I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.212/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_212/2012 Sentenza del 9 luglio 2012 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari, ricorrente, contro Municipio di X.________, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto licenza edilizia, ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione del 1° aprile 2011 il Municipio di X.________ ha ribadito il rifiuto di rilasciare a A.________ una licenza edilizia a posteriori per la posa di un portone dell'autorimessa sita sul suo fondo ordinando la rimozione dell'opera, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato e, con giudizio del 1° marzo 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo; che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) con richiesta di effetto sospensivo al Tribunale federale; che con decreto presidenziale del 7 maggio 2012 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 21 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF); che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 5 giugno 2012 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio, scadente il 18 giugno successivo, per versare l'anticipo richiesto; che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito; che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF); che le spese inutili, visto che il Tribunale federale ha ordinato lo scambio di scritti sulla domanda provvisionale, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117); che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo; richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 9 luglio 2012 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri