Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.38/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_38/2012

Decreto del 23 gennaio 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
patrocinati dall'avv. Flavio Canonica,
ricorrenti,

contro

1. D.________,
2. E.________,
3. F.________,
4. G.________,
5. H.________,
6. I.________,
7. J.________,
8. K.________,
9. L.________,
patrocinate dall'avv. Plinio Bernardoni,

Municipio di Lugano, Palazzo Civico,
Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione
dello sviluppo territoriale e della mobilità, Residenza governativa, 6500
Bellinzona.

Oggetto
piano regolatore,

ricorso e domanda di restituzione del termine contro
la sentenza emanata l'11 novembre 2011 dal
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza dell'11 novembre 2011 il Tribunale cantonale amministrativo,
in accoglimento di un ricorso sottopostogli da alcuni proprietari di particelle
site a Lugano, Sezione PR di Breganzona, ha annullato una risoluzione
governativa che approvava l'attribuzione di gran parte di due fondi
appartenenti a A.________, B.________ e C.________ alla zona residenziale
estensiva R2A, assegnandoli quindi all'adiacente zona agricola;
che con istanza di restituzione del termine dell'11 gennaio 2012 A.________,
B.________ e C.________, annunciando l'eventuale presentazione di un ricorso
contro detta decisione, hanno inoltrato al Tribunale federale un'istanza di
restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, fondata sullo stato
di malattia del loro legale;

che, secondo detta norma, se per un motivo diverso dalla notificazione viziata
una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire
nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni
dalla cessione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e,
inoltre, compia l'atto omesso;
che in data 19 gennaio 2012 il patrocinatore degli istanti, trasmessa una
dichiarazione con la quale essi rinunciano a impugnare la sentenza 11 novembre
2011 del Tribunale cantonale amministrativo, chiede al Tribunale federale lo
stralcio dai ruoli, senza spese, della citata istanza;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice
unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto o ritirate;

che, nelle descritte circostanze, la causa dev'essere stralciata dai ruoli;

che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.
La domanda di restituzione del termine è stralciata dai ruoli a seguito del suo
ritiro.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al
Consiglio di Stato Ticino e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 23 gennaio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri