Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.287/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_287/2012

Sentenza del 12 luglio 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore
a titolo definitivo,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2012
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________, nato nel 1973, ha conseguito la licenza di condurre nel 1991 (cat.
B), rispettivamente nel 1996 (cat. A). Meccanico di professione e titolare di
un'officina è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

12 gennaio 1995: revoca di un mese per aver circolato a velocità eccessiva (95
km/h sul limite di 60 km/h) in un abitato;

6 novembre 1997: revoca di tre mesi per eccesso di velocità (171 km/h sul
limite di 120 km/h) commesso su un'autostrada;
17 settembre 1998: revoca di un mese e 15 giorni per aver circolato a velocità
eccessiva (72 km/h sul limite di 50 km/h) in un abitato;

22 novembre 2002: ammonimento per aver effettuato in moto due manovre di
sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza;

18 settembre 2003: revoca di un mese subordinata all'obbligo di frequentare un
corso di educazione stradale per aver circolato a velocità eccessiva in un
abitato incorrendo in un incidente e, cinque mesi dopo, aver viaggiato in
autostrada alla velocità di 144 km/h in luogo dei 100 km/h prescritti;

28 aprile 2005: revoca di sette mesi per aver nuovamente circolato a velocità
eccessiva (160 km/h sul limite di 120 km/h) in autostrada;

9 settembre 2005: revoca di ulteriori otto mesi e mezzo, in aggiunta a quella
pronunciata il 28 aprile 2005, per aver guidato nonostante la misura
amministrativa in atto; licenza restituita il 16 settembre 2006;

6 maggio 2008: revoca a tempo indeterminato giusta l'art. 16c cpv. 2 LCStr per
aver ripetutamente circolato nell'abitato a velocità eccessiva e pericolosa:
riammesso alla guida il 10 agosto 2010.

B.
Il 13 agosto 2011, alle ore 1.38, A.________ ha viaggiato sul rettilineo di S.
Antonino a una velocità punibile di 109 km/h, laddove vige un limite massimo di
80 km/h. L'infrazione è stata accertata da un veicolo inseguitore della polizia
dotato di apposite apparecchiature debitamente omologate, le quali hanno
registrato una velocità di 122 km/h.
Il 6 ottobre 2011, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre a titolo definitivo, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato
concesso prima di cinque anni. Il 1° febbraio 2012 il Consiglio di Stato,
ritenuta un'infrazione medio grave, ha confermato il provvedimento. Adito
dall'interessato, con giudizio del 23 aprile 2012 il giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di riformare la
decisione impugnata nel senso che gli sia concesso il riesame immediato della
decisione di revoca definitiva e, come postulato pure in via subordinata, di
rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio.

Il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nella sentenza impugnata,
il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre
l'Ufficio federale delle strade, condividendo la decisione impugnata, propone
di respingere il ricorso. Il ricorrente si riconferma nelle proprie allegazioni
e conclusioni.

Diritto:

1.

1.1. La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82
segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza
cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di
condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).
Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza giudiziaria
cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo
federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett.
d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali
ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno
concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione
impugnata (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Questa Corte non è pertanto
tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le
questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede
federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione
di diritti fondamentali secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale
federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138
I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5). Come si vedrà, nel caso di
specie queste esigenze sono adempiute solo in minima parte.

2.

2.1. Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ritenuto
applicabile il nuovo diritto, ha stabilito che il gravame concerne una revoca
della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. Ha ricordato che per
stabilirne la durata devono essere considerate di massima le circostanze del
singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua
necessità professionale a fare uso del veicolo, precisato che la durata minima
della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). Ha poi
rilevato che la nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art.
16be grave, art. 16c LCStr). Commette in particolare un'infrazione medio grave
colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a
LCStr). In tal caso, la licenza di condurre dev'essere revocata definitivamente
se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo l'art.
16b cpv. 2 lett. e LCStr o l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr (art. 16b cpv. 2
lett. f LCStr).

L'istanza precedente ha sottolineato che la velocità di 26-29 km/h fuori delle
località costituisce nelle migliori delle ipotesi un'infrazione di media
gravità e che, in concreto, il ricorrente ha superato i 29 km/h, già dedotto il
margine di sicurezza. Ne ha concluso ch'egli ha compromesso la sicurezza della
circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett a LCStr. Poiché il 6 maggio
2008 gli era stata inflitta una revoca a tempo indeterminato secondo l'art.
16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione medio grave commessa il 13 agosto 2011
comportava automaticamente la revoca definitiva della licenza di condurre, come
imposto dall'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr.

2.2. Il ricorrente fa valere che l'istanza precedente non si sarebbe
confrontata con le circostanze del suo specifico caso, in particolare del fatto
ch'egli esercita la professione di meccanico ed è titolare di un'officina e,
pertanto, della necessità professionale di condurre un veicolo a motore, come
pure del suo recente passato quale conducente, ciò che costituirebbe una
violazione dell'art. 16 cpv. 3 LCStr.

2.3. La censura è priva di ogni consistenza. L'istanza inferiore si è infatti
pronunciata su questa critica (consid. 4 della decisione impugnata), spiegando
compiutamente al ricorrente che la revoca definitiva dell'art. 16b cpv. 2 lett.
f LCStr costituisce l'ultima tappa del sistema a cascata dei provvedimenti
amministrativi e che, contrariamente al diritto previgente, non permette più di
associare alla revoca definitiva un periodo di prova da uno a cinque anni, ma
fissa inderogabilmente un periodo di attesa di almeno cinque anni, trascorsi i
quali il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente,
subordinata a determinate condizioni.

La Corte cantonale, riferendosi ai criteri dell'art. 16 cpv. 3 LCStr richiamato
dal ricorrente, ha inoltre ricordato che il riesame del provvedimento litigioso
è disciplinato dall'art. 17 cpv. 4 LCStr, secondo cui la licenza di condurre
revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni
dell'art. 23 cpv. 3 LCStr, che fissa inderogabilmente un periodo di attesa di
cinque anni. Ha infine esposto al ricorrente, autore di un'infrazione
importante e plurirecidivo in pochi anni, che la criticata revoca definitiva è
disciplinata dall'art. 17 cpv. 4 LCStr e non dall'art. 16d cpv. 2 LCStr, norma
sulla quale è incentrato il ricorso in esame. L'istanza precedente ha precisato
al ricorrente che nessun elemento deducibile dall'art. 16 cpv. 3 LCStr può
essere preso in considerazione nel caso di specie allo scopo di ridurre il
periodo di aspettativa al di sotto dei cinque anni previsti in modo tassativo
dall'art. 23 cpv. 3 LCStr, conformemente alla chiara scelta operata dal
Legislatore federale.

2.4. Il ricorrente, limitandosi a sostenere in maniera del tutto generica e
appellatoria e quindi lesiva delle citate esigenze di motivazione dell'art. 42
LTF, l'applicabilità degli art. 16 cpv. 3 e 16d cpv. 2 LCStr, non si confronta
con le suesposte motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato.
Quest'ultimo si fonda correttamente sulla nuova prassi, secondo la quale la
durata minima della revoca della licenza di condurre non può essere ridotta,
neppure in presenza della necessità professionale di condurre un veicolo,
argomento sul quale è imperniato il ricorso: le circostanze del singolo caso ai
sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono essere infatti considerate solo fino
alla durata minima della revoca (DTF 135 II 334 consid. 2.2 con numerosi
rinvii). Questa regola vale anche per autisti professionali (DTF 134 II 39
consid. 3 pag. 43; 132 II 234 consid. 2.3 pag. 236; sentenze 1C_170/2013 del 17
maggio 2013 consid. 3.2 e 3.3 e 6A.38/2006 del 7 settembre 2006 consid. 3, in
Jdt 2006 I 412).

3.
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato e al limite del temerario,
può essere respinto, in quanto ammissibile, sulla base dell'art. 109 cpv. 2
lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF)

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle
istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 12 luglio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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