Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.435/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_435/2012

Sentenza del 1° novembre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Salvatore Pinoja,
ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dal Dipartimento del territorio,
Sezione amministrativa immobiliare,
via Canonico Ghiringhelli 19, casella postale 1066,
6501 Bellinzona,
opponente,

Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.

Oggetto
espropriazione formale,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 agosto
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La A.________ SA, attiva nel ramo dell'estrazione e della lavorazione di inerti
e del commercio di materiali da costruzione, è proprietaria del fondo part. xxx
di X.________, situato in località Y.________, a confine con la strada
cantonale. Sulla particella, di complessivi 2'989 m2, sorgono un'officina, una
tettoia per gli autoveicoli e un edificio adibito a sala mensa, spogliatoio,
uffici e deposito. Il fondo, escluso dalla zona edificabile del piano
regolatore, è destinato da decenni all'attività dell'azienda, che allo scopo
occupa pure le particelle contigue yyy e zzz, di proprietà di terzi.

B.
Nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi concernenti
la sistemazione della strada cantonale S501 Losone-Golino-Intragna, lo Stato
del Cantone Ticino ha in particolare promosso l'espropriazione formale di una
striscia di terreno di 190 m2 del fondo part. xxx, contigua alla strada,
offrendo un'indennità di fr. 30.-- al m2. Per l'occupazione temporanea di
ulteriori 12 m2 di terreno, l'espropriante ha offerto un'indennità di fr. 0.20
al m2 annui. La A.________ SA non ha condiviso l'ammontare dell'indennità
proposta e il 23 aprile 2008 ha notificato una pretesa d'indennizzo di fr.
330.-- al m2 per 189 m2 di terreno e di fr. 30.-- per la superficie rimanente,
costituita da 1 m2 di canale. Ha inoltre chiesto il versamento di interessi del
5 % a partire dal 10 aprile 2008. Le parti hanno in seguito sottoscritto
l'immissione in possesso del fondo a fare data dal 1° dicembre 2008.

C.
Con giudizio dell'8 ottobre 2009 il Tribunale di espropriazione ha statuito
sull'indennità, confermando sostanzialmente l'offerta dell'espropriante. Ha
quindi riconosciuto all'espropriata un indennizzo di fr. 30.-- al m2 per
l'espropriazione formale di 190 m2 e di fr. 0.20 al m2 annui per l'occupazione
temporanea di 12 m2, oltre interessi del 3.5 % dal 1° dicembre 2008.

D.
Adito dalla proprietaria, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il
ricorso con sentenza del 2 agosto 2012. Ha nondimeno precisato il giudizio di
primo grado riguardo al saggio d'interesse, applicando il tasso del 3.5 % dal
1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, del 3 % dal 1° gennaio 2010 al 1°
dicembre 2010 e del 2.75 % dal 2 dicembre 2010.

E.
La A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di
riconoscerle un'indennità di fr. 330.-- al m2, ma in ogni caso non inferiore a
fr. 117.-- al m2. In via subordinata, chiede di rinviare la causa all'istanza
inferiore per una nuova decisione. La ricorrente fa valere la violazione
dell'art. 19 LEspr/TI, dell'uguaglianza giuridica e l'accertamento errato dei
fatti.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è presentato tempestivamente contro
una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha statuito
definitivamente sull'indennità espropriativa. Il gravame adempie quindi i
requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (quest'ultimo in
relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente, proprietaria del
fondo oggetto della parziale espropriazione, è legittimata a ricorrere giusta
l'art. 89 cpv. 1 LTF.

2.
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale
possono essere prodotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà
motivo la decisione impugnata.
La ricorrente produce in questa sede la documentazione relativa a una procedura
edilizia avviata nel 2011 per la ristrutturazione e l'ampliamento di un
edificio esistente sul fondo interessato dal provvedimento espropriativo.
Sostiene che la produzione di tali atti si giustificherebbe siccome la Corte
cantonale avrebbe ritenuto a torto inedificabile la particella. In realtà, la
precedente istanza ha riconosciuto che la proprietà, benché esterna alla zona
edificabile, è edificata ed ha beneficiato tra il 1983 e il 2008 di cinque
licenze edilizie per interventi limitati ed indispensabili all'esercizio
dell'attività della ricorrente. Contrariamente all'opinione della ricorrente, i
giudici cantonali non si sono quindi fondati su un'assoluta inedificabilità del
fondo, ma hanno sostanzialmente rilevato che era stata autorizzata
un'edificazione limitata. L'ammissibilità in questa sede dei documenti prodotti
dalla ricorrente, che confermano peraltro la circostanza accertata dai giudici
cantonali, appare quindi quantomeno dubbia sotto il profilo dell'art. 99 LTF.
Visto l'esito del gravame, non occorre tuttavia esaminare oltre il quesito.

3.
3.1 La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato il suo
diritto di essere sentita, per non avere considerato il valore di stima del
fondo, di fr. 60.-- al m2, senza spiegarne le ragioni.

3.2 La precedente istanza ha puntualmente spiegato il criterio applicato per
stabilire l'indennità e le ragioni per cui confermava l'importo riconosciuto
nel giudizio di primo grado. Ha in particolare esposto le basi del metodo
statistico-comparativo, indicando i fondi presi concretamente in considerazione
per il confronto e il prezzo medio risultante dalle relative contrattazioni sul
libero mercato. La Corte cantonale ha precisato che erano decisivi i valori di
mercato, per cui né il valore di stima del fondo espropriato né quello di
acquisto a suo tempo corrisposto dalla ricorrente erano determinanti. I
precedenti giudici si sono pertanto pronunciati in modo circostanziato sui
punti rilevanti per il giudizio, spiegando perché non si sono fondati sul
valore di stima, rilevando in particolare ch'esso non influiva di regola sul
prezzo stipulato nell'ambito di una libera contrattazione. La decisione
impugnata è chiaramente comprensibile e rispetta le esigenze di motivazione
dedotte dal diritto di essere sentito (cfr., su queste esigenze, DTF 138 IV 81
consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 e rinvii).

4.
4.1 La ricorrente critica l'applicazione del metodo statistico-comparativo,
siccome lo stesso sarebbe in concreto basato su accertamenti errati, non avendo
le autorità cantonali tenuto conto del prezzo di fr. 117.-- al m2 pagati a suo
tempo per l'acquisto del fondo e del fatto che la proprietà è edificata ed
utilizzata dalla ricorrente per l'esercizio della sua attività. Richiamando la
giurisprudenza del Tribunale federale, sostiene che pur trattandosi in concreto
di un terreno escluso dalla zona edificabile, occorrerebbe considerare la
possibilità di continuare l'utilizzazione dell'impianto esistente, riconoscendo
quindi un valore di mercato che si avvicina a quello di fondi situati in zona
edificabile. Adduce che la particella interessata sarebbe ubicata in prossimità
del comparto edificabile del Comune e che in occasione di una futura modifica
pianificatoria dovrebbe esserle formalmente riconosciuta una destinazione
edificabile.

4.2 Con le argomentazioni ricorsuali, la ricorrente contesta genericamente il
fatto che la Corte cantonale abbia valutato l'indennità espropriativa
fondandosi su un confronto dei prezzi pagati per fondi fuori della zona
edificabile. Non si esprime tuttavia con una motivazione conforme alle esigenze
degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF con i considerandi nel giudizio
impugnato, spiegando con chiarezza e precisione per quali ragioni violerebbero
il diritto o sarebbero fondati su accertamenti di fatto manifestamente in
contrasto con gli atti o comunque insostenibili (cfr., sulle esigenze di
motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2; 133 II
249 consid. 1.4.1). La Corte cantonale ha invero riconosciuto che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, in determinate circostanze può
giustificarsi di attribuire a terreni edificati situati fuori della zona
edificabile un valore di mercato sostanzialmente superiore a quello agricolo e
prossimo al valore venale di fondi ubicati in zona edificabile (cfr. DTF 119 Ib
366 consid. 3c). Ha tuttavia spiegato le ragioni per cui la superficie oggetto
di esproprio nella fattispecie andava comunque valutata alla stregua di un
terreno agricolo: si trattava infatti di un semplice scorporo di 190 m2,
costituito da una striscia di terreno contiguo alla strada cantonale, ubicato
all'esterno del muro di cinta del fondo e già da tempo utilizzato come
marciapiede. L'intervento espropriativo non incideva poi minimamente
sull'attività esistente e non comportava il sacrificio di indici, tanto più che
l'espropriata non avrebbe comunque spostato il muro verso la strada allo scopo
di aumentare la superficie disponibile, né avrebbe potuto ottenere
un'autorizzazione in tal senso. La ricorrente non si confronta con questi
accertamenti spiegando in che misura sarebbero arbitrari o svolti in violazione
del diritto (cfr. art. 97 LTF). Essi sono quindi vincolanti per il Tribunale
federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e non permettono di ravvisare un eccesso o un
abuso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale nella
valutazione dell'indennità. Le argomentazioni ricorsuali si riferiscono in
generale all'attuale utilizzazione del fondo, ma non tengono conto dei citati
accertamenti relativi all'ubicazione e alle caratteristiche concrete della
superficie oggetto dell'esproprio, nonché al fatto che l'intervento non tocca
l'esercizio dell'attività aziendale. La ricorrente non spiega infatti
conformemente alle citate esigenze per quali ragioni oggettive, nonostante gli
esposti accertamenti, si imporrebbe di attribuire alla superficie di terreno
inedificabile oggetto di esproprio il valore di un fondo edificabile. In tali
circostanze, il gravame non deve essere esaminato oltre.

5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione amministrativa
immobiliare del Dipartimento del territorio, al Tribunale di espropriazione e
al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 1° novembre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni