Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.295/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_295/2012

Sentenza del 6 giugno 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Associazione B.________,
patrocinata dagli avv.ti Claudio Cereghetti e Roberto Macconi,

Municipio di Lugano, Palazzo Civico,
Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2012
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che, per quanto qui interessa, il 3 giugno 2009 il Municipio di Lugano ha
rilasciato all'associazione B.________ una licenza edilizia in variante
concernente il rivestimento delle facciate e il piano interrato dell'autosilo,
progetto avversato dal vicino A.________;
che il permesso è stato confermato dal Consiglio di Stato e, con giudizio del
25 aprile 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo;
che contro questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che il ricorrente disattende che il semplice assunto d'essere toccato dal
rilascio di una licenza edilizia non è sufficiente per fondare la
legittimazione a ricorrere davanti al Tribunale federale, ritenuto ch'egli,
tenuto a rendere verosimile un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica del giudizio impugnato (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF; DTF 133 II
400 consid. 2), non indica del tutto quali vantaggi pratici e concreti avrebbe
dall'esito della procedura, in che misura le accennate prescrizioni antincendio
influenzerebbero la sua situazione fattuale o giuridica e che non si
tratterebbe del perseguimento, inammissibile, di meri interessi pubblici (DTF
136 II 281 consid. 2.2 e 2.4; 133 II 249 consid. 1.3.1 e 1.3.3);
che inoltre, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono chiaramente
disattese, visto che il ricorrente, limitandosi ad accennare, peraltro in
maniera del tutto generica e quindi inammissibile, alla pretesa mancanza, prima
dell'inizio dei lavori di costruzione, di un rapporto sul concetto per
l'evacuazione dei fumi e del calore;

che al riguardo egli non si confronta tuttavia del tutto con le differenti
considerazioni espresse dai giudici cantonali sul rispetto delle prescrizioni
antincendio applicate nel caso in esame e sulla richiamata presa di posizione
in merito da parte di un ingegnere, condivisa dalla Corte cantonale (consid.
4);
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può
essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio
di Lugano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 6 giugno 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri