Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.655/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_655/2012

Sentenza del 2 novembre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2012 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 14 maggio 2012 il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di accusa
per contravvenzione alla LStup (RS 812.121) nei confronti di A.________: il 22
giugno 2012 l'interessato vi si è opposto;
che con decisione del 27 agosto 2012 il Presidente della Pretura penale ha
dichiarato tardiva l'opposizione, poiché il termine d'impugnazione di dieci
giorni, tenuto conto delle condizioni di cui all'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP,
scadeva il 4 giugno precedente, visto che il decreto era stato notificato il 15
maggio 2012;
che l'accusato ha allora adito la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, ritenuto che il reclamo non
adempiva alle condizioni di motivazione previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e
385 CPP, l'ha invitato a emendarlo;
che la CRP, accertato che nemmeno l'allegato successivo presentato dal
reclamante rispettava i presupposti delle citate norme, con giudizio del 24
settembre 2012 l'ha dichiarato irricevibile;
che avverso questa decisione A.________ ha inoltrato un "ricorso" al Tribunale
penale federale di Bellinzona, che l'ha trasmesso, per competenza (art. 39
CPP), al Tribunale federale;
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente,
spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese,
ritenuto che il ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto
generica e quindi inammissibile, con il motivo posto a fondamento
dell'impugnato giudizio d'irricevibilità, segnatamente con la tardività
dell'opposizione;

che del resto, anche in questa sede, al riguardo egli accenna solo a un
cambiamento d'indirizzo producendo il relativo ordine di rispedizione, che
tuttavia si riferisce a due altre persone e non a lui;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può
essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF;
che, vista la particolare situazione del ricorrente accertata dalla CRP, si può
rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri