Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.487/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_487/2012

Sentenza del 18 febbraio 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Karlen, Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano,
ricorrente,

contro

1. A.________,
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Anne Schweikert,
opponenti.

Oggetto
domanda di dissigillamento,

ricorso in materia penale contro la decisione emanata il 14 agosto 2012 dal
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 20 maggio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emanato
un ordine di perquisizione e sequestro ai sensi dell'art. 241 segg. CPP nei
confronti di A.________ e B.________, indagati per il reato di riciclaggio di
denaro (art. 305bis CP) nell'ambito di un procedimento penale aperto anche
contro altre persone pure per il titolo di organizzazione criminale (art.
260ter CP). Scopo del provvedimento era la requisizione e il relativo sequestro
"delle prove o tracce dei reati: segnatamente di documenti di qualsivoglia tipo
e su qualsiasi supporto essi si trovino (cartaceo, informatico, ecc.) e di
oggetti e di valori patrimoniali, da porre in relazione con le indagini in
corso rispettivamente con persone fisiche e/o giuridiche ad esse collegate".

B.
Il provvedimento è stato eseguito il 25 maggio 2012. Intervenuto in una seconda
fase della perquisizione, anche in rappresentanza dell'altro indagato, il
patrocinatore di A.________ ha chiesto l'apposizione dei sigilli su una parte
degli oggetti sequestrati. Il 14 giugno seguente il MPC ha presentato una
domanda di dissigillamento al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Con
giudizio del 14 agosto 2012 questi ha respinto l'istanza, siccome l'ordine di
perquisizione non presentava una sufficiente motivazione riguardo agli indizi
di reato.

C.
Il MPC ha impugnato il 27 agosto 2012 questa sentenza con un reclamo alla Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), che l'ha trasmesso per
competenza al Tribunale federale. Il 10 settembre 2012 il MPC ha poi presentato
un analogo ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo la
concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, ha chiesto in via principale
di annullare la decisione del GPC e di ordinare il postulato dissigillamento.
In via subordinata, ha chiesto di invitare il GPC ad eseguire la cernita degli
oggetti sotto sigillo. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto
federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

D.
Il GPC chiede di respingere il gravame. A.________ e B.________ chiedono di
respingerlo nella misura della sua ammissibilità. Il MPC ha replicato il 12
novembre 2012, confermandosi nel proprio gravame. Gli opponenti hanno ribadito
le loro richieste il 17 dicembre 2012.
Con decreto presidenziale del 10 ottobre 2012 è stato conferito effetto
sospensivo al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

1.2 Le decisioni relative a dissigillamenti concernono decisioni incidentali,
che non pongono fine al procedimento penale: non si tratta tuttavia di "misure
cautelari" ai sensi dell'art. 98 LTF, norma che non è pertanto applicabile (DTF
137 IV 340 consid. 2.4; sentenza 1B_277/2011 del 28 giugno 2011 consid. 1.2).
Il GPC ha in sostanza negato l'esistenza di sufficienti indizi di reato,
disponendo la restituzione della documentazione ai detentori. Il giudizio
impugnato può comportare per il ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, potendo compromettere irrimediabilmente
l'esito del procedimento penale a causa della perdita di mezzi di prova
eventualmente determinanti concernenti circostanze decisive non ancora
chiarite. In tali condizioni, la legittimazione a ricorrere del pubblico
ministero giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF deve essere ammessa.

1.3 Nell'ambito della procedura preliminare, sulla domanda di dissigillamento
decide definitivamente il GPC (art. 248 cpv. 3 lett. a CPP). L'art. 65 cpv. 3
della legge sull'organizzazione delle autorità penali, del 10 marzo 2010 (LOAP;
RS 173.71), richiamato dal ricorrente nella sua impugnativa interposta a torto
al TPF, non sancisce la competenza della Corte dei reclami penali del TPF
contro la decisione del GPC in materia di dissigillamento. La disposizione
prevede che le decisioni del GPC di cui all'art. 65 cpv.1 LOAP sono impugnabili
con reclamo dinanzi al TPF. Essa intende unicamente precisare che, nei casi che
sottostanno alla giurisdizione federale, laddove contro una decisione del GPC è
dato il rimedio del reclamo secondo il CPP (cfr. art. 393 cpv. 1 lett. c CPP)
l'autorità di ricorso competente non è quella cantonale, bensì la Corte dei
reclami penali del TPF. In simili casi, il GPC svolge infatti compiti
delegatigli dalla Confederazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale
concernente la LOAP, del 10 settembre 2008, FF 2008 7093, pag. 7139). Né si è
qui in presenza di un caso straordinariamente complesso e importante, che
potrebbe imporre l'osservanza del principio della "doppia istanza", e in ogni
modo i ricorsi in materia di suggellamento vanno sempre introdotti al Tribunale
federale (sentenze 1B_397/2012 del 10 ottobre 2012 destinata a pubblicazione,
consid. 1.1 e 1.2 inediti, 1B_595/2011 del 21 marzo 2012 consid. 5, 1B_516/2011
del 17 novembre 2011 consid. 1.1 e 1B_492/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 1).

1.4 Nel ricorso in materia penale del 10 settembre 2012, il ricorrente afferma
di rimettersi al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne la
trattazione del reclamo erroneamente interposto al TPF e da questi trasmesso
per competenza a questa Corte. I due allegati sono sostanzialmente identici. Il
gravame del 10 settembre 2012 è stato interposto entro il termine di ricorso
dell'art. 100 cpv. 1 LTF e contiene alcune considerazioni completive rispetto
al reclamo. In tali circostanze, il primo allegato è divenuto privo di oggetto
e si giustifica di trattare unicamente il ricorso in materia penale.

1.5 Nella risposta al ricorso, l'opponente B.________ ritiene inammissibili i
documenti prodotti dal ricorrente con le impugnative. La questione, che
occorrerebbe esaminare sotto il profilo dell'art. 99 cpv. 1 LTF, può rimanere
indecisa, giacché gli atti dell'incarto del GPC sono sufficienti per statuire
sulla fattispecie.

1.6 Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali
ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno
concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione
impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 133
II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute
(cfr. art. 106 cpv. 2 LTF) laddove è invocato l'arbitrio nell'accertamento dei
fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i
fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto
federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5, 136 I 49 consid. 1.4.1). L'atto di
ricorso, sovente inutilmente prolisso e ripetitivo, si dilunga in parte in
argomentazioni che esulano dall'oggetto del litigio: adempie quindi soltanto
parzialmente le citate esigenze di motivazione.

2.
2.1 Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito, siccome
il GPC non gli ha trasmesso le osservazioni del 25 giugno 2012 degli imputati
alla domanda di dissigillamento. Rileva che la richiesta di visionare tali
atti, negata in sede di udienza, è stata nuovamente formulata con lettera del
20 agosto 2012 al fine di potere impugnare compiutamente il giudizio del GPC in
sede federale.

2.2 Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di
essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza
del gravame nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2 e
rinvii). La garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di
prendere conoscenza delle osservazioni sottoposte dalle altre parti al
tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla loro
rilevanza per il giudizio (cfr. sentenza 1C_142/2012 del 18 dicembre 2012
consid. 2.1 destinata a pubblicazione; DTF 138 I 154 consid. 2.3.3; 133 I 98
consid. 2.1, 100 consid. 4). La tutela di tale diritto di replica presuppone
quindi la trasmissione degli allegati presentati dagli altri partecipanti alla
procedura (DTF 137 I 195 consid. 2.3.1).

2.3 Il GPC sostiene, nella risposta al gravame, di non avere ricevuto la
lettera del 20 agosto 2012, con cui il ricorrente chiedeva la trasmissione
delle osservazioni presentate dalle controparti. Con la replica del 12 novembre
2012 al Tribunale federale, il ricorrente ha tuttavia prodotto i documenti che
attestano la spedizione e la ricezione dell'invio. In ogni modo, sulla scorta
della citata giurisprudenza, allo scopo di garantire il diritto di replica
dinanzi alla precedente istanza, si imponeva di trasmettere al MPC gli allegati
presentati dalle altre parti e di consentirgli di esprimersi al riguardo prima
dell'emanazione del giudizio. Le osservazioni del 25 giugno 2012 degli imputati
sono peraltro esplicitamente richiamate nella sentenza impugnata e il GPC non
ha addotto motivi che avrebbero giustificato una restrizione del diritto di
essere sentito (cfr. art. 108 CPP). L'invocata garanzia costituzionale è quindi
stata disattesa dalla precedente istanza, ciò che comporta l'annullamento della
decisione impugnata. Per motivi di celerità del procedimento penale (cfr. art.
5 cpv. 1 CPP) e in considerazione delle particolarità della fattispecie, si
giustifica nondimeno di esaminare ulteriori censure (cfr. sentenza 1B_397/2012,
citata, consid. 1.2).

3.
3.1 Il ricorrente sostiene che l'ordine di perquisizione adempirebbe i
requisiti dell'art. 241 CPP il quale, contrariamente a quanto ritenuto dal GPC,
non prevederebbe esigenze di motivazione particolari. Rileva che gli estremi
dei reati perseguiti erano noti ad A.________ e a B.________, in quanto
imputati nel procedimento penale e già destinatari in quell'ambito di
precedenti provvedimenti coercitivi. Ritiene che, in ogni caso, gli indizi di
reato sono stati sufficientemente esposti nella domanda di dissigillamento, il
cui contenuto è stato praticamente ignorato dal GPC.

3.2 Il GPC ha ritenuto insufficientemente motivato l'ordine di perquisizione e
di sequestro del 20 maggio 2012, poiché lo stesso non esponeva, nemmeno
succintamente, né gli indizi di reato a carico di A.________ e B.________ né
quelli a carico degli altri imputati. Ha considerato che tale mancanza, oltre a
violare il diritto di essere sentiti degli interessati, gli impediva di
valutare la questione pregiudiziale della legalità e della fondatezza della
perquisizione. Secondo il GPC, non essendo in tali circostanze dato di
comprendere le ragioni alla base del provvedimento, non era possibile
effettuare con cognizione di causa la cernita della documentazione sotto
sigillo. Non spettava infatti a lui individuare tra gli atti del procedimento
penale gli elementi alla base della misura, tanto più che il ricorrente non era
stato maggiormente esauriente né nella domanda di dissigillamento né in sede di
udienza.

3.3 Giusta l'art. 241 cpv. 1 CPP, le perquisizioni e le ispezioni sono disposte
mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente,
ma devono successivamente essere confermate per scritto. L'art. 241 cpv. 2 CPP
prevede poi che il mandato indichi: le persone, gli spazi, gli oggetti o le
carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare (lett. a), lo scopo del
provvedimento (lett. b), le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione
(lett. c). Secondo l'art. 263 cpv. 2 CPP, il sequestro è disposto con ordine
scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente,
ma deve successivamente essere confermato per scritto.
Ora, il provvedimento litigioso rispetta le citate esigenze. In particolare,
l'ordine di perquisizione indica i luoghi e gli oggetti da perquisire, lo scopo
perseguito, l'incarico attribuito alla Polizia giudiziaria federale, i
nominativi di altri imputati e i reati perseguiti.

3.4 D'altra parte, il ricorrente ha precisato nella domanda di dissigillamento
le fattispecie oggetto delle indagini ed ha allegato documenti a sostegno
dell'istanza: gli opponenti hanno potuto esprimersi al riguardo nell'ambito
della procedura dinanzi al GPC. Dalla domanda risulta che gli indagati
avrebbero commesso truffe a danno di compagnie telefoniche, tra cui C.________
S.p.A., mediante l'attivazione di numeri verdi, l'acquisto e la rivendita di
traffico telefonico internazionale e il commercio di carte telefoniche
prepagate. Un indagato (D.D.________) avrebbe reimpiegato il denaro provento
delle malversazioni in attività economiche, segnatamente mediante la società
E.________ con sede a Milano, di D.D.________ e del fratello F.D.________. Nel
corso dell'indagine, sarebbe emersa l'esistenza in Ticino di numerose società
con sede in Svizzera e in altri paesi, riconducibili a D.D.________ e
F.D.________, A.________ e B.________, utilizzate per commettere atti di
amministrazione infedele ai danni di E.________ e per riciclare il denaro
provento delle distrazioni. E.________, amministrata da G.________ e in seguito
da H.________, sarebbe stata dichiarata fallita con sentenza dell'11 novembre
2010 del Tribunale di Milano. Per questo fallimento, e per quello di un'altra
società analoga, le citate persone sarebbero indagate in Italia per bancarotta
fraudolenta. In particolare, A.________ e B.________ sono sospettati di avere
costituito ed amministrato in Ticino, con denaro di origine criminale, a
partire dal 2005, specifiche società attive nel settore della compravendita di
traffico telefonico. Ciò allo scopo di fare ottenere a E.________ finanziamenti
da parte delle banche presentando fatture false per importi notevoli,
aggravando lo stato di indebitamento della società e distraendo a loro favore i
fondi ottenuti in maniera fraudolenta.
Contrariamente al parere della precedente istanza, risulta quindi che il
ricorrente ha motivato gli elementi di reato alla base del provvedimento sia
per quanto concerne il riciclaggio di denaro per il quale persegue gli
opponenti sia riguardo ai reati a monte, oggetto del procedimento penale aperto
in Italia. Su questi elementi, gli opponenti hanno avuto la possibilità di
esprimersi nella procedura dinanzi al GPC, il quale, in sede di udienza, ha
potuto chiedere al magistrato inquirente ulteriori spiegazioni e delucidazioni
in proposito. In tali circostanze, il GPC non poteva limitarsi, in sostanza, a
rilevare che gli indizi di reato non erano stati illustrati nell'ordine del 20
maggio 2012, ma avrebbe dovuto confrontarsi con l'esposta fattispecie nel suo
giudizio.

3.5 D'altra parte, diversamente dal giudice di merito, l'autorità chiamata a
statuire sul provvedimento coercitivo non deve eseguire un'esauriente
ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa degli indagati e
intraprendere una valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi
probatori disponibili. Gli incombe piuttosto esaminare se, sulla base delle
risultanze istruttorie finora conseguite, l'autorità poteva sostenibilmente
ammettere l'esistenza di sufficienti e concreti indizi di reato (cfr. art. 197
cpv. 1 lett. b CPP; DTF 137 IV 122 consid. 3.2; 124 IV 313 consid. 4). In
concreto, il MPC ha esposto le fattispecie relative ai reati a monte, oggetto
del procedimento italiano, nella misura in cui gli erano note a quello stadio,
vertenti su truffe e malversazioni commesse ai danni di compagnie telefoniche.
Ha poi indicato le persone e le società oggetto delle indagini e la natura dei
reati perseguiti, specificando le diverse società amministrate dagli opponenti
in Ticino, pure operanti apparentemente nel campo della telefonia. Ha
sostanziato le relazioni tra queste società e la fallita E.________, precisando
che gli opponenti attraverso le loro società hanno concorso ai trasferimenti
illeciti di denaro, segnatamente allestendo fatture false.
L'opponente B.________ rileva che il ricorrente non avrebbe sinora prodotto
prove relative all'esistenza di documentazione falsa, né avrebbe spiegato come
poteva essere implicato nella bancarotta fraudolenta di una società di cui non
era amministratore. Sostiene che in realtà le fatture sarebbero state emesse
sulla base di minuti di conversazione effettivamente acquistati e venduti. Ora,
premesso che la questione potrà eventualmente essere chiarita anche con
l'ausilio del provvedimento qui litigioso, non incombe al giudice del
dissigillamento eseguire valutazioni definitive su prove specifiche. Ai fini
del giudizio sul provvedimento coercitivo è sufficiente rilevare che, nelle
esposte circostanze, i trasferimenti di denaro eseguiti facendo capo alle
società degli opponenti potrebbero costituire atti suscettibili di vanificare
l'accertamento dell'origine di valori patrimoniali provenienti dai crimini
perseguiti in Italia. Allo stadio attuale della procedura devono quindi essere
riconosciuti sufficienti indizi del reato di riciclaggio di denaro.

