Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.442/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_442/2012

Sentenza del 26 novembre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Luca Zorzi,

Municipio di X.________,
patrocinato dall'avv. Valerio Reichlin,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia per la costruzione di uno stabile d'appartamenti,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 18 luglio
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
B.________ è proprietaria del fondo yyy di X.________, situato in leggero
pendio nella zona residenziale R3 del piano regolatore comunale. Il 12 dicembre
2008 ha presentato al Municipio di X.________ una domanda di costruzione per
edificare sul fondo uno stabile di tre appartamenti. Alla domanda, pubblicata
soltanto il 5 maggio 2009, dopo che erano state apportate alcune modifiche
sollecitate dal Municipio, si è opposto A.________, proprietario di un fondo
confinante. Preso atto dello spostamento della termopompa in un vano posto
all'interno del progettato edificio, l'autorità cantonale competente ha
preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia. Il 14 settembre
2009 il Municipio l'ha quindi concessa sottoponendola a determinate condizioni
e respingendo contestualmente l'opposizione del vicino.

B.
Con decisione del 21 aprile 2010 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha
respinto un ricorso dell'opponente contro la risoluzione municipale,
confermando sostanzialmente la licenza edilizia. Con giudizio del 1° dicembre
2010, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato sia la decisione
governativa sia la licenza edilizia ed ha rinviato gli atti ai Servizi generali
del Dipartimento del territorio, affinché procedesse a determinate verifiche
riguardo al rumore della termopompa ed alla conformità del progetto sotto il
profilo energetico ed emanasse un nuovo avviso all'attenzione del Municipio,
tenuto a pronunciarsi nuovamente sulla domanda di costruzione. Con sentenza
1C_41/2011 del 7 febbraio 2011, il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile un ricorso dell'opponente contro il giudizio della Corte
cantonale, siccome non erano date le condizioni poste dall'art. 93 LTF per
impugnarlo direttamente nella sede federale.

C.
Dando seguito alla sentenza della Corte cantonale e sentito il ricorrente, il
15 giugno 2011 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno emanato
un nuovo avviso favorevole al progetto, subordinato a determinate condizioni.
Il 22 giugno 2011 il Municipio ha quindi rilasciato la licenza edilizia,
respingendo nel contempo nuovamente l'opposizione presentata a suo tempo dal
vicino contro la domanda di costruzione. Con decisione del 14 dicembre 2011 il
Consiglio di Stato ha respinto un ricorso del vicino contro la risoluzione
municipale.

D.
Contro la decisione governativa, A.________ ha nuovamente adito il Tribunale
cantonale amministrativo, che con sentenza del 18 luglio 2012 ha respinto il
ricorso. La Corte cantonale ha disatteso le censure di ordine formale ed ha
ritenuto che l'edificio rispettava l'altezza massima di 10.50 m prevista nella
zona residenziale R3.

E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postula pure
l'annullamento della decisione governativa. Fa valere la violazione del divieto
dell'arbitrio e del diritto di essere sentito, nonché l'accertamento
manifestamente inesatto dei fatti.

F.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Municipio di X.________ e
B.________ chiedono di respingere il ricorso. Il ricorrente ha in seguito
presentato ulteriori osservazioni confermandosi nelle sue richieste.
Con decreto presidenziale del 23 ottobre 2012 è stato conferito effetto
sospensivo al gravame.

Diritto:

1.
Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha confermato il rilascio della licenza edilizia, il ricorso in
materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett.
a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b
LTF. Il ricorrente, che è proprietario di un fondo confinante ed ha partecipato
alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, è legittimato a ricorrere giusta
l'art. 89 cpv. 1 LTF.

2.
2.1 Egli sostiene che il Cancelliere dello Stato, il quale ha firmato con il
Presidente del Governo la decisione del 14 dicembre 2011, avrebbe dovuto
ricusarsi, siccome la controparte B.________ sarebbe impiegata presso il suo
studio.

2.2 Il fatto che l'istante fosse dipendente dell'amministrazione cantonale
presso lo studio del Cancelliere era noto al ricorrente già in occasione del
suo primo ricorso, dell'11 maggio 2010, al Tribunale cantonale amministrativo,
laddove aveva richiamato la circostanza, prospettando un possibile eccesso di
potere. Parimenti, era noto al ricorrente, che aveva ricevuto la risoluzione
governativa del 21 aprile 2010, che le decisioni del Consiglio di Stato sono
firmate dal Presidente e dal Cancelliere (cfr. art. 20 cpv. 1 del regolamento
sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione, del 26
aprile 2001). Pur conoscendo queste circostanze, il ricorrente, nell'ambito
della procedura di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la risoluzione
municipale del 22 giugno 2011, non ha chiesto la ricusa del Cancelliere dello
Stato. Sollevando la questione della sua ricusazione soltanto in sede di
ricorso dinanzi all'ultima istanza cantonale, che ha respinto nel merito la
censura, il ricorrente ha quindi agito tardivamente. In effetti, chi omette di
fare valere immediatamente un eventuale motivo di ricusa nei confronti di
un'autorità ed attende l'esito del procedimento prima di intervenire agisce in
modo contrario alla buona fede e vede il suo diritto perento (DTF 138 I 1
consid. 2.2 pag. 4; 136 I 207 consid. 3.4; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485
consid. 4.3 e rinvii; cfr. art. 32 cpv. 3 e 4 della legge ticinese di procedura
per le cause amministrative, del 19 aprile 1966). La censura non deve quindi
essere esaminata oltre.

3.
3.1 Il ricorrente sostiene che, a seguito delle sentenze del 1° dicembre 2010
del Tribunale cantonale amministrativo e del 7 febbraio 2011 di questa Corte,
la procedura edilizia avrebbe dovuto essere ripristinata dall'inizio, con una
nuova pubblicazione della domanda di costruzione e l'assegnazione di un nuovo
termine per presentare opposizione.

3.2 Nel citato giudizio del 1° dicembre 2010, la Corte cantonale, in
accoglimento parziale del ricorso del ricorrente, ha annullato la licenza
edilizia e la decisione governativa che la confermava, poiché lesive delle
norme del regolamento cantonale del 16 settembre 2008 sull'utilizzazione
dell'energia (RUEn), che aveva abrogato il decreto esecutivo sui provvedimenti
di risparmio energetico nell'edilizia, riservando, a titolo transitorio,
l'applicazione sino al 31 dicembre 2008 delle prescrizioni tecniche e delle
procedure vigenti a quel momento. Ha quindi rinviato gli atti ai Servizi
generali del Dipartimento del territorio, affinché spiegasse perché le
immissioni foniche della termopompa avrebbero rispettato i valori di
pianificazione prescritti dall'allegato 6 all'OIF, verificasse la conformità
dell'intervento per rapporto alle prescrizioni del RUEn, chiedendo se del caso
il completamento della domanda di costruzione, desse al vicino la facoltà di
prendere posizione sulle risultanze della verifica ed emanasse un nuovo avviso
all'attenzione del Municipio, che avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente sulla
domanda di costruzione.
Rinviando la causa all'autorità cantonale per eseguire determinate verifiche e
per una nuova decisione sulla domanda di costruzione da parte del Municipio, la
precedente istanza non ha imposto la ripetizione integrale della procedura,
precisando anzi esplicitamente che per correggere il difetto riscontrato ciò
non era necessario. Né tantomeno un simile obbligo è contenuto nella sentenza
del 7 febbraio 2011 di questa Corte.
In concreto, la precedente istanza ha rilevato che è stato dato seguito a
quanto da lei disposto nella decisione di rinvio e che il ricorrente ha potuto
esprimersi al riguardo in modo adeguato. In questa sede egli si limita ad
addurre genericamente che sarebbero stati disattesi i suoi diritti di difesa,
senza tuttavia spiegarne le ragioni. Non invoca specifiche disposizioni che in
un caso come quello in esame esigerebbero una ripetizione dall'inizio della
procedura edilizia. Né fa valere una modifica del progetto in corso di
procedura, tale da imporre una ripubblicazione della domanda. La censura, per
quanto ammissibile, è quindi infondata.

4.
4.1 Il ricorrente critica il fatto che la modinatura sarebbe stata modificata a
due riprese, prima e dopo la pubblicazione della domanda di costruzione.
Lamenta inoltre l'intempestività della pubblicazione. Si tratterebbe a suo dire
di formalità essenziali, il cui mancato rispetto comporterebbe l'annullamento
della procedura edilizia.

4.2 Le modalità di pubblicazione della domanda di costruzione sono rette dal
diritto edilizio cantonale, che il Tribunale federale può esaminare unicamente
sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (cfr. DTF 138 V 67 consid. 2.2; 134 II
349 consid. 3). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la
decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre
dimostrare per quale motivo tale decisione è manifestamente insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una
norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il
sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve inoltre essere
arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non risulta per
contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe
entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 135 V 2
consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4 e rispettivi rinvii).

4.3 Lamentando la modifica della modinatura e gli eventuali ritardi nella
pubblicazione della domanda di costruzione, il ricorrente non dimostra di avere
subito pregiudizi dalla procedura seguita dall'autorità comunale. Né si vede in
che potrebbe consistere tale pregiudizio. Egli stesso riconosce infatti che la
modinatura non è stata totalmente omessa ma eventualmente soltanto modificata,
sicché essa ha comunque adempiuto l'effetto pubblicistico (cfr. DTF 115 Ia 21
consid. 3b). Quale proprietario confinante con il fondo dedotto in
edificazione, il ricorrente ha in ogni modo avuto conoscenza della domanda ed
ha potuto esaminarne gli atti. Ha pertanto potuto rendersi conto
dell'estensione e della portata del progetto litigioso e presentare
compiutamente le sue contestazioni in sede di opposizione e nella successiva
procedura ricorsuale. Né si vede invero quale pregiudizio gli è derivato dal
fatto che la domanda di costruzione è stata pubblicata solo il 5 maggio 2009,
dopo che l'istante vi aveva apportato le correzioni sollecitate dal Municipio.
Quand'anche vi siano stati dei ritardi, essi hanno semmai gravato sulla
situazione dell'istante e sotto il profilo procedurale non hanno condotto a un
risultato arbitrario per il ricorrente. Questi richiama poi a torto l'art. 16
cpv. 1 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE), secondo cui la
pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso
della procedura di approvazione o successivamente. La disposizione non entra
infatti qui in considerazione, giacché il progetto è stato corretto nel senso
richiesto dall'autorità comunale nell'ambito dell'esame preliminare, prima
quindi della pubblicazione (art. 5 LE).

5.
5.1 Il ricorrente ritiene infine che l'edificio progettato superi l'altezza
massima consentita per le costruzioni nella zona residenziale R3, pari a 10.50
m. Adduce che verrebbe realizzato un inammissibile rialzamento artificiale del
terreno, volto soltanto ad elevare il fondo rispetto al suo andamento naturale.
Rimprovera alla precedente istanza di essere incorsa nell'arbitrio e di avere
violato il suo diritto di essere sentito, per non avere esperito un sopralluogo
volto ad accertare la conformazione del terreno. Sostiene che alla quota di
8.19 m, corrispondente al filo superiore del cornicione di gronda
dell'edificio, occorrerebbe aggiungere una differenza di 2.72 m per arrivare al
livello naturale del terreno, cosicché l'altezza della costruzione
raggiungerebbe 10.91 m.

5.2 Con queste argomentazioni il ricorrente non si confronta puntualmente con
il considerando n. 6 del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione
conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF perché le
valutazioni dei giudici cantonali sull'altezza della costruzione sarebbero
manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie. Criticando genericamente la
realizzazione di "una modifica artefatta del livello del terreno", il
ricorrente disattende che la sistemazione del terreno mediante la formazione di
terrapieni è consentita dalla legge (cfr. art. 41 LE). Conformemente all'art.
40 cpv. 1 LE, la Corte cantonale ha quindi valutato l'altezza dell'edificio
tenendo conto del livello del terreno sistemato in corrispondenza sia della
facciata sudest sia di quella sudovest. Su quest'ultima facciata ha peraltro
aggiunto all'altezza dell'edificio quella del terrapieno nella misura in cui
eccedeva il limite di 1.50 m stabilito dall'art. 41 cpv. 1 LE. Chiedendo in
sostanza semplicemente di misurare l'altezza dello stabile a partire dal
livello del terreno naturale, il ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno. Né
la precedente istanza ha violato il suo diritto di essere sentito rinunciando
ad esperire un sopralluogo, giacché le caratteristiche del progetto e le quote
del terreno naturale e sistemato risultano con sufficiente chiarezza dai piani
della domanda di costruzione.

6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderà alla controparte privata
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). Non si assegnano per
contro ripetibili al Comune di X.________ (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili
della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 26 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni