Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.116/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_116/2012

Sentenza del 23 agosto 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________, B.A.________ e C.A.________,
2. Comunione ereditaria fu D.________,
3. E.E.________,
4. F.E.________,
5. G.E.________ e H.E.________,
6. I.________,
7. J.________,
patrocinati dall'avv. Fabrizio F. Monaci,
ricorrenti,

contro

Comune di Bellinzona, Piazza Nosetto, 6501 Bellinzona,
rappresentato dal Municipio, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
licenze edilizie per l'edificazione di una casa per anziani (parcheggio),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 3 gennaio
2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 21 febbraio 2008 il Comune di Bellinzona ha presentato al suo Municipio una
domanda di costruzione per una nuova casa per anziani sul fondo part. xxx,
situato in località Vallone. Il fondo deriva dal frazionamento della particella
yyy, sulla quale sorge villa Mariotti ed il relativo parco. È ubicato
all'intersezione tra via Pantera e la salita Mariotti ed è inserito in un
comparto attribuito dal piano regolatore ad edifici ed attrezzature pubbliche
con la specifica "casa anziani". L'edificio progettato comprende 76 camere per
gli ospiti e presenta sul lato strada cinque piani fuori terra. Lungo via
Pantera era inoltre prevista la formazione di un posteggio alberato con 25
stalli per il personale e i visitatori.

B.
A.A.________, B.A.________ e C.A.________, la comunione ereditaria fu
D.________, E.E.________ e F.E.________ e I.________, proprietari di fondi
vicini, si sono opposti alla domanda di costruzione. Acquisito il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 28 agosto 2008 il Municipio di
Bellinzona ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo nel contempo le
opposizioni dei vicini. Con decisione del 16 settembre 2009, il Consiglio di
Stato del Cantone Ticino ha evaso ai sensi dei considerandi il gravame
presentato dagli opponenti contro la licenza edilizia, confermandola alla
condizione di aumentare il numero dei posteggi da 25 a 36 (di cui 34
all'aperto), come alla variante presentata in sede di ricorso.

C.
Adito da A.A.________, B.A.________ e C.A.________ e dalla comunione ereditaria
fu D.________, con sentenza del 2 novembre 2009 il Tribunale cantonale
amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato la decisione
governativa e ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato, affinché si
pronunciasse nuovamente sul gravame degli opponenti una volta esperita la
procedura di pubblicazione della variante relativa ai posteggi, completata da
uno studio fonico che esa-minasse compiutamente le possibilità di ridurre
maggiormente le immissioni foniche derivanti dal posteggio.

D.
Dopo alcuni atti che non occorre qui evocare e dopo che il Municipio di
Bellinzona aveva incaricato la K.________ SA di allestire uno studio fonico,
l'Esecutivo comunale ha pubblicato la variante concernente i posteggi, alla
quale si sono opposti A.A.________, B.A.________ e C.A.________, la comunione
ereditaria fu D.________, E.E.________, F.E.________, G.E.________ e
H.E.________, I.________ e J.________. Acquisito il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale, il 9 agosto 2010 il Municipio di Bellinzona ha
rilasciato la licenza edilizia per l'edificazione di 36 posteggi, respingendo
contestualmente le opposizioni dei vicini, i quali hanno nuovamente adito il
Consiglio di Stato. Con decisione del 7 dicembre 2010, il Governo ha respinto i
gravami degli opponenti contro le licenze edilizie del 28 agosto 2008 e del 9
agosto 2010, confermandole.

E.
Gli opponenti si sono allora aggravati al Tribunale cantonale amministrativo,
che con sentenza del 3 gennaio 2012 ha parzialmente accolto il ricorso. Ha
annullato la decisione governativa ed ha confermato le licenze edilizie
rilasciate dal Municipio di Bellinzona alla condizione che fosse posata una
barriera all'entrata del parcheggio e che gli stalli fossero suddivisi,
destinando ai visitatori quelli situati a destra rispetto all'ingresso del
posteggio, partendo dall'angolo sud-est, e al personale quelli restanti. Ha
inoltre imposto che venga vietato ed impedito l'accesso al parcheggio nella
fascia notturna (19.00-07.00), ad eccezione del personale attivo nello stesso
periodo, e che i collaboratori del turno di notte facciano prioritariamente uso
dei due posteggi interni.

F.
A.A.________, B.A.________ e C.A.________, la comunione ereditaria fu
D.________, E.E.________, F.E.________, G.E.________ e H.E.________, I.________
e J.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di rinviare gli atti
alla Corte cantonale perché sia nominato un perito giudiziario e sia emanato un
nuovo giudizio dopo la completazione degli accertamenti di fatto. I ricorrenti
criticano la costruzione del parcheggio facendo valere la violazione del
diritto di essere sentiti, l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e
la violazione del diritto federale in materia di protezione dell'ambiente.

G.
La Corte cantonale e il Municipio di Bellinzona chiedono di respingere il
ricorso. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. I
ricorrenti si sono confermati nelle loro conclusioni con replica del 7 maggio
2012. Invitato ad esprimersi sul ricorso, l'Ufficio federale dell'ambiente
comunica di ritenere la sentenza impugnata conforme al diritto federale in
materia di inquinamento fonico. Il Municipio ha comunicato il 4 luglio 2012 di
confermarsi nella sua risposta.

H.
Con decreto presidenziale del 23 marzo 2012, rilevato in particolare che la
costruzione della casa per anziani in quanto tale non era contestata, è stato
conferito al ricorso effetto sospensivo limitatamente alla costruzione del
parcheggio litigioso.

Diritto:

1.
1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale, che ha sostanzialmente confermato il rilascio delle licenze
edilizie, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile
sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

1.2 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento in sede cantonale,
segnatamente per quanto riguarda la variante relativa alla costruzione del
posteggio, oggetto del presente litigio. Quali vicini del fondo dedotto in
edificazione ed opponenti nella procedura edilizia, sono particolarmente
toccati dalla decisione impugnata ed hanno un interesse degno di protezione al
suo annullamento o alla sua modifica. La loro legittimazione a ricorrere giusta
l'art. 89 cpv. 1 LTF, del resto non contestata dal Comune, può pertanto essere
ammessa.

2.
2.1 I ricorrenti lamentano la violazione del diritto di essere sentiti, perché
non è stata assunta una perizia giudiziaria indipendente sugli aspetti fonici
legati al posteggio.

2.2 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende
tra l'altro il diritto per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità cantonale di
procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare
ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare la sua
opinione. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di
apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF
134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

2.3 La Corte cantonale ha statuito sulla base degli atti, comprensivi della
perizia fonica della K.________ SA, degli aggiornamenti e delle precisazioni
relativi alla stessa, nonché delle risultanze del sopralluogo, come pure degli
accertanti eseguiti presso l'Ufficio del medico cantonale e la Casa anziani
comunale di Bellinzona. Ha ritenuto che le conclusioni dello studio fonico, dei
relativi complementi e delucidazioni erano confermate dall'autorità cantonale
competente e risultavano sufficientemente attendibili ed esaurienti. Ha
rilevato che i ricorrenti avevano potuto chiedere chiarimenti e prendere
posizione al riguardo ed ha considerato che un'ulteriore perizia fonica da
parte di un perito giudiziario non avrebbe portato altri elementi rilevanti per
il giudizio, sicché non si giustificava di dare seguito alla richiesta.
I ricorrenti non sostanziano apprezzamenti arbitrari da parte della precedente
istanza e non dimostrano che la rinuncia della Corte cantonale ad assumere una
perizia fonica giudiziaria sarebbe basata su una valutazione insostenibile
degli accertamenti esistenti. Essi si limitano a mettere genericamente in
dubbio l'attendibilità del referto agli atti siccome commissionato dallo stesso
Municipio committente dell'opera. Tuttavia, il fatto che lo studio fonico sia
stato allestito su incarico del committente, non basta di per sé a renderlo
inattendibile. Né si impone in relazione al diritto sulla protezione
dell'ambiente, che in un caso come quello in esame la determinazione delle
immissioni foniche sia necessariamente eseguita da un perito giudiziario,
essendo per contro determinante che tale valutazione rispetti le esigenze del
diritto federale. In tali condizioni, il fatto che la Corte cantonale non abbia
dato seguito alla richiesta dei ricorrenti di ordinare un'ulteriore perizia
(giudiziaria) non viola il loro diritto di essere sentiti (cfr. DTF 131 I 153
consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1 e rinvii).

3.
3.1 I ricorrenti sostengono che, siccome è stato necessario completare gli atti
e prendere in considerazione un'altra soluzione sulla gestione del posteggio e
ritenuto che il Tribunale federale beneficia di un potere cognitivo limitato
riguardo agli accertamenti di fatto, la Corte cantonale non avrebbe dovuto
statuire direttamente sulla causa, ma rinviare gli atti al Governo per un nuovo
giudizio, in modo da garantire un pieno doppio grado di giurisdizione.

3.2 I ricorrenti non fanno valere l'applicazione arbitraria di specifiche
disposizioni del diritto procedurale cantonale, che impedirebbero alla Corte
cantonale di eseguire direttamente ulteriori accertamenti ed imporrebbero
necessariamente il rinvio della causa alla precedente autorità. D'altra parte,
nella misura in cui hanno potuto portare a conoscenza dei giudici cantonali gli
elementi a sostegno delle loro tesi, l'invocata garanzia non impone di
principio un doppio grado di giurisdizione a livello cantonale (cfr. sentenza
1A.251/2006 del 30 aprile 2007 consid. 4.3, in: RtiD II-2007, pag. 32 in fine).
In concreto, la Corte cantonale ha statuito liberamente sull'applicazione del
diritto e dinanzi ad essa i ricorrenti hanno potuto esporre le loro
argomentazioni riguardanti la conformità del posteggio alle norme applicabili,
in particolare anche per quanto concerne gli aspetti fonici. Non risulta, in
tali circostanze, che il mancato rinvio della causa al Consiglio di Stato abbia
comportato una violazione dei loro diritti processuali.

4.
4.1 I ricorrenti lamentano un accertamento manifestamente inesatto ed
incompleto dei fatti, nonché la violazione dell'ordinanza contro l'inquinamento
fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41). Adducono che gli accertamenti e
le valutazioni di carattere fonico eseguiti finora avrebbero perso di
significato, siccome la Corte cantonale avrebbe adottato una nuova soluzione,
modificando radicalmente le premesse di base. Sostengono che si imporrebbe un
nuovo calcolo del livello di valutazione del rumore, tenendo conto della
situazione stabilita nel giudizio impugnato.

4.2 La censura è formulata in termini generici e non rispetta i requisiti di
motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. I ricorrenti non si
confrontano infatti con i considerandi del giudizio impugnato, segnatamente con
la portata delle condizioni imposte dalla Corte cantonale, spiegando per quali
ragioni esse renderebbero necessari ulteriori accertamenti sotto il profilo
fonico. Inammissibile su questo punto, il gravame è comunque anche infondato.
La Corte cantonale ha infatti rilevato che, quale impianto fisso nuovo, il
posteggio rispetta i valori di pianificazione conformemente all'art. 7 cpv. 1
lett. b OIF e all'allegato 6 dell'OIF. Ha d'altra parte ritenuto che il rumore
derivante dal traffico indotto dall'opera progettata non comporta un
superamento dei valori limite d'immissione giusta l'art. 9 lett. a OIF e
l'allegato 3 dell'OIF. Queste conclusioni non sono seriamente messe in
discussione dai ricorrenti, che ribadiscono in modo generale la necessità di
una nuova valutazione da parte di un perito giudiziario. Le condizioni aggiunte
dalla Corte cantonale alla licenza edilizia sono fondate sul principio della
prevenzione e mirano, tenendo conto del principio della proporzionalità, a
limitare ulteriormente, nella maggior misura possibile, le emissioni foniche
dell'impianto. Esse non peggiorano la situazione sotto l'aspetto del rumore e
non comportano un incremento dei valori fonici accertati, ma semmai una loro
diminuzione. In tali circostanze, ragionevolmente, non può essere preteso che
le misure di gestione del posteggio imposte dalla Corte cantonale abbiano fatto
perdere rilevanza allo studio fonico agli atti.

5.
5.1 I ricorrenti criticano la mancata presa in considerazione, ai fini della
determinazione delle immissioni foniche generate dal traffico indotto, della
circolazione sulla salita Mariotti e della riflessione del rumore sulle
facciate dell'edificio progettato. Sostengono che l'assenza di rilevamenti al
riguardo avrebbe comportato una valutazione del rumore del traffico stradale
non conforme all'art. 9 OIF. Secondo i ricorrenti, l'effetto di riflessione
comporterebbe un incremento del rumore diurno di almeno 3 dB(A), che, aggiunto
al nuovo traffico sulla salita Mariotti, condurrebbe al superamento del valore
limite d'immissione.

5.2 La Corte cantonale ha rilevato che lo studio fonico stimava l'attuale
traffico su via Pantera in 1'000 veicoli al giorno e che, a richiesta della
stessa Corte, il dato è stato verificato e confermato dai rilievi bidirezionali
svolti in pendenza della procedura ricorsuale: da questi rilevamenti è infatti
risultato un traffico giornaliero medio di 968 veicoli. La precedente istanza
ha ritenuto attendibile l'accertamento ed ha considerato ingiustificata la
richiesta dei ricorrenti di eseguire rilevamenti sulla salita Mariotti,
qualificata come strada più distante ed a fondo cieco.

5.3 I ricorrenti adducono che tre fondi di loro proprietà si affacciano sulla
salita Mariotti, la quale presenterebbe un traffico giornaliero medio più
elevato di quello su via Pantera, posto che vi circola anche il personale della
stazione merci di San Paolo e del centro dell'Associazione bellinzonese per
l'assistenza e la cura a domicilio.
Risulta tuttavia che il posteggio della casa per anziani è servito da via
Pantera, alla quale è direttamente collegato. La maggiore sollecitazione
riconducibile all'esercizio del posteggio si manifesta quindi in primo luogo su
questa strada. La valutazione del perito, fondata sugli accertamenti relativi
al traffico di via Pantera, è del resto stata confermata dall'autorità
specialistica cantonale e i ricorrenti non sollevano al riguardo dubbi sulla
pertinenza del luogo di rilevamento sotto il profilo delle regole tecniche e
della pianificazione del traffico. In tali circostanze, ritenendo
ingiustificati ulteriori accertamenti relativi al volume di traffico sulla
salita Mariotti nel suo, peraltro breve, tratto iniziale che si diparte dalla
strada cantonale, la Corte cantonale non ha ecceduto nel suo potere di
apprezzamento.

5.4 Quanto ai rumori di riflesso, i giudici cantonali hanno accertato che la
nuova casa per anziani non occupa su via Pantera tutto il fronte della
particella xxx, una parte significativa del fondo essendo destinata al
parcheggio, in particolare nella fascia posta dirimpetto al fronte delle case
esistenti sull'altro lato di via Pantera. Non vedevano quindi come poteva
verificarsi l'effetto corridoio paventato dai ricorrenti.
Gli accertamenti sulla situazione dei luoghi sono vincolanti per il Tribunale
federale (art. 105 cpv. 1 LTF). I ricorrenti non ne sostanziano l'arbitrio e si
limitano ad addurre un incremento di 3 dB(A) per gli effetti della pretesa
riflessione, in modo generico e senza fare riferimento alle caratteristiche
concrete dei manufatti. Comunque, negando in concreto un rumore di riflesso
rilevante sotto il profilo della protezione dell'inquinamento fonico, la Corte
cantonale non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento, né ha altrimenti
violato il diritto federale, in particolare ove si consideri che la facciata
della casa per anziani è arretrata rispetto al limite del sedime stradale, non
occupa tutta la lunghezza della particella dedotta in edificazione e le
abitazioni contigue alla strada sul lato opposto di via Pantera sorgono
dirimpetto al posteggio litigioso e non di fronte alla nuova costruzione.

6.
6.1 I ricorrenti criticano il calcolo eseguito dal perito riguardo al livello
di valutazione del rumore prodotto dai movimenti di posteggio. Sostengono che,
per tenere conto della componente impulsiva dei parcheggi per i visitatori,
sarebbe occorso applicare un fattore KI di 4 dB(A), conformemente a quanto
prevederebbero le raccomandazioni "Parkplatzlärmstudie" del Bayerisches
Landesamt für Umwelt (6a ed., 2007).

6.2 I calcoli effettuati dall'esperto nell'ambito dello studio fonico e nel
relativo aggiornamento costituiscono questioni tecniche su cui il Tribunale
federale dà prova di riserbo (cfr. sentenza 1E.9/2005 dell'11 gennaio 2006
consid. 4, in: RtiD II-2006, pag. 174 segg.). D'altra parte, contrariamente a
quanto sembrano ritenere i ricorrenti, le citate raccomandazioni costituiscono
solo un ausilio per la determinazione delle immissioni foniche, decisivo
essendo esclusivamente il diritto svizzero in materia di protezione contro
l'inquinamento fonico (cfr. DTF 133 II 292 consid. 4.3; sentenza 1C_278/2010
del 31 gennaio 2011 consid. 4.4.3 e 4.4.6, in: URP 2011, pag. 135 segg.). Nella
misura in cui i ricorrenti si limitano a mettere in dubbio la determinazione
delle immissioni foniche, richiamando supplementi di livello più adeguati
secondo le raccomandazioni tedesche, ma non spiegano con una motivazione
conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni la perizia fonica non
rispetterebbe le esigenze dell'OIF (cfr. allegato 6 dell'OIF), il gravame è
quindi inammissibile. Risulta del resto che l'esperto ha tenuto conto
dell'udibilità della componente impulsiva del rumore, applicando in concreto un
fattore di correzione K3 pari a 2 dB(A) a norma del n. 33 cpv. 3 dell'allegato
6 OIF. Ove si consideri ch'egli nella scelta di questo coefficiente beneficiava
di un certo margine di apprezzamento (cfr. ANNE-CHRISTINE FAVRE, La protection
contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, 2002, pag.
167), le generiche contestazioni mosse dai ricorrenti sulla base delle
raccomandazioni tedesche non permettono seriamente di ravvisare una violazione
del diritto federale. Peraltro, come ha accertato la Corte cantonale, il
"Parkplatzlärmstudie" (alla tabella n. 34 di pag. 86) non indica particolari
correzioni per un posteggio, come quello in oggetto, destinato sia ai
visitatori sia ai collaboratori. Il supplemento di 4 dB(A) prospettato dai
ricorrenti sembra infatti riferito ad altri tipi di posteggio.

7.
7.1 I ricorrenti sostengono infine che l'art. 9 OIF sarebbe contrario all'art.
25 cpv. 1 LPAmb (RS 814.01), poiché permette di superare i valori di
pianificazione, esigendo soltanto il rispetto dei valori limite d'immissione.

7.2 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è
autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole
i valori di pianificazione nelle vicinanze. Questa esigenza è ripresa dall'art.
7 cpv. 1 lett. b OIF, secondo cui le emissioni foniche di un impianto fisso
nuovo devono essere limitate in modo che le immissioni foniche da esso prodotte
non superino i valori di pianificazione (cfr. DTF 129 II 238 consid. 4.1). In
concreto è stato accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale, che
il posteggio, quale impianto fisso nuovo, rispetta questi valori.
L'art. 9 OIF, dal titolo marginale "maggiore sollecitazione degli impianti per
il traffico", si riferisce per contro alle cosiddette immissioni secondarie,
riconducibili all'aumento del traffico sulle strade esistenti. La disposizione
prevede che l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente
non deve comportare il superamento dei valori limite d'immissione a causa della
maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico (art. 9 lett. a OIF) né
provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico
che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate (art.
9 lett. b OIF).

7.3 I ricorrenti richiamano al riguardo l'opinione espressa da FAVRE (op. cit.,
pag. 308 segg.), che fa a sua volta riferimento a quella di ROBERT WOLF
(Auswirkungen des Lärmschutzrechts auf Nutzungsplanung und Baubewilligung, in:
AJP 1999, pag. 1067 seg. e Kommentar zum Umweltschutzgesetz n. 64 segg.
all'art. 25). Questi autori mettono in dubbio la compatibilità dell'art. 9 OIF
con l'art. 25 LPAmb. Le loro considerazioni si riferiscono tuttavia soprattutto
alla lett. b della disposizione esecutiva, che sembra permettere senza riserve
un aumento non percettibile del livello di rumore nel caso in cui il valore
limite d'immissione sia già superato. In concreto, è stato accertato che il
rumore del traffico stradale rispetta il valore limite d'immissione, sicché
l'applicazione dell'art. 9 lett. b OIF non è in discussione. D'altra parte, il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'art. 9 OIF non è illegale,
nella misura in cui non sia interpretato quale disposizione esaustiva che
esclude l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb (cfr. sentenza 1C_10/2011 del
28 settembre 2011 consid. 4.1, in: URP 2012, pag. 19 segg.). Ora, i ricorrenti
non sostengono che in applicazione del principio della prevenzione nella
fattispecie si sarebbero imposte misure supplementari per limitare le
immissioni del traffico stradale. La censura, sollevata in modo generico, non
deve quindi essere vagliata oltre.

8.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei
ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili al Comune di
Bellinzona (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Consiglio
di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio
federale dell'ambiente.

Losanna, 23 agosto 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Gadoni