4.
4.1 Risulta che l'ordine di perquisizione e sequestro del 20 maggio 2012 è
stato eseguito presso il domicilio degli opponenti il 25 maggio successivo a
partire dalle 09.15. Alla misura non hanno potuto partecipare né gli opponenti
stessi, arrestati in Italia il 20 maggio medesimo, né i loro patrocinatori,
informati telefonicamente dell'esecuzione soltanto il mattino del 25 maggio
alle 08.30 circa. Il patrocinatore di A.________ è comunque intervenuto in loco
nel pomeriggio, anche in rappresentanza della collega che assiste l'altro
indagato, ed ha chiesto l'apposizione dei sigilli su una parte degli oggetti
sequestrati.

4.2 Secondo l'art. 245 CPP, all'inizio della perquisizione domiciliare le
persone incaricate della stessa esibiscono il mandato (cpv. 1). Se presente in
loco, il detentore degli spazi da perquisire è tenuto ad assistere alla
perquisizione. Se il detentore è assente, alla perquisizione presenzia se
possibile un familiare maggiorenne o un'altra persona idonea (cpv. 2). Il
detentore deve essere informato dell'intervento da parte dell'autorità di
esecuzione, affinché possa attuare il proprio diritto di partecipazione.
Occorre quindi dargli la possibilità di intervenire all'esecuzione del
provvedimento, se del caso tramite un suo rappresentante, nella misura in cui
può essere presente in tempo utile. È contrario al principio della buona fede
(art. 3 cpv. 2 lett. a e b CPP) fissare intenzionalmente l'esecuzione della
perquisizione in un momento di assenza del detentore dei locali (cfr. THORMANN/
BRECHBÜHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n.
10 all'art. 245; MELI, in: Commentario CPP, n. 3 all'art. 245). Riguardo alle
modalità di esecuzione della perquisizione di carte e registrazioni, l'art. 247
cpv. 1 CPP prescrive che al detentore deve essere data preventivamente
l'opportunità di esprimersi in merito al loro contenuto.

4.3 Nella fattispecie, gli opponenti, detentori degli spazi perquisiti, erano
assenti, siccome sono stati arrestati in Italia lo stesso giorno in cui è stato
spiccato l'ordine di perquisizione e sequestro: non hanno quindi potuto
partecipare all'esecuzione del provvedimento. D'altra parte, i loro
patrocinatori sono stati avvertiti soltanto quarantacinque minuti prima
dell'inizio della perquisizione ed hanno subito comunicato all'autorità
inquirente i rispettivi impedimenti. Contrariamente all'opinione del
ricorrente, si tratta di un preavviso troppo breve, che, in considerazione dei
possibili impegni già assunti e della necessità di una trasferta,
ragionevolmente poteva non consentire ai legali di essere presenti
tempestivamente. Il ricorrente non adduce un'urgenza o circostanze particolari
che avrebbero imposto di eseguire la misura in tempi così ristretti, né simili
motivi appaiono seriamente ravvisabili nella fattispecie, ove si consideri che
il procedimento penale contro gli opponenti era aperto da oltre un anno e
l'ordine di perquisizione era stato emanato cinque giorni prima. In tali
condizioni, la procedura eseguita in concreto disattende il principio della
buona fede. Nondimeno, un patrocinatore degli opponenti, anche in
rappresentanza della collega, è potuto intervenire in un secondo tempo alla
perquisizione, ha fatto sigillare una parte degli oggetti sequestrati e non
sostiene che in tale contesto l'autorità penale avrebbe preso conoscenza di
carte o oggetti eventualmente soggetti alla tutela del segreto. In questa sede
non occorre quindi esaminare oltre la questione, segnatamente sotto il profilo
dell'utilizzabilità delle prove raccolte.

5.
5.1 Il ricorrente critica infine l'ammontare della tassa di giustizia (fr.
5'000.--) posta a suo carico dal GPC. Gli rimprovera di essere incorso
nell'arbitrio per avere fissato un importo eccessivo, corrispondente al massimo
previsto dall'art. 24 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria, del 30
novembre 2010 (LTG), senza addurne i motivi. Sostiene che il dispendio è stato
limitato, non essendo stata eseguita la cernita della documentazione.

5.2 Giusta l'art. 65 cpv. 4 LOAP, se un giudice cantonale dei provvedimenti
coercitivi decide in un caso che sottostà alla giurisdizione federale, la
Confederazione indennizza il Cantone. L'indennizzo è definito caso per caso; è
stabilito aumentando di un quarto l'importo delle spese procedurali che il
giudice dei provvedimenti coercitivi fisserebbe in un caso analogo sottostante
alla giurisdizione cantonale.
La Confederazione non dispone di propri giudici dei provvedimenti coercitivi,
sicché all'art. 65 LOAP il legislatore ha adottato una soluzione speciale, in
base alla quale, nei casi soggetti alla giurisdizione federale, il GPC
cantonale svolge compiti delegatigli dalla Confederazione (cfr. DTF 138 IV 40
consid. 2.2.4 pag. 43). In virtù dell'art. 65 cpv. 4 LOAP, la Confederazione
deve rimborsare ai Cantoni interessati le spese procedurali causate
dall'intervento del GPC, indipendentemente dall'esito del procedimento. È
infatti stato ritenuto ingiustificato esigere dai Cantoni coinvolti che
attendessero per lungo tempo un risarcimento che avrebbe dovuto essere
incassato dalla Confederazione o dal condannato a dipendenza dell'esito del
procedimento. L'importo del risarcimento da parte della Confederazione si basa
sugli emolumenti fissati dal GPC in un'analoga procedura cantonale e non
corrisponde pertanto necessariamente ai costi totali generati (cfr. Messaggio
del Consiglio federale concernente la LOAP, del 10 settembre 2008, FF 2008
7093, pag. 7139 e 7151). Rispetto alle disposizioni degli art. 422 segg. CPP,
l'art. 65 cpv. 4 LOAP costituisce pertanto una norma speciale per il
risarcimento delle prestazioni fornite dal GPC nei procedimenti penali
federali. Un eventuale accollamento all'imputato soccombente della quota delle
spese procedurali concernente la procedura di dissigillamento entra per contro
in considerazione solo dopo la chiusura dell'istruzione giusta l'art. 426 CPP
(cfr. sentenza 1B_397/2012, citata, consid. 8).

5.3 Nel giudizio impugnato, richiamando l'art. 65 cpv. 4 LOAP, il GPC si è
limitato a fissare una tassa di giustizia di fr. 5'000.--. Non ha indicato le
disposizioni della LTG, che permettono di stabilire l'ammontare delle spese
processuali in un caso simile soggetto alla giurisdizione cantonale. Né ha
precisato concretamente l'importo da cui occorre partire, aumentandolo di un
quarto, per determinare l'indennità giusta l'art. 65 cpv. 4 LOAP. Certo, nella
risposta al gravame il GPC ha spiegato di essersi fondato su una tassa di
giustizia di base di fr. 4'000.--, aumentata di un quarto, ritenendola adeguata
al dispendio occasionato. Tuttavia, ricordato che l'indennità non
necessariamente copre l'integralità dei costi provocati dall'intervento del GPC
da parte dell'autorità federale, l'importo litigioso appare d'acchito
rilevante, ove si consideri ch'esso si situa al limite superiore della
disposizione tariffaria apparentemente applicabile (cfr. art. 24 LTG), sebbene
non siano stati eseguiti l'esame e la cernita della documentazione. La
questione non deve comunque essere esaminata oltre in questa sede, siccome il
GPC dovrà statuire nuovamente sulla causa e ripronunciarsi quindi anche
sull'ammontare dell'indennizzo a carico della Confederazione.

6.
6.1 Ne segue che il ricorso deve essere accolto in quanto ammissibile. La
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al GPC, affinché conceda
alle parti il diritto di esprimersi compiutamente (cfr. consid. 2) e statuisca
nel merito della domanda di dissigillamento.

6.2 Di massima, le spese dovrebbero essere poste a carico degli opponenti che
hanno chiesto la reiezione del gravame. In considerazione dell'accertata
violazione del principio della buona fede, si giustifica tuttavia di rinunciare
a prelevare spese giudiziarie a carico degli opponenti (art. 66 cpv. 1 LTF).
Alle autorità che vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni
ufficiali non si attribuiscono ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La decisione emanata
dal Giudice dei provvedimenti coercitivi il 14 agosto 2012 è annullata e la
causa gli è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e al Giudice
dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.

Losanna, 18 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni