I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.190/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_190/2012 Sentenza del 3 maggio 2012 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, contro B.________, opponente, Municipio di Torricella-Taverne, 6808 Torricella, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. Oggetto permesso di ristrutturare e ampliare un edificio fuori della zona edificabile, ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Considerando: che il 28 luglio 2011 il Municipio di Torricella-Taverne ha rilasciato a B.________ il permesso per ristrutturare e ampliare un edificio situato fuori della zona edificabile, decisione confermata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e, con giudizio del 16 marzo 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo; che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e la revoca della citata licenza edilizia; che non sono state chieste osservazioni al ricorso; che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi formali posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale, in particolare con quelli relativi alla sua negata legittimazione a ricorrere, poiché non aveva presentato personalmente un'opposizione alla domanda di costruzione, nonché con quella della carenza di legittimazione dell'opponente, da lui asseritamente rappresentata; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito; che gli scritti inoltrati da B.________, non richiesti, non possono essere considerati; che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, al Municipio di Torricella-Taverne, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 3 maggio 2012 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri