Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.712/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_712/2012

Sentenza del 18 febbraio 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Giudice presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Yves Flückiger,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Rella,
3. D.________,
patrocinato dall'avv. Davide Corti,
opponenti,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S.
Franscini 3, 6501 Bellinzona.

Oggetto
procedimento penale, ricusazione di un perito,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 18 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 12 aprile 2011 il Procuratore pubblico (PP) ha aperto l'istruzione penale
nei confronti del dr. med. A.________ e del dr. med. C.________ per il titolo
di lesioni colpose gravi in relazione a pretesi errori diagnostici e di tecnica
operatoria che avrebbero causato a D.________ una zoppia cronica al piede
sinistro e una perdita dell'uso funzionale dell'arto.

B.
Ritenendo necessaria l'esecuzione di una perizia volta a stabilire un'eventuale
violazione delle regole dell'arte medica nell'ambito delle cure prestate al
paziente, il 29 luglio 2011 il PP ha nominato quale perito il dott. B.________,
attivo presso l'Università dell'Insubria di Varese. Il 22 novembre 2011 ha
inoltre nominato il dott. E.________ quale perito ausiliario. Il 10 febbraio
2012 gli esperti hanno reso il loro rapporto, che ravvisava carenze nella
procedura operatoria. Il referto peritale è stato intimato alle parti il 16
marzo 2012.

C.
Il 6 luglio 2012 A.________ ha presentato un'istanza di ricusa del dott.
B.________ invocando gli intensi rapporti professionali del perito con le
autorità penali del Cantone Ticino, che renderebbero parziale il rapporto
peritale. Il perito si è espresso sull'istanza di ricusa dinanzi alla Corte dei
reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con osservazioni del 18 luglio
2012, reputando in particolare "stupefacente ed offensiva" l'asserzione di
parzialità e riservandosi "di adire le vie formali per rispetto alla propria
integrità professionale e alla propria onorabilità". Ha inoltre precisato che
non avrebbe più tollerato "illegittime accuse di parzialità e corruttibilità".

D.
Il 27 luglio 2012 A.________ ha presentato un'ulteriore istanza di ricusa nei
confronti del perito in relazione al tenore delle osservazioni da questi
formulate alla prima domanda di ricusa. In pratica, ha addotto che la reazione
del perito sarebbe stata eccessiva e tale da fare dedurre un manifesto rapporto
di inimicizia.

E.
Con distinte sentenze del 18 ottobre 2012 la CRP ha dichiarato irricevibile,
siccome tardiva, la prima istanza di ricusa ed ha respinto la seconda, negando
che il tenore delle osservazioni palesasse un sentimento di inimicizia nei
confronti dell'imputato o del suo legale, trattandosi di una reazione
riconducibile alle inadeguate conclusioni della prima istanza di ricusa.

F.
A.________ impugna la sentenza della CRP, che respinge la sua seconda istanza
di ricusa, con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di
annullare il giudizio della Corte cantonale e di accogliere la sua domanda. Il
ricorrente lamenta sostanzialmente l'accertamento arbitrario dei fatti e la
violazione dell'art. 56 lett. f CPP.

G.
Non sono state chieste osservazioni nel merito del gravame.
Con decreto presidenziale del 19 dicembre 2012 è stata respinta la domanda di
effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente riguardante
una domanda di ricusazione, il ricorso concernente una causa in materia penale
è, di massima, ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1
LTF). Esso è tempestivo e la legittimazione dell'imputato è pacifica (art. 81
cpv. 1 lett. b n. 1 LTF). La CRP, quale autorità di ricorso, è competente per
statuire su una domanda di ricusazione nei confronti di un esperto e il gravame
è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza
(sentenze 1B_488/2011 del 2 dicembre 2011 consid. 1.1 e 1B_97/2012 del 30 marzo
2012).

2.
2.1 Il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti incompleto, rimproverando
alla CRP di non avere considerato le osservazioni presentate dal perito l'8
agosto 2012 alla seconda istanza di ricusa, che ribadirebbero i sentimenti di
ostilità e di inimicizia nei confronti suoi e del suo patrocinatore. Sostiene
inoltre che i giudici cantonali avrebbero accertato, a torto, che l'istanza di
ricusa del 6 luglio 2012 non si limitava ad invocare un'apparente parzialità
del perito, ma la dava per certa. Secondo il ricorrente, tale istanza sarebbe
invece stata formulata in termini sobri, senza attacchi personali nei confronti
del perito ricusato.

2.2 Secondo l'art. 97 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento. Per essere manifestamente inesatto,
e quindi arbitrario, il criticato accertamento deve risultare chiaramente
insostenibile, in evidente contrasto con la fattispecie, fondato su una svista
manifesta o contraddire in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità
(DTF 135 III 356 consid. 4.2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii).

2.3 Con le esposte argomentazioni, il ricorrente ribadisce semplicemente la sua
opinione, ma non dimostra, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni gli accertamenti alla base del giudizio
impugnato sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e quindi arbitrari
(cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 229 consid. 4.1; 133 II 249
consid. 1.4.1 e 1.4.2). La Corte cantonale ha d'altra parte esplicitamente
richiamato nella propria sentenza anche le osservazioni dell'8 agosto 2012 del
perito. Limitandosi ad addurre che nelle stesse il perito ha ribadito di
considerare "del tutto inaccettabile" il rimprovero di parzialità mossogli dal
ricorrente, questi non sostanzia arbitrio alcuno, né spiega perché la
circostanza avrebbe potuto modificare l'esito del giudizio e sarebbe quindi
determinante per la causa. La CRP ha inoltre accertato in modo conforme agli
atti, citando esplicitamente l'istanza di ricusa del 6 luglio 2012, che nella
stessa il ricorrente non si è limitato a sollevare un possibile caso di
prevenzione, ma ha addotto con certezza la parzialità del perito e l'assoluta
inattendibilità delle sue conclusioni.

3.
3.1 Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 56 lett. f CPP. Sostiene che,
formulando le osservazioni del 18 luglio 2012, il perito avrebbe reagito in
modo sproporzionato all'istanza di ricusa del 6 luglio 2012. Ciò fonderebbe
l'oggettivo timore che l'esperto non è più imparziale nei suoi confronti.

3.2 L'art. 56 CPP, applicabile ai periti giusta il rinvio dell'art. 183 cpv. 3
CPP, enumera diversi motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre la lettera
f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di
amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe
avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella
quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle
lettere precedenti (DTF 138 IV 142 consid. 2.1).
L'art. 56 CPP concreta le garanzie derivanti dall'art. 30 cpv. 1 Cost. Poiché
il perito non è membro del tribunale, la sua ricusazione non viene esaminata
sotto il profilo di questa norma, bensì sotto quello dell'art. 29 cpv. 1 Cost.,
che garantisce un processo equo (DTF 125 II 541 consid. 4a). Riferita alle
esigenze d'imparzialità e di indipendenza poste a un esperto, questa
disposizione assicura tuttavia all'interessato una tutela equivalente a quella
dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF 127 I 196 consid. 2b; sentenza 1B_188/2011 del
1° giugno 2011 consid. 3.2, in: Pra 2012 n. 2 pag. 5 segg.). Le parti a una
procedura hanno quindi il diritto di esigere la ricusazione di un perito la cui
situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi
sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di
circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria
oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (DTF 136 I 207 consid. 3.1 e
rinvii). Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su
sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio
legittimo, non occorre che il perito sia effettivamente prevenuto: per
giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare
l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF
136 I 207 consid. 3.1; 136 III 605 consid. 3.2.1).
La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1; 116 Ia 14
consid. 4). Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona
ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di
parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere
funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono
rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive
dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 134 I
238 consid. 2.1, 20 consid. 4.2). Reazioni del perito riconducibili a
provocazioni delle parti, quali attacchi verbali, denunce penali o istanze di
ricusa manifestamente infondate, possono costituire un motivo di ricusazione
soltanto se appaiono oggettivamente sproporzionate, per esempio quando sfociano
in un contrattacco o in una denigrazione delle parti. Queste ultime potrebbero
altrimenti cercare di provocare un perito loro sgradito allo scopo di ottenerne
in qualsiasi momento la ricusa, indipendentemente dalle circostanze concrete
del singolo caso (KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von
Gerichtssachverständigen, in: ZSR 2006 I pag. 505).

3.3 Con l'istanza di ricusa del 6 luglio 2012, il ricorrente ha invocato
semplicemente il fatto che il perito riceve da anni incarichi analoghi,
conseguentemente rimunerati, da parte delle autorità penali del Cantone Ticino.
Sulla base di questa considerazione generica, il ricorrente ha sostenuto che la
parzialità del perito sarebbe certa "al di là del legittimo dubbio" e che le
conclusioni peritali sarebbero assolutamente inattendibili.
Invitato dalla Corte cantonale ad esprimersi sull'istanza di ricusa, il perito
ha comunicato che il fatto di ricevere incarichi da parte del Ministero
pubblico era notorio, ma che riteneva "stupefacente ed offensivo" trarne la
conseguenza di una sua parzialità. Ha inoltre rilevato di riservarsi "senza
indugio di adire le vie formali per rispetto alla propria integrità
professionale e alla propria onorabilità" ed ha asserito che "il solo fatto che
un perito venga remunerato e che, pertanto, non sia imparziale è affermazione
priva di qualsiasi logica che non sia un'accusa di corruzione rispetto alla
quale nuovamente chi scrive sarebbe costretto ad adire le vie più severe a
propria tutela. L'inconsistenza di questa affermazione lascia trapelare
evidentemente la assoluta mancanza di conoscenza di cosa sia un mandato
peritale rispetto all'equità che intrinsecamente ed esplicitamente viene
richiesta dal Codice". Il perito ha poi concluso affermando che "non tollererà
oltre illegittime accuse di parzialità e corruttibilità la cui valutazione si
rimette fin d'ora alla illustrissima Corte che mi chiama a questo chiarimento".
Certo, la reazione del perito appare risentita. L'istanza di ricusa era
tuttavia stata sollevata in modo pretestuoso, dopo la consegna della perizia
che presentava conclusioni sfavorevoli per il ricorrente, ed era basata su
motivi inconferenti. In effetti, il semplice fatto che il perito aveva in
precedenza ricevuto dal Ministero pubblico incarichi peritali, per i quali era
stato conseguentemente rimunerato, non era di per sé idoneo a fondare una sua
apparenza di prevenzione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 1.3.3; 135 V 465 consid.
4.4 pag. 470; 123 V 175 consid. 3d; sentenza 9C_67/2007 del 28 agosto 2007
consid. 2.4). Il ricorrente non ha addotto che il perito non avrebbe steso il
rapporto in modo neutrale ed oggettivo, né ha invocato ulteriori circostanze
concrete idonee a fondare un rischio di parzialità. Nella sentenza di
irricevibilità della prima istanza di ricusa, non impugnata dal ricorrente, la
Corte cantonale ha del resto ritenuto l'istanza tardiva e sollevata in urto con
il principio della buona fede. Valutate in questo contesto, le criticate
osservazioni del perito appaiono tutto sommato comprensibili, siccome sono
state provocate da una domanda di ricusa manifestamente infondata. Esse non
denotano discredito o inimicizia nei confronti del ricorrente o del suo
patrocinatore, ma manifestano il sentimento di offesa percepito dal perito per
il fatto che la sua imparzialità e le sue conclusioni peritali sono state
direttamente messe in dubbio sulla base di elementi estranei all'esecuzione del
mandato peritale in questione. Né risulta che il perito abbia avviato contro il
ricorrente le procedure formali ipotizzate nelle osservazioni. In tali
condizioni, la sua reazione può quindi ancora essere considerata oggettivamente
proporzionata, sicché la Corte cantonale, respingendo l'istanza di ricusa, non
ha violato l'art. 56 CPP.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto, in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderà alla controparte Ferroni
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). L'indennità è
limitata alla procedura concernente la domanda di effetto sospensivo, visto che
non sono state chieste osservazioni nel merito del gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà a D.________ un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili della
sede federale.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero
pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 18 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Merkli

Il Cancelliere: Gadoni