Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.609/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_609/2012

Sentenza del 21 novembre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S.
Franscini 3, 6501 Bellinzona,
Presidente della Pretura penale.

Oggetto
Denunce penali, diniego di giustizia, indennizzo,

ricorso contro l'inattività del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza del 4 maggio 2011 il Presidente della Pretura penale ha
prosciolto B.________ dalle accuse di minacce e violazione di domicilio
denunciate dal vicino A.________, rilevando che il giudizio, chiestane la
motivazione, poteva essere impugnato mediante appello;
che il denunciante non l'ha impugnato, poiché, non potendo asseritamente far
ritorno al suo domicilio a causa dell'aggressività del denunciato, non ne
avrebbe avuto conoscenza;
che in seguito, in relazione alle vertenze con il vicino, egli ha inoltrato
vari scritti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
che l'8 ottobre 2012 A.________ presenta un ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale, chiedendo che lo Stato del Cantone Ticino
venga condannato a versargli un indennizzo di CHF 4'800'000.-- quale
risarcimento dei pretesi danni subiti, poiché il Governo cantonale si sarebbe
reso per lo meno indirettamente responsabile della situazione venutasi a creare
con il vicino;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che il ricorrente fa valere d'aver ricevuto, per informazione, una copia della
sentenza del Presidente della Pretura penale soltanto nell'ottobre 2011;

che riguardo alla notifica di detta decisione non occorre esaminare la
questione di sapere se, contrariamente a quanto stabilito dagli art. 85 e 87
CPP, il ricorrente, asserendo che a causa del vicino non avrebbe potuto
accedere al proprio domicilio, poteva limitarsi a rilevare dinanzi al Ministero
pubblico d'essere senza fissa dimora, essendo nondimeno raggiungibile
telefonicamente;
che egli infatti, dopo averne avuto conoscenza nell'ottobre 2011, non fa valere
d'averne chiesto la motivazione e presentato l'appello, adducendo in quella
sede i motivi che l'avrebbero impedito d'impugnarla tempestivamente;
che in tale misura, il ricorso, non diretto contro una decisione dell'autorità
cantonale di ultima istanza, è pertanto inammissibile, ritenuto inoltre che il
gravame in esame, inoltrato un anno dopo che il ricorrente ha avuto conoscenza
della decisione litigiosa, sarebbe in ogni modo manifestamente tardivo (art.
100 cpv. 1 LTF);
che il ricorrente produce poi scritti degli anni 2011 e 2012 indirizzati al
Consiglio di Stato, concernenti i fatti oggetto della citata sentenza e i
problemi sussistenti con il vicino, chiedendo in sostanza che le autorità si
pronuncino al riguardo, esponendo negli stessi che il mancato intervento del
Governo cantonale lo renderebbe per lo meno indirettamente responsabile della
situazione venutasi a creare, per cui potrebbe entrare in linea di conto
"un'ipotesi di risarcimento";
che anche riguardo all'asserita inattività del Consiglio di Stato non si è
chiaramente in presenza di una decisione cantonale di ultima istanza (art. 86
cpv. 1 lett. d LTF), per cui pure in tale ambito il ricorso è inammissibile;
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base
della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a
prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico, al Presidente della Pretura
penale e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 21 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri