Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.212/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_212/2012

Sentenza del 9 luglio 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,

contro

Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2012 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione del 1° aprile 2011 il Municipio di X.________ ha ribadito il
rifiuto di rilasciare a A.________ una licenza edilizia a posteriori per la
posa di un portone dell'autorimessa sita sul suo fondo ordinando la rimozione
dell'opera, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato e, con giudizio del
1° marzo 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso (in materia di
diritto pubblico) con richiesta di effetto sospensivo al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 7 maggio 2012 il ricorrente è stato invitato
a fornire, entro il 21 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie
presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del
5 giugno 2012 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio, scadente il
18 giugno successivo, per versare l'anticipo richiesto;
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla
Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che
certifichi l'avvenuto addebito;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale,
il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili, visto che il Tribunale federale ha ordinato lo scambio di
scritti sulla domanda provvisionale, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv.
3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili alle autorità
vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);
che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo;
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si
accordano ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di X.________, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 luglio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri