I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.752/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_752/2012 Decreto del 27 febbraio 2013 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro B.________, patrocinato dall'avv. Corrado Moretti, opponente, Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona. Oggetto procedimento penale, non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che con decisione del 7 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________, presentato contro il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2012 emanato dal Procuratore pubblico, nell'ambito di un procedimento penale avviato dal reclamante nei confronti di B.________ per diffamazione, calunnia e ingiuria; che avverso questo giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia penale; che dopo essere stato invitato a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte, con scritto del 9 gennaio 2013 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali; per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 27 febbraio 2013 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: Eusebio Crameri