Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.697/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_697/2012

Sentenza dell'8 marzo 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale, restituzione di documenti sequestrati, sigillamento,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
In seguito a denunce presentate da tre clienti, segnatamente B.________,
C.________ e D.________, nei confronti della loro legale, avvocata A.________,
per titolo di reato di estorsione, subordinatamente coazione tentata, coazione,
appropriazione indebita, violazione del segreto professionale, soppressione di
documenti, amministrazione infedele, ingiuria, diffamazione e calunnia, il
Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto tre procedimenti penali (n.
2010.10322, 2010.10723 e 2010.10727). In tale ambito, il Procuratore pubblico
(PP) ha ordinato numerose perquisizioni e sequestri, tra l'altro sul conto
clienti della legale sul quale sarebbero depositati averi spettanti a
B.________, e meglio in data 26 aprile 2011 presso la banca E.________ e, lo
stesso giorno, presso la la banca F.________, completandoli in quest'ultimo
caso il 18 maggio, il 17 giugno e il 16 agosto 2011. Durante l'interrogatorio
del 7 settembre 2011, il PP ha notificato alla denunciata gli ordini di
sequestro e i relativi complementi. Il 16 e il 29 agosto 2011 il PP ha disposto
ulteriori perquisizioni e sequestri presso la banca G.________, notificati
dalla banca alla legale il 29 agosto e il 6 settembre 2011.

B.
Contro detti sequestri A.________, il 16 e 19 settembre 2011, ha presentato
quattro reclami alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (CRP), postulando il sigillamento della documentazione
sequestrata. Con pronunce del 21 settembre 2011, la CRP ha dichiarato l'assenza
della sua competenza in materia di sigilli.

C.
Il 10 ottobre 2011 il PP ha presentato un'istanza di dissigillamento al Giudice
dei provvedimenti coercitivi (GPC), che con decisione del 12 dicembre 2011 l'ha
dichiarata irricevibile, perché la documentazione non era mai stata sigillata.
Mediante sentenze del 27 febbraio 2012 la CRP ha poi respinto i quattro citati
reclami.

D.
Il 28 giugno 2012 il PP ha respinto una richiesta di restituzione dei documenti
sequestrati, adducendo la tardività della domanda di apposizione dei sigilli.
Con giudizio del 5 ottobre 2012, la CRP ha respinto, in quanto ricevibile, un
reclamo dell'interessata.

E.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di
accertarne la nullità, subordinatamente di annullarla.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

1.2 Le decisioni relative a dissigillamenti concernono decisioni incidentali,
che non pongono fine al procedimento penale: non si tratta tuttavia di "misure
cautelari" ai sensi dell'art. 98 LTF, norma che non è pertanto applicabile (DTF
137 IV 340 consid. 2.4; sentenza 1B_277/2011 del 28 giugno 2011 consid. 1.2).
Nella misura in cui è statuito in maniera definitiva sulla tutela degli
interessi legalmente protetti al mantenimento del segreto, esse, di massima,
comportano regolarmente un pregiudizio irreparabile di natura giuridica secondo
l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 1B_595/2011 del 21 marzo 2012 consid. 1
e rinvii, in Pra 2012 n. 69 pag. 467).
1.2.1 Nell'ambito della procedura preliminare, sulla domanda di dissigillamento
decide definitivamente il GPC (art. 248 cpv. 3 lett. a CPP; vedi al riguardo
sentenza 1B_397/2012 del 10 ottobre 2012 destinata a pubblicazione, consid. 1.1
e 1.2 inediti).
1.2.2 Secondo l'art. 248 cpv. 1 CPP, le carte, le registrazioni e gli altri
oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere
perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non
deporre oppure per altri motivi, sono sigillati e non possono essere visionati
né utilizzati dalle autorità penali. Se l'autorità penale non presenta entro
venti giorni una domanda di dissigillamento, essi sono restituiti all'avente
diritto (cpv. 2). Se, nell'ambito della procedura preliminare, l'autorità
penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide
definitivamente entro un mese il GPC (cpv. 3).

2.
2.1 In concreto la ricorrente sostiene, a torto, che nella fattispecie si
tratterrebbe di una procedura ai sensi dell'art. 248 CPP. Ella impernia infatti
il gravame sull'assunto secondo cui la decisione del PP prima e quella della
CRP poi sarebbero in contrasto con la decisione del GPC, cresciuta in giudicato
e quindi definitiva, adducendo un "conflitto di giudicato". Come si vedrà,
l'assunto è chiaramente infondato, ritenuto che la ricorrente confonde e
mischia due fattispecie distinte.
2.1.1 Nell'invocata decisione del 12 dicembre 2011, il GPC adito con una
domanda di dissigillamento del PP, ha ritenuto che le banche avevano inviato a
quest'ultimo la documentazione richiesta senza porla sotto suggello. Rilevato
che gli atti non sono mai stati sigillati, la domanda di dissigillamento era
irricevibile. La ricorrente sostiene quindi palesemente a torto che il GPC
avrebbe respinto l'istanza del PP e che pertanto detti atti dovrebbero essere
restituiti a lei o alle banche, e che dovrebbero comunque rimanere "segretati".
2.1.2 La ricorrente misconosce che con la richiamata decisione il GPC ricordava
che nel verbale di interrogatorio del 7 settembre 2011 ella aveva chiesto al PP
di non mostrare tale documentazione all'accusatore privato B.________, di cui
contesta il ruolo di parte nel procedimento penale (al riguardo vedi causa
1B_697/2012 pure decisa in data odierna). Il GPC rilevava ch'ella aveva
impugnato gli ordini di sequestro, a lei notificati al suo dire il 6 e il 7
settembre 2011, con quattro reclami alla CRP e che in due di questi formulava
istanza di sigillamento. Ora, come risulta dai fatti della decisione della CRP
impugnata, circa i quali la ricorrente si limita ad asserire che sarebbero
errati, senza nemmeno tentare di dimostrarne l'arbitrarietà, e quindi
vincolanti per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art.
105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 184 consid. 1.2), con pronunce del 21 settembre
2011 la Corte cantonale pronunciandosi sui quattro menzionati reclami, aveva
indicato la propria incompetenza in materia di sigilli. Con altre quattro
sentenze del 27 febbraio 2012 la CRP ha respinto detti gravami, ritenendo
proporzionati gli ordini di perquisizione e sequestro. La ricorrente non
sostiene né dimostra d'aver impugnato queste decisioni, che sono pertanto
cresciute in giudicato e, nella misura in cui critica le procedure di
sequestro, le relative censure, tardive, sono inammissibili.

2.2 D'altra parte la ricorrente si limita a rilevare che nessuna banca aveva
chiesto il sigillamento dei documenti litigiosi e accenna, peraltro in maniera
del tutto generica e lesiva quindi delle esigenze di motivazione dell'art. 42
cpv. 2 LTF (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2) a un'asserita lesione delle
norme in materia di sigillamento. Al riguardo, ella non si confronta tuttavia
con la tesi principale posta a fondamento dell'impugnato giudizio della CRP,
segnatamente con l'addotta sua incompetenza in materia di sigilli e con
l'argomento secondo cui la postulata restituzione dei documenti doveva semmai
essere richiesta al GPC, con facoltà, se del caso, di adire poi il Tribunale
federale. La questione non dev'essere di conseguenza esaminata oltre.

2.3 A titolo abbondanziale la CRP ha nondimeno accertato che la richiesta di
apposizione dei sigilli, formulata solo contestualmente all'inoltro dei reclami
e quindi non immediatamente, era comunque tardiva (sulla tempestività di
domande di apposizione di sigilli vedi sentenze 1B_320/2012 del 14 dicembre
2012 e 1B_477/2012 del 13 febbraio 2013). Questa conclusione è corretta. Essa
non è peraltro censurata dalla ricorrente, che si limita a rilevare d'aver
chiesto al PP, nell'ambito dell'interrogatorio del 7 settembre 2011, di non
mostrare la documentazione sequestrata all'accusatore privato B.________, non
contestando, con una motivazione conforme alle esigenze richieste - a lei note
(vedi causa 1B_268/2011 del 17 giugno 2011 da lei promossa inerente a una
precedente procedura di sigillamento) - dall'art. 42 cpv. 2 LTF, la tesi della
CRP. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse
motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della
causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna
di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

2.4 Infine, nella misura in cui contesta la mancata restituzione dei documenti
sequestrati, la ricorrente, sempre contrariamente al suo obbligo di motivazione
(art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1), non dimostra affatto
che, poiché il rifiuto della CRP di riesaminare le sue sentenze del 27 febbraio
2012 concerne decisioni incidentali, in concreto sarebbero adempiuti i
presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF.

3.
3.1 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda
d'effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 marzo 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Crameri