Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.289/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_289/2012

Sentenza del 20 giugno 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Luca Pagani,
ricorrente,

contro

Eredi fu B.________,
patrocinati dall'avv. Gian Paolo Grassi,
opponenti,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
risanamento di una discarica; ripartizione delle spese,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2012
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Per quanto qui interessa, a partire dal 1960 l'allora Dipartimento delle opere
sociali aveva autorizzato la C.________SA, diventata in seguito A.________SA, a
depositare i residui di lavorazione di una raffineria per il recupero di oli
lubrificanti e sottoprodotti del petrolio su un fondo situato alla periferia di
X.________. Dopo numerose vicissitudini, che non occorre qui illustrare, con
decisione del 29 gennaio 2007 il Dipartimento del territorio ha approvato e
messo in esecuzione il progetto di risanamento della citata discarica,
addebitando alla menzionata società, quale perturbatrice per comportamento,
l'anticipo del 95 % delle relative spese per l'importo di fr. 1'000'000.-- e di
fr. 228'403.-- a titolo di rifusione delle spese di progettazione: il restante
5 % è stato addossato a D.________ (e in seguito alla di lui vedova, poi
deceduta), quale perturbatore per situazione, visto che aveva acquistato parte
del menzionato fondo. L'8 aprile 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la
decisione dipartimentale.

B.
Adito dalla menzionata società, con giudizio del 23 aprile 2012 il Tribunale
cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso, annullando al
senso dei considerandi la decisione governativa e quella dipartimentale
riguardo al riparto sulle spese. Ha pertanto rinviato gli atti al Dipartimento
del territorio, affinché stabilisca sulla base delle considerazioni esposte le
quote di partecipazione ai costi d'indagine, di progettazione e dell'intervento
del risanamento da addebitare alla ricorrente e allo Stato del Cantone Ticino,
ritenuti perturbatori per comportamento, rispettivamente a chi è subentrato a
B.________ quale proprietaria del fondo, in quanto perturbatore per situazione.

C.
Avverso questa decisione A.________SA presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo,
di annullarla e di accertare che nessun onere può essere posto a suo carico.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione pronunciata in una causa di
diritto pubblico da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso in
materia di diritto pubblico è di principio ammissibile sotto il profilo degli
art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 100 cpv. 1 LTF.

1.3 La ricorrente sostiene, chiaramente a torto, che si sarebbe in presenza di
una decisione finale.
È in effetti manifesto che la decisione impugnata, di rinvio, costituisce una
decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2).
Secondo quest'ultima norma, il ricorso contro una decisione incidentale è
ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa
(lett. b).
Sono incidentali le decisioni che non pongono termine alla lite e riguardano
soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione strumentale rispetto
alla pronuncia destinata a concludere la vertenza; queste decisioni possono
avere indifferentemente per oggetto una questione formale o materiale,
giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 133 V 477 consid. 4.1.3). Un
pregiudizio è poi irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF,
quando è suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel
merito non permetterebbe di eliminare completamente. Il semplice prolungamento
della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di
massima a fondare un simile pregiudizio (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1; 136 IV
92 consid. 4).

1.4 Le condizioni di ammissibilità poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, il cui
adempimento deve di principio essere dimostrato dalla ricorrente (DTF 134 III
426 consid. 1.2 in fine; 133 II 629 consid. 2.3.1), mirano a sgravare il
Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del
litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un
esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della
procedura. Se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato
anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale,
questo Tribunale non entra quindi nel merito di impugnative contro decisioni
pregiudiziali e incidentali (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2).

1.5 In concreto il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che la
ricorrente dev'essere incontestabilmente considerata perturbatrice per
comportamento. Esso ha tuttavia stabilito che sono date le premesse per
ritenere anche una corresponsabilità dello Stato del danno ambientale provocato
tra l'altro dalla messa in discarica di 500 fusti di melme acide e dal deposito
di prodotti di scarto di ditte terze: la quota di causalità ritenuta a carico
della ricorrente non poteva pertanto essere confermata, poiché non tiene conto
della responsabilità concorrente dello Stato. Ha deciso altresì che anche la
quota di partecipazione ai costi del risanamento, che può essere addebitata a
chi è subentrato come proprietario del fondo a D.________ e in seguito alla
vedova, nel frattempo deceduta, dovrà essere ridefinita sulla base della sua
specifica situazione personale.

1.6 In siffatte circostanze, il gravame risulta quindi diretto contro una
decisione di natura incidentale, che non appare suscettibile di cagionare, né
del resto la ricorrente lo sostiene, un pregiudizio irreparabile ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, non potendosi ravvisare peraltro, come visto,
un simile danno nel prolungamento della procedura o nel suo conseguente maggior
costo. Non si giustifica pertanto di esaminare ora le critiche ricorsuali di
merito, inerenti oltre al riconoscimento della sua qualifica di perturbatore
per comportamento e all'asserita prescrizione della pretesa, pure alla
contestata quota del 95 % da essa definita arbitraria, ritenuto che il
Tribunale federale potrebbe essere chiamato a esprimersi non una, ma più volte
sui contestati costi e la loro nuova ripartizione, se del caso anche su ricorsi
proposti dallo Stato o da chi è subentrato a B.________.

1.7 Né manifestamente d'altra parte, visto che si tratta semplicemente di
ricalcolare, peraltro da parte di un'autorità cantonale, le quote di
partecipazione ai citati costi da addebitare alla ricorrente, allo Stato e a
chi è subentrato a B.________, si è in presenza di un procedimento complesso e
dispendioso, che potrebbe eccezionalmente giustificare un esame immediato della
vertenza, ricordato del resto che il Tribunale federale non potrebbe esprimersi
quale prima e unica istanza su questo punto litigioso (DTF 136 II 165 consid.
1.2.1 pag. 171; 135 II 30 consid. 1.3.4 pag. 36; 137 III 637 consid. 1.2).

2.
2.1 Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

2.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la richiesta di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale
dell'ambiente.

Losanna, 20 giugno 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri