Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.728/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_728/2012

Sentenza 9 gennaio 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi,
ricorrente,

contro

1. B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Giovanni Merlini,
2. C.________,
patrocinato dall'avv. Carlo Borradori,
3. D.________,
4. E.________,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale; effetto sospensivo,

ricorso contro la decisione emanata il 20 novembre 2012 dal Presidente della
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 7 novembre 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha fissato alle parti
interessate nel procedimento penale a carico di A.________ e altre persone un
termine scadente il 30 novembre successivo per formulare un elenco di domande
che sarebbero state trasmesse per via rogatoriale alle autorità penali di Hong
Kong.

B.
Contro questo atto l'imputato è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), allo scopo di impedire
l'inoltro della domanda di assistenza internazionale in materia penale. Con
scritto del 20 novembre 2012, il Presidente della CRP non ha concesso l'effetto
sospensivo al reclamo.

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di
modificare la decisione impugnata nel senso di concedere l'effetto sospensivo
al reclamo.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, al quale è stato concesso
l'effetto sospensivo in via superprovvisionale.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

1.2 L'impugnato scritto costituisce una decisione resa in materia penale, ai
sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. Il ricorso in materia penale è di massima dato
contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80
cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett.
a e lett. b n. 1 LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

1.3 La decisione impugnata nega l'effetto sospensivo al reclamo inoltrato dal
ricorrente. Essa non pone fine alla vertenza e costituisce pertanto, come
rettamente rilevato dal ricorrente, una decisione incidentale ai sensi
dell'art. 93 LTF (cfr. DTF 134 I 83 consid. 3.1). Eccettuati i casi
disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate
separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio
irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. DTF 135 II 30 consid. 1.3.4 e
rinvii). L'adempimento di questo requisito dev'essere di principio dimostrato
dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (cfr. DTF 133 III 629 consid.
2.3.1).

Il ricorrente precisa, rettamente, che in concreto non sono dati i presupposti
richiesti dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF.

1.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ambito di
procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere
interpretato restrittivamente. In questo campo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
riprende la regola del previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1;
133 IV 139 consid. 4; 228 consid. 3.1) fondata su motivi di economia
processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più
volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Secondo detta
giurisprudenza, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di
provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole
nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il
giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della
procedura - principale nocumento addotto dal ricorrente - o un suo conseguente
maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1).

1.5 Contro le decisioni in materia di misure cautelari, come quella in esame,
si può fare valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di siffatti diritti solo se
la censura è stata sollevata e sufficientemente motivata (art. 106 cpv. 2 LTF).
Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata
in che misura la decisione impugnata leda i suoi diritti costituzionali (DTF
134 I 83 consid. 3.2 e rinvii).

2.
La pretesa lesione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), perché
la decisione impugnata stabilendo semplicemente che al reclamo non è concesso
effetto sospensivo non è motivata, non regge. In effetti, pur ricordando che le
esigenze di motivazione sono applicabili anche alle decisioni con cui vengono
adottate misure cautelari (DTF 134 I 83 consid. 4.1 e rinvii; 135 III 513
consid. 3.6.5 pag. 520), considerate le particolarità della fattispecie, il
ricorrente ha potuto, come chiaramente dimostrato dal suo atto di ricorso,
senz'altro afferrare, nel contesto della lite, le ragioni che stanno alla base
del criticato diniego e impugnarlo con cognizione di causa (DTF 138 I 232
consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2).

3.
Il ricorrente adduce che con il reclamo presentato alla CRP, fondato su
eccezioni formali e sostanziali, egli intende impedire l'inoltro di una
rogatoria tendente all'audizione, a Hong Kong, di responsabili di una
determinata società. Rileva, a ragione, che il reclamo non è stato inoltrato
nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria, peraltro non ancora
avviata, per cui l'eccezione prevista dall'art. 93 cpv. 2 LTF, secondo cui le
decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale non sono impugnabili, non è applicabile in
concreto.

4.
4.1 A sostegno della natura giuridica del pregiudizio, il ricorrente sostiene
che la mancata concessione dell'effetto sospensivo al reclamo implica la
facoltà per il PP di inoltrare immediatamente la rogatoria alle autorità
estere, domanda che, al suo dire, non potrebbe essere evasa prima di un anno,
ciò che porterebbe a una violazione del principio di celerità (art. 5 CPP).
L'esecuzione della rogatoria comporterebbe quindi un prolungamento
"ingiustificato" del procedimento penale promosso nei suoi confronti.

4.2 Il pregiudizio irreparabile risiederebbe anche nel fatto che la
presentazione della rogatoria bloccherebbe il procedimento penale nei suoi
confronti per almeno un anno per acquisire prove asseritamente irrilevanti. Un
primo procedimento penale, avviato al dire del ricorrente dopo una segnalazione
del 4 giugno 2010, sarebbe sfociato in un decreto di non luogo a procedere,
mentre quello in esame è stato aperto in seguito a una segnalazione del 1°
dicembre 2010. Al riguardo, egli si limita ad asserire, in maniera peraltro del
tutto generica, che le dichiarazioni dei testimoni non potrebbero apportare
alcun elemento rilevante, che non sia già noto agli inquirenti per il
procedimento penale svizzero, ciò che sarebbe pure lesivo dell'art. 139 cpv. 2
CPP e del principio di proporzionalità.

4.3 Con questi accenni, che disattendono le esigenze di motivazione degli art.
42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (al riguardo vedi DTF 138 I 225 consid. 3.20; 136 I
49 consid. 1.4.1), il ricorrente non dimostra affatto che la durata del
procedimento penale sarebbe, allo stadio attuale, già eccessiva, né rende
verosimile che il criticato diniego e l'eventuale prolungamento della procedura
che ne consegue, comporterebbero necessariamente e in maniera evidente un
rischio di violazione della garanzia di essere giudicato entro un termine
ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.: al riguardo vedi DTF 134 IV 43 consid.
2.2-2.4) e del principio di celerità. In siffatte condizioni, conformemente
alla prassi, non vi è motivo di rinunciare ai presupposti di ammissibilità
richiesti dall'art. 93 LTF (DTF 134 IV 43 consid. 2.5 e 2.6; cfr. anche DTF 135
III 127 consid. 1.3; sentenza 1B_273/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 1.3-1.5).

4.4 Il ricorrente aggiunge ch'egli apparterrebbe a una ristretta famiglia
altolocata della comunità cinese di Hong Kong, che godrebbe di un'elevata
notorietà e reputazione: la notizia dell'inoltro della rogatoria comporterebbe
un danno irreparabile e comunque un notevole pregiudizio per lui e per la sua
famiglia. Aggiunge, sulla base di una personale e soggettiva valutazione
anticipata delle prove, che non vi sarebbero motivi per prolungare il disagio
derivante dal perdurare del procedimento penale.

4.5 Ora, siffatti pregiudizi, analoghi a quelli derivanti dalla promozione
dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale
il fatto di dover subire un procedimento penale, non possono essere impugnati
immediatamente, poiché i danni che ne derivano, come nel caso concreto quelli
relativi alla reputazione, non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili
di natura giuridica (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4; cfr. anche DTF
134 IV 43 consid. 2). La generica tesi, secondo cui gli accertamenti richiesti
dal PP per il tramite della criticata rogatoria sarebbero ininfluenti o
inutili, non induce chiaramente a scostarsi dalla citata e invalsa prassi.

4.6 Il ricorrente sostiene poi, sempre in maniera del tutto generica, che il PP
avrebbe apprezzato in modo manifestamente errato i fatti, riaprendo
un'istruttoria in asserita assenza di fatti nuovi: contesta quindi
l'adempimento dei presupposti dei prospettati reati. Queste censure di merito,
come quelle relative alla contestata valutazione delle prove, in assenza dei
presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, sono inammissibili.

5.
5.1 Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF).

5.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero
pubblico e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 9 gennaio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri