il frazionamento delle aree interessate, comprese quelle
delle ricorrenti. Ha stabilito che questi problemi pianificatori,
contrariamente all'assunto ricorsuale, non possono essere ritenuti di un'entità
talmente trascurabile da permettere una soluzione autonoma a livello comunale:
poiché le esigenze di viabilità regionali devono comunque tener conto delle
necessità del Comune, si impone un coordinamento delle due pianificazioni.

3.3 Ha aggiunto che la situazione d'incertezza che grava detto comparto è
accentuata dai programmi di sviluppo dell'infrastruttura aeronautica di
Lugano-Agno, che, benché non interessino direttamente i fondi delle ricorrenti,
avranno nondimeno un'incidenza su buona parte del comparto in cui essi sono
inseriti, con importanti ricadute sulla definizione delle loro destinazioni
d'uso. Hanno ricordato che proprio le incognite inerenti alla strada di
circonvallazione e all'ampliamento dell'aeroporto avevano spinto, nel 1998, il
Dipartimento del territorio a ritenere impraticabile l'adozione da parte del
Comune dell'allora proposta di piano particolareggiato per la zona riva al
lago.

3.4 La Corte cantonale ha rilevato infine che con la revisione generale del
piano regolatore adottata il 20 marzo 2000 e approvata il 17 dicembre 2002, il
Comune ha comunque pianificato il comparto litigioso includendolo nel perimetro
riservato PRP3, che può essere assimilato all'istituzione di una zona senza
destinazione specifica (art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT). L'approfondimento
pianificatorio del comparto in questione dev'essere coordinato con la nuova
circonvallazione Agno-Bioggio, la cui progettazione è in fase di avvio. Il
grado d'incertezza tuttora permanente non permette al Comune di determinarsi
compiutamente sul comparto oltre a quanto stabilito nella citata revisione
generale.

4.
4.1 Nella misura in cui le ricorrenti, in particolare nella replica,
richiamando considerazioni esposte nel 1998 dal Dipartimento del territorio nel
quadro dell'esame preliminare del piano d'indirizzo del piano direttore,
superate pertanto dal nuovo piano direttore adottato dal Governo cantonale il
20 maggio 2009 sul quale si fonda la decisione impugnata ed asserendo che i
loro terreni né sarebbero toccati dal tracciato della circonvallazione né
dall'ampliamento dell'aeroporto, non dimostrano per niente che l'accertamento
dei fatti operato dai giudici cantonali sarebbe addirittura insostenibile e
quindi arbitrario: esso è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art.
97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 304 consid. 2.4; 136 II 508 consid. 1.2,
304 consid. 2.4 e 2.5).

4.2 Le ricorrenti non si confrontano neppure, se non in maniera del tutto
generica, con i citati argomenti addotti dalla Corte cantonale, sostenendo
semplicemente che l'attribuzione del comparto in esame a una zona senza
destinazione specifica non sarebbe sorretta da un interesse pubblico
sufficiente, né sarebbe giustificata dall'eccezionalità della situazione.
Contrariamente ai fatti accertati nell'impugnato giudizio, come si è visto
vincolanti per il Tribunale federale, esse si limitano ad addurre in maniera
perentoria che nella fattispecie non vi sarebbero concrete ed effettive
pianificazioni suscettibili di influenzare l'area in questione e che comunque i
loro terreni non sarebbero toccati, se non in maniera marginale, dai previsti
interventi: allegano che la circonvallazione Agno-Bioggio sarebbe stata per
anni una mera chimera e che nel 2008 la Confederazione avrebbe modificato,
declassandolo, l'ordine di priorità di detta opera. Anche riguardo al previsto
ampliamento dell'aeroporto asseriscono, senza confrontarsi del tutto con i
motivi e gli accertamenti posti a fondamento del criticato giudizio, che non vi
sarebbe nulla di concreto, rilevando che tale "incertezza" perdurerebbe da
oltre trenta anni. Queste censure sono inammissibili per carenza di motivazione
(art. 42 LTF). Certo, nella risposta l'opponente rileva che il piano generale
della circonvallazione del Comune di Agno è decaduto a causa di una decisione
del Parlamento cantonale e di una sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo del 1° giugno 2010, procedura alla quale avrebbero partecipato
anche le ricorrenti: ciò è tuttavia irrilevante, poiché si tratta di un fatto
nuovo non considerabile (art. 99 cpv. 1 LTF). Del resto il Comune precisa che
questo progetto sarebbe ancora attuale e in fase di elaborazione da parte
dell'autorità cantonale competente, circostanza non contestata dalle
ricorrenti.

4.3 Le ricorrenti affermano che l'incertezza circa la pianificazione del
comparto litigioso non sarebbe sufficiente a giustificare il mantenimento della
criticata zona senza destinazione e si diffondono sulla natura e sulla portata
delle zone di pianificazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPT, sottolineano il
principio della sua durata massima di cinque anni (cpv. 2). Rilevano che nel
quadro di una siffatta zona i loro diritti quali comproprietarie di fondi
sarebbero meglio garantiti. Non spiegano tuttavia perché queste critiche non
avrebbero potuto essere addotte al momento dell'adozione del PRP3.

4.4 Del resto le ricorrenti non sostengono, per lo meno con una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 42 LPT, e comunque come si è visto non lo
dimostrano, che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un notevole
cambiamento delle circostanze, che imporrebbe un riesame del piano regolatore o
un suo adattamento ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT (al riguardo vedi DTF 132
II 408 consid. 4.2 e rinvii; sull'obbligo di procedere a una pianificazione
cfr. DTF 118 Ia 165 consid. 3c; sull'ammissibilità di una zona residua ossia
senza destinazione speciale cfr. DTF 112 Ia 315 consid. 3a e b), né invocano
l'art. 41 LALPT, concernente la verifica e le modifiche del piano regolatore.

4.5 Adducono poi, sempre in maniera del tutto generica, una pretesa lesione del
principio della parità di trattamento, poiché i loro fondi sarebbero colpiti
proporzionalmente in modo maggiore rispetto a quelli di qualsiasi altro
proprietario. La censura, inammissibile sempre poiché lesiva delle esigenze di
motivazione (art. 42 LTF), è comunque infondata, visto che, come rilevato dal
Comune nelle osservazioni al gravame e non contestato dalle ricorrenti nella
replica, il comparto litigioso comprende anche fondi non appartenenti alle
ricorrenti. L'indistinta allusione ricorsuale, secondo cui altri non meglio
precisati fondi sarebbero stati attribuiti alla zona edificabile in località
Z.________, non muta tale esito.

Circa l'accenno, anch'esso privo di una motivazione sufficiente, alla
violazione del principio della certezza del diritto, le ricorrenti asseriscono
semplicemente che negli ultimi trenta anni non avrebbero potuto pianificare con
opportuno anticipo e per un arco di tempo ragionevole investimenti relativi ai
loro fondi.

4.6 In relazione al principio della proporzionalità sostengono che non
sussisterebbe alcun interesse al mantenimento dei loro fondi in una zona senza
destinazione specifica. Ciò rappresenterebbe una misura sproporzionata:
aggiungono che l'equità vorrebbe ch'elle fossero per lo meno sollevate,
retrospettivamente, dal relativo onere fiscale. Anche questa generica critica è
inammissibile per carenza di motivazione e per gli ulteriori motivi di cui si
dirà in seguito.

4.7 Le ricorrenti contestano il fatto che, riguardo alle tasse sulla sostanza,
i loro fondi avrebbero un valore di stima fiscale di CHF 55.--/85.-- m2,
importo che non rappresenterebbe un valore riferito a fondi senza destinazione
specifica e tantomeno agricoli: questi oneri fiscali ammonterebbero, per oltre
30 anni, a svariate centinaia di migliaia di franchi. Affermano che per il
perdurare di questa situazione dovrebbero essere esentate, anche
retroattivamente, per lo meno dall'onere fiscale o che debba essere versato
loro un corrispettivo indennizzo. Riguardo alla destinazione pianificatoria dei
fondi litigiosi questa circostanza è tuttavia ininfluente. Nulla impediva e
impedisce infatti alle ricorrenti di contestare i citati valori di stima
dinanzi alle competenti autorità, qualora li ritengano troppo elevati.

5.
5.1 Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto.

5.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Al Comune,
patrocinato da un legale, ma che ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni
ufficiali, non spettano ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF
134 II 117).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Non
si attribuiscono ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri