Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.752/2012
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_752/2012

Decreto del 27 febbraio 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio,
in qualità di Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Corrado Moretti,
opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S.
Franscini 3, 6501 Bellinzona.

Oggetto
procedimento penale, non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione del 7 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________, presentato
contro il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2012 emanato dal
Procuratore pubblico, nell'ambito di un procedimento penale avviato dal
reclamante nei confronti di B.________ per diffamazione, calunnia e ingiuria;
che avverso questo giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con un
ricorso in materia penale;

che dopo essere stato invitato a versare un anticipo delle spese giudiziarie
presunte, con scritto del 9 gennaio 2013 il ricorrente ha comunicato al
Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal
ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito,
statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in
parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero
pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri