Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.229/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_229/2012

Sentenza del 25 maggio 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza di condurre,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 aprile 2012
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che A.________, nato nel 1963, già interessato da provvedimenti iscritti nel
2003 e nel 2006 nel registro automatizzato delle misure amministrative, il 16
marzo 2010 ha provocato un incidente mentre guidava un autocarro;
che il 13 maggio 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza
di condurre per la durata di due mesi, decisione confermata il 1° febbraio 2012
dal Consiglio di Stato poiché il provvedimento era ormai cresciuto in giudicato
e l'insorgente non poteva scegliere a suo piacimento il periodo durante il
quale scontare la revoca;
che con giudizio del 6 aprile 2012 il giudice delegato del Tribunale cantonale
amministrativo ha dichiarato irricevibile un ricorso dell'interessato;

che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale
federale, chiedendo in sostanza di procedere a un nuovo apprezzamento dei fatti
e a una nuova valutazione delle prove;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 136 II 497 consid. 3);

che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto
che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi formali posti a
fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale, segnatamente
l'accertata tardività del ricorso sulla base della finzione secondo la quale un
invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un
termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario,
poiché altrimenti il ricorrente potrebbe differire a suo piacimento i termini
fissatigli, prassi illustrata dal giudice delegato e non censurata dal
ricorrente;
ch'egli neppure critica la motivazione abbondanziale esposta nella decisione
impugnata, secondo la quale già il ricorso proposto al Consiglio di Stato era
improponibile, poiché diretto contro un mero provvedimento confermativo che
ribadiva semplicemente la già pronunciata revoca di due mesi;

che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse
motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della
causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna
di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3);

che nel caso di specie egli si limita semplicemente a criticare la valutazione
dei fatti e l'apprezzamento delle prove posti a fondamento delle condanne
pronunciate nel 2003, 2006 e 2010, senza confrontarsi con le citate motivazioni
formali dell'impugnato giudizio;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può
essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di
Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale
delle strade.

Losanna, 25 maggio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri