Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.484/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_484/2012

Sentenza del 17 ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rocco Olgiati,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale; decreto di abbandono;
indennità per ingiusto procedimento,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 giugno
2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 14 settembre 2009 B.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone
Ticino un esposto penale, in particolare per i titoli di truffa e di
amministrazione infedele, in relazione all'acquisto da parte di B.________ del
pacchetto azionario della C.________AG. Il contratto di compravendita delle
azioni era stato sottoscritto il 13 dicembre 2008 da D.________, quale
venditore, e per l'acquirente B.________, dall'allora suo direttore E.________
nonché da A.________, allora responsabile della consulenza giuridica.

B.
Con decisione del 20 marzo 2012, il Procuratore generale ha decretato nei
confronti di A.________ l'abbandono del procedimento per il reato di corruzione
passiva. Ha negato l'esistenza di elementi sufficienti a sostanziare un
possibile comportamento costitutivo di reato.

C.
A.________ ha presentato il 16 marzo 2012 al Ministero pubblico un'istanza di
indennizzo giusta l'art. 429 CPP di complessivi fr. 330'929.25, oltre
interessi, composta di fr. 54'729.25 per le spese di patrocinio, di fr.
271'200.-- per il risarcimento del danno economico e di fr. 5'000.-- per la
riparazione del torto morale.

D.
Con decisione del 22 marzo 2012, il Procuratore generale ha riconosciuto
all'istante un'indennità di fr. 39'639.20 per le spese legali. Ha per contro
respinto le ulteriori pretese formulate nell'istanza.

E.
A.________ ha quindi adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello,
che con sentenza del 21 giugno 2012 ha respinto il reclamo nella misura della
sua ricevibilità. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto il gravame
insufficientemente motivato riguardo alla pretesa di risarcimento del danno
economico derivante dalla perdita dell'impiego, rilevando altresì che le
dimissioni da B.________ erano precedenti l'avvio del procedimento penale. Ha
abbondanzialmente ritenuto dati i motivi per mettere fine al rapporto di
lavoro, avendo l'interessato violato i propri doveri nei confronti della
datrice di lavoro e gli ha quindi negato anche una riparazione del torto
morale.

F.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di riconoscergli le indennità
richieste per il risarcimento del danno economico e per la riparazione del
torto morale.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
In questa sede, il ricorrente non contesta più l'importo riconosciutogli a
titolo di rimborso delle spese di patrocinio, ma critica il mancato
riconoscimento di un'indennità per il risarcimento del danno economico e del
torto morale. Non occorre approfondire se le censure siano proponibili mediante
l'esperito ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF
o mediante quello in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF (cfr. DTF
135 IV 43 consid. 1): in concreto sono adempiuti i requisiti di entrambi i
rimedi. Il gravame, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv.
1 lett. b LTF), è infatti rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF),
emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 e 86 cpv. 1 lett. d
LTF). Il requisito del valore litigioso minimo per l'ammissibilità del ricorso
in materia di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato è
soddisfatto (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è inoltre legittimato a ricorrere
sia sotto il profilo dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF (DTF 135 IV 43 consid.
1.1.1) sia sotto quello dell'art. 89 cpv. 1 LTF. La competenza di questa Corte
è data dall'art. 29 cpv. 3 del regolamento del Tribunale federale, del 20
novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131).

2.
2.1 Il ricorrente sostiene che le autorità cantonali gli avrebbero negato il
risarcimento soltanto perché ha firmato il contratto di acquisto delle azioni
della C.________AG. Adduce che l'apposizione della firma gli era stata chiesta
dal direttore di B.________, quando il contratto era già stato redatto e poteva
in buona fede ritenere che non ci fossero problemi essendo altresì prevista la
condizione dell'approvazione del contratto da parte del Consiglio di
amministrazione di B.________. Secondo il ricorrente, la CRP avrebbe violato
l'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP estendendone il campo di applicazione, in
particolare poiché non si sarebbe limitata a valutare il suo comportamento
processuale, ma si sarebbe spinta in un giudizio sommario di carattere
civilistico.

2.2 Riguardo alla pretesa di risarcimento per il danno economico, la Corte
cantonale ha innanzitutto ritenuto irricevibile il gravame, siccome
insufficientemente motivato: il ricorrente si limitava infatti a criticare il
mancato risarcimento richiamando l'art. 430 CPP, sulla cui base era invero
stata esclusa solo la riparazione del torto morale. Ha comunque rilevato che il
ricorrente ha rassegnato le dimissioni alla fine di agosto 2009, prima quindi
dell'avvio del procedimento penale. Il 19 ottobre 2009, la datrice di lavoro
gli ha invero comunicato il licenziamento immediato per cause gravi,
anticipando pertanto la fine del rapporto di lavoro: in tale circostanza, un
eventuale indennizzo avrebbe semmai potuto concernere soltanto il periodo tra
il licenziamento immediato e il termine della disdetta ordinaria. A titolo
abbondanziale, la CRP ha poi addotto che il risarcimento andava in ogni caso
escluso in applicazione dell'art. 430 CPP, essendo dati sufficienti motivi per
la risoluzione del rapporto di lavoro.

2.3 In questa sede, il ricorrente non si confronta con la decisione di
irricevibilità addotta in primo luogo dalla Corte cantonale, spiegando
conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni, contrariamente a quanto
ritenuto dalla CRP, il suo reclamo avrebbe adempiuto le esigenze di motivazione
dedotte dall'art. 396 cpv. 1 in relazione con l'art. 385 cpv. 1 CPP. La lett. b
di quest'ultima disposizione, prevede infatti che il gravame indichi con
precisione i motivi a sostegno di una diversa decisione, ciò che deve essere
sostanziato sotto il profilo dei fatti e del diritto (cfr. NIKLAUS SCHMID,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 3 all'art. 385).
Anche nell'ambito del ricorso in esame, il ricorrente fa sostanzialmente valere
la violazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, secondo cui l'autorità può
ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se
l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del
procedimento penale e ne ha ostacolato lo svolgimento. Disattende tuttavia che
in concreto la CRP ha negato un'indennità per il danno economico già sulla base
dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, siccome non ha ritenuto tale danno
riconducibile al procedimento penale. Questa norma prevede infatti, che
l'imputato prosciolto ha diritto unicamente a un'indennità per il danno
economico risultante dalla sua partecipazione necessaria al procedimento
penale. Occorre quindi, che la perdita di guadagno prospettata dal ricorrente
stia in un rapporto di causalità con il procedimento penale (cfr. STEFAN
WEHRENBERG/IRENE BERNHARD, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 24 all'art. 429). Nella fattispecie, la Corte
cantonale ha accertato che il ricorrente ha rassegnato le dimissioni alla fine
del mese di agosto 2009, prima dell'apertura del procedimento penale. Ha
pertanto ritenuto che la risoluzione del contratto di lavoro da parte di
B.________, il 19 ottobre 2009, avrebbe semmai comportato un indennizzo
limitato al periodo rimanente fino al termine della disdetta ordinaria. Il
ricorrente contesta genericamente le modalità del licenziamento e ripropone il
danno economico di fr. 271'200.-- addotto in sede cantonale. Non considera
tuttavia gli accertamenti, conformi agli atti e vincolanti per il Tribunale
federale (art. 105 cpv. 1 LTF), relativi alla data d'inoltro della disdetta da
parte del ricorrente e all'apertura, soltanto successiva, del procedimento
penale. Sulla scorta di questi elementi temporali, la Corte cantonale ha quindi
ritenuto, a ragione, che il danno economico addotto dal ricorrente non
risultava dalla sua "partecipazione necessaria al procedimento penale" giusta
l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.

3.
3.1 La Corte cantonale ha inoltre negato una riparazione del torto morale, in
applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, siccome il ricorrente con il suo
comportamento negligente, lesivo dell'art. 321a cpv. 1 CO, ha concorso alla
realizzazione dei fatti che hanno condotto all'apertura del procedimento
penale.

3.2 Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, l'imputato prosciolto ha diritto a
una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il
versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione
particolarmente grave della personalità ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 CC o
dell'art. 49 CO (cfr. WEHRENBERG/BERNHARD, op. cit., n. 27 all'art. 429). La
fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l'equità,
fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete
circostanze del caso. Essa deve essere fissata in funzione della gravità della
lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto,
segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione
di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e
professionale (DTF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; sentenza
1P.147/2006 del 13 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

3.3 Secondo il ricorrente, che non è stato sottoposto alla carcerazione
preventiva, un'indennità per il torto morale gli spetterebbe a causa
dell'enorme eco mediatica data al procedimento penale, che sarebbe stato
seguito con particolare attenzione dalla stampa fino al marzo del 2012, essendo
in discussione un'azienda statale quale B.________. Con questa argomentazione,
il ricorrente espone semplicemente una sua opinione, dipartendosi da fatti non
accertati dalla Corte cantonale. La circostanza secondo cui egli sarebbe stato
oggetto di un'ampia esposizione nei mass media per tutta la durata del
procedimento, fino all'emanazione del decreto di abbandono nel marzo del 2012,
non risulta da specifici accertamenti, né emerge chiaramente dagli atti. Gli
articoli di giornale prodotti dal ricorrente sono circoscritti all'ottobre del
2009 e toccano principalmente il direttore di B.________, che era peraltro
stato arrestato e posto in detenzione preventiva. Non bastano quindi a
sostanziare una lesione particolarmente grave della personalità del ricorrente
medesimo. Limitandosi per il resto a sminuire genericamente le sue
responsabilità nei confronti del datore di lavoro, egli non si esprime poi con
una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF sulle
considerazioni contenute nel giudizio impugnato. Contesta in effetti il fatto
che la CRP abbia ravvisato una violazione dei suoi obblighi contrattuali,
adducendo di non avere avuto ragioni oggettive per opporsi alla sottoscrizione
del citato contratto di compravendita. La Corte cantonale ha tuttavia accertato
che il ricorrente era responsabile della consulenza giuridica di B.________ ed
ha firmato il contratto senza nemmeno leggerlo e senza capirne la portata e il
contenuto. Questo accertamento, non censurato d'arbitrio conformemente all'art.
106 cpv. 2 LTF, è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
Nell'ambito di una valutazione complessiva delle esposte circostanze, non si
può quindi ritenere che il diniego di un'indennità a titolo di riparazione del
torto morale violi il diritto federale.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 ottobre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Gadoni