Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.626/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_626/2012

Sentenza del 30 ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale, non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2012 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 16 agosto 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato un non luogo a
procedere in relazione a una denuncia inoltrata da A.________ il 25 giugno
2012;
che contro questo decreto il 29 agosto 2012 il denunciante è insorto alla
Camera dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP);

che con giudizio del 24 settembre 2012 la CRP, dopo aver concesso al reclamante
la facoltà di esprimersi sulla tempestività del reclamo presentato dopo la
scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, lo ha
dichiarato irricevibile in quanto tardivo;
che avverso questa decisione A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale
penale federale, che il 19 ottobre 2012 l'ha trasmesso, per competenza (art. 39
CPP), al Tribunale federale;

che il ricorrente chiede di annullare sia la decisione della CRP sia quella del
PP e di istruire la denuncia;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente,
spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese,
visto che il ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto generica
e quindi inammissibile, con i motivi posti a fondamento dell'impugnato giudizio
d'irricevibilità, segnatamente l'accertata tardività del reclamo;

che infatti la CRP ha stabilito che gli asseriti problemi di concentrazione a
seguito di malattia, addotti dal ricorrente, non erano sorretti da alcuna
prova, quale ad esempio un certificato medico e che comunque non erano idonei a
giustificare l'invio tardivo del reclamo;
che al riguardo il ricorrente si limita a rilevare che si difende da solo e,
senza produrre alcuna prova a sostegno degli asseriti fatti, che dopo un lungo
periodo di degenza in ospedale sarebbe rientrato al domicilio dei genitori per
effettuarvi una lunga riabilitazione;
che con questi semplici accenni egli non tenta di dimostrare che la conclusione
d'irricevibilità della CRP, fondata su più motivi, sarebbe incostituzionale;
che il riferimento a una pretesa denegata giustizia, poiché il PP non avrebbe
esaminato la sua denuncia, costituisce una questione di merito, che esula
manifestamente dall'oggetto del litigio circoscritto alla questione della
tardività del reclamo, rilevato che il motivo del reclamo presentato alla CRP
non era chiaramente una denegata o ritardata giustizia, rimedio non subordinato
al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP), ricordato per di più che il
PP ha emanato senza ritardo il contestato decreto;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può
essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1
lett. b LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66
cpv. 2 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri