Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.756/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_756/2012

Sentenza del 24 gennaio 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giovanni Molo,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,

B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca,

Oggetto
procedimento penale; decisione di sospensione,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 novembre 2012 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel 2004 il Procuratore pubblico (PP) ha promosso un procedimento penale a
carico, tra altri, di C.________, B.________ e A.________, responsabili della
D.________SA, ora in liquidazione, per titolo di amministrazione infedele,
appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, soppressione di
documenti, cattiva gestione e bancarotta fraudolenta.

B.
Con decisione del 4 aprile 2012, il PP ha disgiunto il procedimento penale nei
confronti di C.________, latitante e mai interrogato, nei cui riguardi era
stato spiccato un ordine di arresto. Il medesimo giorno ha pure disposto la
chiusura dell'istruzione penale a carico di parte dei responsabili della citata
società. Il 24 maggio 2012 è stata promossa l'accusa davanti alla Corte delle
assise criminali di Lugano nei confronti tra l'altro di A.________ e
B.________. Mediante sentenza del 28 agosto 2012, la Corte dei reclami penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha accolto un reclamo degli
accusati, ritenendo che il mancato interrogatorio di C.________ non implicava
la disgiunzione del procedimento, bensì la sospensione dello stesso.

C.
Il 6 settembre 2012, il PP ha emanato una richiesta di ricerca internazionale
del luogo di dimora di C.________: il medesimo giorno ha anche disposto la
sospensione del procedimento a suo carico. Adita dagli accusati, con giudizio
dell'11 novembre 2012, la CRP ne ha respinto i reclami.

D.
Avverso questa sentenza il 14 dicembre 2012 A.________ ha presentato un ricorso
al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione del PP e il giudizio di
primo grado pronunciato il 14 dicembre 2012 dalla Corte delle assise criminali
di Lugano, nonché di rinviare l'incarto al PP, affinché spicchi un mandato di
arresto nei confronti di C.________. Postula inoltre la concessione del
gratuito patrocinio.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

1.2 Le decisioni litigiose sono state pronunciate in materia penale. Il
"ricorso" dev'essere pertanto trattato come ricorso in materia penale (art. 78
cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione
del ricorrente pacifica.

1.3 Nelle conclusioni, il ricorrente, patrocinato da un legale, chiede
l'annullamento della decisione di sospensione del PP e di quella di primo grado
della Corte delle assise criminali di Lugano. Queste conclusioni sono
manifestamente inammissibili. In effetti, la decisione del PP impugnata dal
ricorrente dinanzi alla CRP non costituisce chiaramente una decisione
dell'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LTF:
tale è solo la sentenza della CRP, che sostituisce quella del PP per l'effetto
devolutivo riconosciuto al ricorso. Un'impugnazione indipendente della stessa è
quindi inammissibile (DTF 136 II 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.4; 129
II 438 consid. 1). Il ricorrente non chiede l'annullamento della decisione
della CRP: ora, secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può
andare oltre le conclusioni delle parti, per cui il petito che circoscrive la
materia del contendere di per sé dovrebbe essere formulato in modo tale da
poter erigersi a dispositivo della sentenza (LAURENT MERZ, in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., 2011, n. 15 ad art. 42).

1.4 Il ricorrente postula anche l'annullamento del giudizio di primo grado
della Corte delle assise criminali di Lugano. Questa conclusione è
manifestamente inammissibile poiché anche in questo caso non si è in presenza
di una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza, la citata sentenza
potendo essere appellata dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale
del Cantone Ticino (CARP; art. 398 CPP). Per questo motivo, pure il richiesto
rinvio dell'incarto al PP per spiccare un mandato di ricerca sulla base
dell'art. 329 cpv. 2 CPP, norma relativa alla procedura dibattimentale di primo
grado, è inammissibile.

2.
2.1 Il ricorso è inammissibile anche per un ulteriore motivo. Il ricorrente
insiste sul fatto che, successivamente alla decisione della CRP, dal 20 al 23
novembre 2012 è stato celebrato il processo davanti alla Corte delle assise
criminali di Lugano, che con la sentenza di merito del 14 dicembre successivo
lo ha condannato a una pena di tre anni e sei mesi da espiare. Sottolinea
ch'egli, già nelle prime fasi del dibattimento, ha sollevato, giusta l'art. 339
CPP, l'eccezione preliminare dell'asserito impedimento a procedere, chiedendo
invano il rinvio del dibattimento. Adduce che il ricorso in esame non sarebbe
in ogni modo divenuto privo di oggetto, poiché detta sentenza non potrebbe
sanare il pregiudizio giuridico causato dalla criticata decisione di
sospensione, visto ch'egli ha perso, per lo meno in prima istanza, la
possibilità di confrontarsi con l'altro imputato.

2.2 Il ricorrente aggiunge che nella fattispecie sussisterebbe un interesse
attuale e pubblico sufficiente per esaminare il ricorso volto a chiarire la
portata dell'art. 314 CPP. Il Tribunale federale, seppure per motivi di
economia processuale vaglia solo questioni concrete e non meramente teoriche,
dovrebbe pertanto pronunciarsi al riguardo, la questione potendo ripresentarsi
in circostanze analoghe (al proposito vedi DTF 136 II 101 consid. 1.1; 136 I
274 consid. 1.3; 137 IV 13 consid. 1.2 inedito).

2.3 L'assunto non regge, ritenuto che il quesito può essere oggetto di appello
dinanzi alla CARP (art. 398 CPP).

Il ricorrente disattende infatti che allo scopo di evitare decisioni
contraddittorie, allo stadio attuale della procedura l'esame della portata
dell'art. 314 CPP non spetta più al PP e alla CRP; il quesito può se del caso
essere sottoposto alla CARP e semmai, in seguito, a determinate condizioni al
Tribunale federale. In effetti, di massima, dopo che l'accusa è promossa
dinanzi al giudice competente, i poteri concernenti il procedimento passano a
quest'ultimo (art. 324 in relazione con l'art. 328 CPP; cfr. sentenza 1B_525/
2012 del 22 ottobre 2012 consid. 2 destinata a pubblicazione). Ne segue che la
criticata applicazione dell'art. 314 CPP, che come appena visto non comporta un
pregiudizio irreparabile, non può essere esaminata in questa sede.

3.
Discende dalle suesposte motivazioni che il ricorso è inammissibile. Poiché le
conclusioni ricorsuali erano manifestamente prive di possibilità di successo,
la domanda di gratuito patrocinio non può essere accolta (art. 64 cpv. 1 e 2
LTF). Non occorre quindi esaminare l'asserita indigenza del ricorrente, al
quale al suo dire sarebbero stati sequestrati tutti i beni pignorabili,
rilevato che nella sede cantonale gli è stata nondimeno accollata la tassa di
giustizia.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di gratuito patrocino è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Corte
dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per
conoscenza, alla Corte delle assise criminali di Lugano.

Losanna, 24 gennaio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri