Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.15/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_15/2012

Sentenza del 18 gennaio 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
CN-2011 (sorteggio manuale),

ricorso contro la decisione emanata il 20 dicembre 2011 dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza 1C_521/2011 del 23 novembre 2011, destinata a pubblicazione, il
Tribunale federale, nell'ambito dell'elezione dei rappresentanti del Cantone
Ticino in seno al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015, aveva
imposto di procedere a un nuovo sorteggio manuale e in seduta pubblica. Con
risoluzione del 24 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha stabilito la
procedura del sorteggio, che è stato effettuato il 29 novembre successivo. Le
modalità secondo le quali esso ha avuto luogo sono state pubblicate nel Foglio
ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino del 29 novembre 2011 (n. 95/2011
pag. 9009 seg.).

B.
Con scritto/ricorso del 2 dicembre 2011, l'avvocato A.________ è insorto al
Consiglio di Stato adducendo "dubbi" che lo affliggevano "sull'ineccepibilità e
sull'insindacabilità" di detto sorteggio. Mediante risoluzione del 20 dicembre
2011, il Governo cantonale ha respinto in quanto ricevibile la petizione/
ricorso.

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale
federale, chiedendone l'annullamento e il rinvio della causa al Governo
cantonale affinché proceda a un nuovo sorteggio.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi
sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).

1.2 Il gravame diretto contro una decisione su ricorso pronunciata dal governo
cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al
Consiglio nazionale sulla base dell'art. 79 della legge federale sui diritti
politici del 17 dicembre 1976 (LDP, RS 161.1), e dal diritto cantonale qualora
esso non contenga norme pertinenti (art. 21 segg. e 83 LDP), è di massima
ammissibile (art. 80 cpv. 1 LDP in relazione con l'art. 88 cpv. 1 lett. b LTF;
DTF 137 II 177 consid. 1.2.1 e 1.2.3 pag. 181). La legittimazione del
ricorrente, cittadino che ha diritto di voto nell'affare in causa, è data anche
qualora egli non abbia alcun interesse giuridico personale all'annullamento
dell'atto impugnato (art. 82 lett. c in relazione con l'art. 89 cpv. 3 LTF; DTF
134 I 172 consid. 1.2 e 1.3.3).

1.3 La tempestività del gravame, inoltrato entro il termine di tre giorni dal
ricevimento della decisione impugnata è data, tenuto conto della sospensione
dei termini durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF in
relazione con l'art. 100 cpv. 4 LTF), aspetto quest'ultimo che nondimeno
contrasta con i principi di celerità e dell'urgenza vigenti in tale ambito
(sentenza 1C_520/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.3 destinata a
pubblicazione; GEROLD STEINMANN, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 16 e 17
ad art. 100; cfr. anche DTF 135 I 257).

1.4 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto federale,
segnatamente della LDP (art. 95 lett. a, 82 lett. c e 88 LTF) e delle norme
cantonali di esecuzione (art. 95 lett. d LTF; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1; 137
I 77 consid. 1.1; 136 I 352 consid. 2; 135 I 19 consid. 4). Il Tribunale
federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo
l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente,
spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249
consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il
ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto
cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti
e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti
sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale
(DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1; 136 II 132 consid.
1.2.1 inedito). L'atto di ricorso, di natura meramente appellatoria, che
riprende "dieci elementi di criticità" relativi in parte al materiale impiegato
e in parte alle modalità stesse del sorteggio, disattende in larga misura
queste esigenze di motivazione.

2.
2.1 Il Governo cantonale ha accertato che la preparazione del sorteggio è stata
effettuata dal Cancelliere dello Stato con la collaborazione di un agente della
Polizia cantonale e che di seguito si è proceduto alla presentazione del
materiale (contenitori, biglietti con impressi i nominativi dei due candidati)
ai presenti, all'introduzione dei biglietti nei due contenitori, alla chiusura
dei medesimi, al loro inserimento e rimescolamento nel sacchetto da parte
dell'agente di polizia, alla consegna del sacchetto al Vicepresidente del
Governo incaricato dell'estrazione, al nuovo rimescolamento da parte di
quest'ultimo, all'estrazione di uno dei due involucri, alla sua apertura, alla
lettura del nominativo del candidato eletto e alla presentazione leggibile del
biglietto con il citato nominativo. Al termine della procedura il Cancelliere
ha chiesto se vi fossero osservazioni sulla procedura effettuata, constatandone
poi l'esito negativo.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente riferisce semplici commenti
e speculazioni di terze persone per nulla comprovati, riferendosi a una visione
del video che ha ripreso il sorteggio nella seduta pubblica, in modo
approssimativo e incompleto, ma dal quale risulta comunque che le differenti
operazioni sono state effettuate in maniera tale da escluderne l'asserita
parzialità.

2.2 Il ricorrente adduce una pretesa "ineccepibilità" e "insindacabilità" del
criticato sorteggio. Quest'ultima critica è manifestamente infondata, ritenuto
che, come si è visto, contro la pretesa irregolarità è dato il ricorso al
Governo cantonale prima e al Tribunale federale poi. Riguardo all'altra
censura, egli sostiene semplicemente, in maniera peraltro del tutto generica e
teorica, che "l'elemento maggiormente critico è certamente quello legato al
rimescolamento dei contenitori, che non è dato di sapere se è stato effettuato
in assenza di visibilità/verificabilità pubblica, poiché i sacchetti utilizzati
non erano trasparenti". Al riguardo è sufficiente rilevare che il sacchetto è
stato mescolato una prima volta dall'agente di polizia e in seguito dal
Vicepresidente del Governo. Del resto i suggerimenti del ricorrente, come
quello di impiegare un contenitore trasparente e di bendare la persona
incaricata dell'estrazione, peraltro altrettanto opinabili, non dimostrano
affatto che il criticato sorteggio, avvenuto secondo modalità usuali,
disattenderebbe le indicazioni date dal Tribunale federale. D'altra parte, egli
non dimostra del tutto che gli accertamenti ritenuti dal Governo cantonale non
corrisponderebbero alla realtà, ciò che non risulta neppure dalle mere
congetture da lui addotte.

3.
Il ricorso, nella minima misura in cui è ammissibile, dev'essere pertanto
respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 141
consid. 4).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, alla
Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei
Servizi del Parlamento federale.

Losanna, 18 gennaio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Crameri