Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.241/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_241/2012

Sentenza del 31 agosto 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Milo Caroni,
ricorrente,

contro

Municipio di Losone, 6616 Losone,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
approvazione di una variante del piano regolatore
del Comune di Losone,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 26 marzo
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________SA è proprietaria nel Comune di Losone del fondo part. n. 1773,
situato nella frazione di Arcegno, in località Bedruscio. La particella, di
complessivi 91'373 m2, presenta secondo l'estratto del registro fondiario una
superficie boschiva di 58'242 m2 e prativa di 30'549 m2.
Il 27 giugno 2001 il Consiglio comunale di Losone ha adottato la revisione
generale del piano regolatore, che prevedeva tra l'altro l'attribuzione alla
zona residenziale estensiva R2 di una superficie prativa ampia circa 4'200 m2
ubicata nella parte est del fondo.

B.
Con risoluzione del 28 giugno 2005 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha
approvato il piano regolatore, negando tuttavia l'approvazione all'ampliamento,
rispetto al previgente piano regolatore, della zona edificabile ad Arcegno e
rinviando gli atti al Comune per l'elaborazione di una nuova destinazione
mediante l'adozione di una variante.

C.
A.________SA ha impugnato la risoluzione governativa dinanzi all'allora
Tribunale della pianificazione del territorio, postulando in via principale
l'approvazione del parziale inserimento della sua particella nella zona
residenziale estensiva come stabilito dal Comune. La Corte cantonale ha
statuito sull'impugnativa con sentenza del 9 giugno 2006. Ha ritenuto che la
superficie litigiosa non rientrava nel comprensorio già largamente edificato né
rispondeva a una prevedibile necessità di terreni edificabili urbanizzati entro
quindici anni, ma rivestiva anzi un'utilità agricola. Ha quindi respinto il
gravame, ritenendo il diniego dell'attribuzione alla zona edificabile conforme
al diritto federale e rispettoso dell'autonomia comunale. Con sentenza del 31
maggio 2007 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di
diritto amministrativo e ha respinto in quanto ammissibile un ricorso di
diritto pubblico presentati dalla proprietaria contro la decisione della Corte
cantonale (sentenza 1A.160/2006 e 1P.502/2006 del 31 maggio 2007).

D.
Nella seduta del 30 marzo 2009, il Consiglio comunale di Losone ha adottato
alcune varianti del piano regolatore, dando in particolare seguito a quanto
disposto nella decisione governativa del 28 giugno 2005. Una variante prevedeva
l'attribuzione alla zona agricola anche della citata parte est del fondo part.
n. 1173, oggetto del diniego dell'approvazione. Con risoluzione del 12 ottobre
2010 il Consiglio di Stato ha approvato la variante, respingendo nel contempo
un ricorso di A.________SA, che si era aggravata contro il provvedimento
pianificatorio.

E.
La proprietaria ha allora adito il Tribunale cantonale amministrativo che, con
sentenza del 26 marzo 2012, ha respinto il ricorso. I giudici cantonali hanno
rilevato che l'oggetto del litigio era circoscritto alla funzione agricola
attribuita al terreno, partendo dal presupposto che un'attribuzione alla zona
edificabile era in ogni caso esclusa. Fatta questa premessa, hanno confermato,
siccome pertinente, la destinazione agricola.

F.
La A.________SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti
all'autorità cantonale per una nuova decisione dopo l'assunzione di ulteriori
prove, segnatamente dopo un aggiornamento del compendio dello stato
dell'urbanizzazione e del rapporto di pianificazione. La ricorrente fa
essenzialmente valere la violazione del divieto dell'arbitrio, dell'art. 21
cpv. 2 LPT, dell'autonomia comunale e del diritto di essere sentita.

G.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato
condivide il giudizio impugnato e comunica di non formulare ulteriori
osservazioni. Il Comune di Losone aderisce alla domanda della ricorrente di
rinviare gli atti all'autorità inferiore al fine di riesaminare la situazione
pianificatoria. Con una replica del 16 agosto 2012, la ricorrente chiede di
dichiarare inammissibili le risposte del Governo e della Corte cantonale e
ribadisce le sue conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale
nell'ambito del diritto pianificatorio, il ricorso in materia di diritto
pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a
LTF), è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv.
1 lett. d e 90 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). Giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF,
la legittimazione della ricorrente, proprietaria del fondo interessato dal
provvedimento pianificatorio, è pacifica.

1.2 Contrariamente all'opinione espressa dalla ricorrente nella replica, l'art.
42 cpv. 2 LTF disciplina le esigenze di motivazione del ricorso e non anche
quelle degli allegati presentati dalle autorità invitate dal Tribunale federale
ad esprimersi sul gravame giusta l'art. 102 cpv. 1 LTF. In questa sede, la
Corte cantonale e il Consiglio di Stato, che del resto si devono esprimere
attraverso le loro decisioni (cfr. art. 112 LTF), non erano quindi
necessariamente tenuti ad esprimersi compiutamente sulle argomentazioni
sollevate nel ricorso in materia di diritto pubblico. Le relative censure sono
quindi palesemente inammissibili.

2.
2.1 La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa
nell'arbitrio, per avere ritenuto che il principio secondo cui il fondo part.
n. 1773 non poteva essere attribuito alla zona edificabile era già stato
sancito definitivamente nell'ambito della precedente procedura.

2.2 La ricorrente prospetta in sostanza di rivedere l'inedificabilità del suo
fondo nell'ambito della procedura in esame. A torto. Sul fatto che
l'inserimento della particella nella zona edificabile non adempiva i requisiti
dell'art. 15 LPT, ed era quindi contrario al diritto, è stato infatti statuito
definitivamente nell'ambito della precedente procedura, conclusasi con la
citata sentenza del 31 maggio 2007 di questa Corte, alla quale può essere qui
rinviato (cfr. sentenza citata, consid. 4.3 e 4.4). La Corte cantonale ha
quindi ritenuto a ragione che con la variante litigiosa si trattava unicamente
di stabilire la funzione da attribuire a un terreno prativo, escluso dalla zona
edificabile, confinante con una zona agricola ed a sua volta utile
all'agricoltura. Rettamente l'oggetto del litigio è quindi stato circoscritto
alla destinazione agricola attribuita formalmente al terreno, già escluso dalla
zona edificabile. Anche in questa sede il gravame della ricorrente è volto
essenzialmente a rimettere in discussione l'esclusione della sua proprietà
dalla zona edificabile: esso esula quindi dall'oggetto del litigio e risulta di
conseguenza per la maggior parte inammissibile.

2.3 Alla luce di questa premessa, alla Corte cantonale non può nemmeno essere
rimproverato di avere violato il diritto di essere sentita della ricorrente per
avere ritenuto superflue le prove indicate, segnatamente per quanto riguarda
l'aggiornamento della relazione di pianificazione e dello stato
dell'urbanizzazione. Si trattava infatti di elementi volti a rivedere il
mancato inserimento del fondo nella zona edificabile e pertanto irrilevanti per
l'esito della causa.

3.
3.1 La ricorrente sostiene che una nuova valutazione della situazione
pianificatoria relativa al suo fondo si giustificherebbe, siccome sarebbe
intervenuto un notevole cambiamento delle circostanze ai sensi dell'art. 21
cpv. 2 LPT. Al riguardo, si limita tuttavia ad addurre che la variante in esame
poggerebbe sulle stesse basi della revisione del piano regolatore, antecedenti
il 1998 in particolare per quanto concerne la sua contenibilità. Rileva che da
allora sono trascorsi quattordici anni, che nel frattempo la Svizzera ha
concluso accordi bilaterali con l'Unione europea ed ha aderito all'Accordo di
Schengen e che recentemente sarebbe stata depositata un'iniziativa popolare
cantonale destinata a promuovere delle aggregazioni comunali nelle regioni del
Bellinzonese e del Locarnese. Si tratterebbe a suo dire di aspetti che
potrebbero influire sui movimenti della popolazione e sullo sviluppo economico
e che potrebbero quindi avere conseguenze a livello pianificatorio.

3.2 Ora, la revisione del piano regolatore è stata adottata dal Consiglio
comunale il 27 giugno 2001 ed approvata dal Governo il 28 giugno 2005.
Contrariamente al parere della ricorrente, la durata del piano regolatore non
si avvicina quindi ancora all'orizzonte temporale quindicennale, che impone di
massima una sua rielaborazione. D'altra parte, gli argomenti addotti sono
generici e trascendono il comprensorio del Comune di Losone. Non dimostrano un
cambiamento delle circostanze rilevante ai fini della modifica della
pianificazione comunale e, sotto il profilo dell'art. 21 LPT, non sono pertanto
sufficienti per mettere in dubbio la stabilità e la validità del piano
regolatore vigente (cfr., sul principio della stabilità dei piani, sentenza
1A.217/2006 del 9 agosto 2007, in: RtiD I-2008, pag. 754).

4.
4.1 La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato l'autonomia
del Comune di Losone negandogli la facoltà di procedere a una verifica della
situazione pianificatoria, segnatamente per quanto riguarda l'aggiornamento
dello stato dell'urbanizzazione.

4.2 Contrariamente a quanto addotto nel gravame, la Corte cantonale non ha
tuttavia negato al Comune la possibilità di completare l'accertamento dei fatti
rilevanti nell'ottica di una verifica del suo piano regolatore. Ha
semplicemente ritenuto che non si giustificava di sospendere la procedura
ricorsuale per permettere al Comune di eseguire accertamenti non necessari per
il giudizio sull'oggetto del litigio, come visto limitato alla variante
adottata dal legislativo comunale il 30 marzo 2009, che attribuiva alla zona
agricola anche la porzione est del fondo part. n. 1773. Al riguardo, la
ricorrente non fa valere che la destinazione agricola sarebbe in concreto
contraria all'art. 16 LPT, né sostiene, tantomeno con una motivazione conforme
alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, che le autorità cantonali avrebbero
violato l'autonomia comunale per non avere tenuto conto del margine di
apprezzamento spettante al Comune di Losone nello stabilire un'altra
destinazione non edificabile, quale potrebbe essere l'inserimento in una zona
protetta ai sensi dell'art. 17 LPT o in un'altra zona inedificabile giusta
l'art. 18 LPT.

5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste
a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Losone, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 31 agosto 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Gadoni