Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.323/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_323/2012

Sentenza del 2 luglio 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri,
ricorrente,

contro

Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. Dusca Schindler,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
ordine di sgombero,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 maggio
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza del 16 maggio 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha
parzialmente accolto un ricorso del Comune di X.________ contro una decisione
governativa che annullava un ordine municipale nei confronti di A.________ di
sospendere i lavori e di sgomberare quanto depositato abusivamente sul fondo
yyy situato fuori della zona edificabile;
che avverso questo giudizio A.________ presenta il 25 giugno 2012 un ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio;
che secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere
depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione;
che, giusta l'art. 44 cpv. 1 LTF, i termini la cui decorrenza dipende da una
notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno
successivo;
che, conformemente all'art. 48 cpv. 1 LTF, il gravame deve essere consegnato al
Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera al più
tardi l'ultimo giorno utile del termine;
che, come riconosciuto dal patrocinatore del ricorrente, la sentenza cantonale
è stata intimata il 22 maggio 2012 e notificata il 23 maggio 2012;
che il termine di 30 giorni per impugnarla è quindi venuto a scadenza venerdì
22 giugno 2012, giorno feriale;
che il ricorso inoltrato al Tribunale federale, spedito il 25 giugno 2012, è
pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile;
che in tali circostanze la domanda di gratuito patrocinio non può essere
accolta (art. 64 cpv. 1 LTF);

che le spese inutili sono perciò pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamati gli art. 108 cpv. 1 lett. a e 64 cpv. 3 LTF;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 2 luglio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni