Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.242/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_242/2012

Sentenza del 1° ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
stralcio dai ruoli di un ricorso,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2012 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________, nato nel 1956, è autista di professione. Con scritto del 17 gennaio
2011 il medico cantonale, sulla base dell'art. 14 cpv. 4 LCStr, ha indicato
alla Sezione della circolazione che nei confronti del citato autista erano
state sollevate importanti riserve in merito alla sua capacità di condurre con
sicurezza veicoli a motore. Aveva infatti ricevuto segnalazioni da operatori
sanitari circa la presenza di pesanti indizi che farebbero temere un elevato
rischio di calo della vigilanza, forse anche di addormentamento, durante la
guida. Il 21 gennaio 2011 la menzionata Sezione, condiviso il suggerimento del
medico sulla necessità di effettuare opportuni accertamenti per determinare
preventivamente il grado di idoneità alla guida, ha invitato l'interessato a
sottoporsi a un test del mantenimento della vigilanza presso il Neurocentro
dell'ospedale Civico di Lugano e a presentare il relativo rapporto medico
specialistico entro 30 giorni, pena il ritiro cautelare della licenza di
condurre.

B.
Il 3 febbraio 2011 l'interessato ha trasmesso all'autorità copia del
certificato 27 gennaio 2011 del dr. B.________, medico generico, attestante la
scomparsa della sonnolenza, una volta sospesa l'assunzione del farmaco
Citalopram. Il medico cantonale ha nondimeno ribadito la necessità di
effettuare l'esame specialistico. Con decisione del 3 marzo 2011 la Sezione
della circolazione ha imposto all'interessato di sottoporvisi e di presentare
il relativo referto medico, negando a un eventuale ricorso l'effetto
sospensivo.

C.
Il 18 marzo 2011 l'autista è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, adducendo
che, nonostante i certificati medici prodotti, il gravame manteneva il suo
interesse attuale in vista di un'eventuale causa di risarcimento per i costi
legali e medici. Il 29 aprile 2011 egli si è poi sottoposto a un esame presso
il Centro di pneumologia dell'Ospedale universitario di Zurigo. Il 4 maggio
seguente il Presidente del Governo ha negato la restituzione dell'effetto
sospensivo all'impugnativa. Il 20 settembre 2011 il Governo ha stralciato il
ricorso dai ruoli, siccome divenuto privo di oggetto. Con giudizio del 13 marzo
2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso
dell'interessato.

D.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia costituzionale al
Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare l'incarto alla Corte
cantonale per nuova decisione dopo aver assunto le prove da lui proposte e
avere esaminato nel merito le sue censure.
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto
cantonale.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

1.2 Il ricorrente, richiamando gli art. 8, 9, 29 e 36 Cost., ha presentato un
ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF), senza tuttavia precisare del
tutto perché si sarebbe in presenza di un'eccezione ai sensi dell'art. 83 LTF,
che escluderebbe il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ai sensi
degli art. 82 segg. LTF. Questo rimedio è manifestamente dato contro le
decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti
amministrativi di revoca della licenza di condurre (DTF 136 II 447 consid. 1
inedito), sanzione ch'era stata prospettata al ricorrente. Nella misura in cui
il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso
effettivamente esperibile, tale imprecisione non gli comporta comunque alcun
pregiudizio (DTF 134 III 379 consid. 1.2 e rinvii). In effetti, le critiche
d'incostituzionalità invocate possono essere di principio sollevate sia con un
ricorso ordinario, che con un ricorso sussidiario (art. 95 lett. a e 106 cpv.
2, art. 116 LTF; DTF 136 II 101 consid. 3; 134 II 124; 133 I 201 consid. 1).

1.3 La tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46
cpv. 1 lett. a LTF), come pure la legittimazione del ricorrente (art. 89 cpv. 1
LTF) sono pacifiche e il ricorso in materia di diritto pubblico, diretto contro
una decisione dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di
massima ammissibile.

1.4 Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali
ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno
concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione
impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre
accresciute laddove il ricorrente lamenta, come nella fattispecie, la
violazione di diritti fondamentali e l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e
nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti
sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (
DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale,
a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le relative
censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (DTF 136 I 49
consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe
o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi
inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2).

1.5 L'accenno ricorsuale a una motivazione insufficiente della decisione
impugnata, poiché l'istanza precedente non si sarebbe confrontata con le sue
censure, è infondato, ritenuto ch'essa si è espressa su tutti i punti rilevanti
per il giudizio (DTF 136 I 229 consid. 5.2).

2.
2.1 La Corte cantonale ha ritenuto che non poteva esaminare nel merito la
legittimità della decisione di prima istanza, dovendo se del caso rinviare allo
scopo la causa al Governo. Ha ricordato che un interesse personale, attuale,
diretto e concreto alla disamina di un ricorso deve sussistere a mente
dell'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966, come a livello federale (DTF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid.
1.1), anche al momento in cui è resa la decisione: in caso contrario il gravame
è stralciato dai ruoli. Ha rilevato che sia il Consiglio di Stato sia il
Tribunale cantonale amministrativo applicano la prassi del Tribunale federale,
secondo cui si rinuncia all'esigenza di un siffatto interesse quando
l'impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro e le
questioni litigiose, al cui chiarimento esiste un interesse pubblico
sufficientemente importante, qualora si ripresentassero, non potrebbero essere
esaminate tempestivamente (cosiddetto interesse virtuale: vedi al riguardo DTF
137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 25). Ha poi ricordato che in presenza di
circostanze particolari, di massima in casi di misure coercitive nei quali la
violazione di garanzie offerte dalla CEDU era manifesta, il Tribunale federale
esamina nel merito un ricorso, anche in caso di perdita dell'interesse attuale
(DTF 137 I 296 consid. 5.2; 136 I 274 consid. 1.3).
La Corte cantonale ha stabilito che la richiesta di accertare l'illiceità del
criticato provvedimento si fonda in sostanza sull'inoltro di un'eventuale causa
di risarcimento. Negato un interesse attuale alla disamina della legalità dello
stesso, dopo che il ricorrente si è sottoposto al citato esame, essa ha
ritenuto pure l'assenza di un interesse virtuale a tale verifica. Ciò, poiché
nulla indurrebbe a ritenere che l'evento litigioso possa ripetersi, considerato
l'intervenuto chiarimento della situazione medica del ricorrente e che
"l'accertamento della sua idoneità a condurre una volta applicate le terapie
necessarie escludono che in futuro egli possa incorrere nello stesso
provvedimento".

2.2 Il ricorrente fa valere dapprima una violazione del diritto di essere
sentito e al contraddittorio, poiché né ha potuto consultare, neppure in forma
anonima, l'identità della persona che ha segnalato il suo caso al medico
cantonale né gli atti medici giustificanti il criticato provvedimento: nemmeno
ha potuto far interrogare, come testimone, il medico cantonale. Sostiene che il
ricorso mantiene un interesse attuale alla disamina, vista la necessità di
accertare la legalità del contestato provvedimento e l'eventuale responsabilità
per i costi da esso provocati.

Contrariamente a quanto stabilito nella decisione governativa, egli non si
sarebbe per nulla sottoposto liberamente e volontariamente al citato esame
specialistico, ma lo avrebbe fatto soltanto perché al ricorso era stato tolto
l'effetto sospensivo, per cui rischiava una revoca provvisoria della licenza di
condurre. Sussisterebbe quindi ancora un interesse per lo meno virtuale, poiché
la situazione potrebbe ripetersi in futuro, a esaminare la legittimità del
provvedimento e segnatamente l'asserita lesione dei suoi diritti fondamentali,
della libertà personale (art. 10 Cost.), dell'uguaglianza giuridica (art. 8
Cost.), delle garanzie procedurali e del diritto di essere sentito (art. 29
Cost.), del divieto dell'arbitrio di fronte alla presentazione di atti medici
già concludenti (art. 9 Cost.), del diritto a un giudizio imparziale e
indipendente (art. 29a Cost.), nonché, infine, a vagliare la legittimazione
della limitazione dei diritti fondamentali (art. 36 Cost.). Il diniego di un
interesse attuale alla disamina del ricorso lederebbe il diritto di difendere i
propri interessi in relazione a dette garanzie.

2.3 Espone che il medico cantonale, con scritto dell'11 luglio 2011 indirizzato
alla "Klinik für Pneumologie", dove egli si era sottoposto al test OSLER, ha
contestato che questo esame medico fosse configurabile quale test specialistico
per il mantenimento della vigilanza, pretendendo ch'egli avrebbe dovuto
sottoporsi a un altro complesso e costoso esame specialistico (test MWT): il
rischio che lo stesso intenda proporre un'ulteriore richiesta alla Sezione
della circolazione sarebbe quindi latente.

2.4 Adduce infine che sussisterebbe comunque un interesse virtuale al richiesto
esame di merito delle censure, poiché la Corte avrebbe ritenuto a torto e in
modo arbitrario ch'egli seguirebbe una terapia, come peraltro non ne seguiva
prima del test.
In quanto lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella loro
valutazione, spetta al ricorrente dimostrare per quali ragioni i criticati
accertamenti sarebbero chiaramente insostenibili, in evidente contrasto con gli
atti, fondati su una svista manifesta o manifestamente in contraddizione con il
sentimento di giustizia e di equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4; 132 III 209
consid. 2.1) e quindi non vincolanti per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1
e 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 304 consid. 2.4; 136 II 508 consid. 1.2, 304
consid. 2.4 e 2.5).

La citata critica è imprecisa. In effetti, nella decisione impugnata è stato
accertato, come risulta dagli atti di causa, che il ricorrente si era
sottoposto a una terapia farmacologica a base di Citalopram: al dire del medico
generico, dopo la sospensione della stessa, la sonnolenza sarebbe sparita.
Certo, per converso, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici cantonali,
dagli atti non risulta ch'egli dovrebbe, per lo meno per il momento, sottoporsi
ad altre terapie che escluderebbero l'adozione in futuro del contestato
provvedimento.
2.5
2.5.1 Non occorre esaminare compiutamente la pertinenza degli invocati
argomenti. In effetti, i giudici cantonali hanno negato la sussistenza di
circostanze particolari che imporrebbero un esame di merito, ritenendo che
l'interesse al mero accertamento dell'illegalità del provvedimento in vista di
una decisione di risarcimento non è meritevole di protezione. Hanno ricordato
che, invero, sulla base dell'art. 24 cpv. 1 della legge ticinese sulla
responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24
ottobre 1988 (LResp), in un procedimento di responsabilità non può essere
riesaminata la legittimità di provvedimenti e decisioni cresciute in giudicato.
Richiamando una sentenza del Tribunale federale (2A.184/89 del 16 marzo 1990
consid. 2c apparsa in RDAT I-1991 n. 67 pag. 154 segg.), hanno tuttavia
ritenuto che fra le cosiddette decisioni cresciute in giudicato non rientrano
quelle di stralcio, per cui le stesse, come quella in esame, non vincolano il
giudice del risarcimento. Ne hanno concluso che nell'ambito di un'eventuale
causa risarcitoria l'autorità adita potrà vagliare la legittimità del criticato
provvedimento, come pure l'accenno all'art. 6 CEDU.
2.5.2 Il ricorrente non si confronta del tutto con questa tesi, decisiva. Ora,
quando la decisione impugnata, come nel caso di specie, si fonda su diverse
motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della
causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna
di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). In concreto,
egli neppure cerca di spiegare l'infondatezza di questa conclusione e perché
non potrebbe far valere le invocate garanzie davanti al giudice del
risarcimento e, avvalendosi compiutamente delle garanzie offerte dalla CEDU,
chiedere in quell'ambito di accertare l'asserita illegalità del criticato
provvedimento, impugnando in seguito, se del caso, la relativa decisione fino
davanti al Tribunale federale.
2.5.3 D'altra parte, nella fattispecie non si è in presenza, né il ricorrente
lo sostiene, di una decisione di principio che il Tribunale federale, che per
motivi di economia processuale esamina solo questioni concrete e non meramente
teoriche, dovrebbe vagliare qualora sussista un interesse pubblico sufficiente
(DTF 136 I 274 consid. 1.3; 136 II 101 consid. 1.1; 137 IV 13 consid. 1.2
inedito; sentenze 1B_94/2010 del 22 luglio 2010 consid. 1.3 e 1B_326/2009
dell'11 maggio 2010 consid. 1.3).
2.5.4 Neppure sono ravvisabili, sotto il profilo del diritto a un ricorso
effettivo (art. 13 CEDU), motivi di economia processuale che imporrebbero un
esame immediato da parte del Tribunale federale. Del resto il ricorrente
nemmeno invoca questa norma, né egli ha richiamato la relativa prassi della
Corte europea dei diritti dell'uomo. Come accertato nella sentenza impugnata e
rettamente non contestato dal ricorrente, nel ricorso presentato dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo egli ha semplicemente richiamato in maniera
del tutto generica, per la prima volta e senza alcuna spiegazione, l'art. 6
CEDU, senza dimostrare una violazione manifesta della CEDU.
2.5.5 Nel caso in esame è pacifico, e il ricorrente non lo contesta del tutto,
ch'egli, con riferimento alla LResp, potrà far esaminare compiutamente la
legalità o meno della criticata misura e non solo chiedere un indennizzo. Ciò
contrariamente alla procedura di cui all'art. 99 della legge federale del 22
marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), norma posta a fondamento
della causa Camenzind contro Svizzera (§ 51 e segg., in particolare § 54),
oggetto della sentenza 16 dicembre 1997 della Corte europea dei diritti
dell'uomo, richiamata nella DTF 136 I 274 e alla base del giudizio impugnato
(consid. 3 in fine): nemmeno su questa questione, contrariamente al suo obbligo
di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente si è espresso.

3.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle
istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 1° ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri