Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.224/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_224/2012

Sentenza del 9 maggio 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
carcerazione preventiva,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 5 aprile 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A seguito di una segnalazione anonima pervenuta il 22 novembre 2011, il
Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale contro
B.________ e la moglie A.________ per i reati di truffa e di riciclaggio di
denaro. Il giorno successivo, il Procuratore pubblico (PP) ha incaricato la
polizia di eseguire delle verifiche preliminari.
Il citato scritto anonimo era stato inviato anche a due società svizzere per le
quali B.________ aveva operato nell'ambito della sua attività professionale di
commercialista in Italia, in particolare quale loro rappresentante IVA. A
seguito della segnalazione, le società hanno fatto eseguire delle verifiche,
segnatamente presso le autorità fiscali italiane, ed è emersa l'esistenza di
differenze sostanziali tra gli importi dovuti all'erario per l'IVA, calcolati
da B.________ e a lui anticipati dalle due società, e quanto effettivamente da
lui dichiarato e versato allo Stato italiano. Sulla base di questi
accertamenti, il 15 febbraio 2012 le società hanno presentato una denuncia
penale al Ministero pubblico, che ha aperto un ulteriore procedimento penale
nei confronti di B.________ e A.________ per i reati di appropriazione
indebita, truffa, falsità in documenti e riciclaggio di denaro.

B.
Dopo avere eseguito alcuni atti istruttori, il PP ha arrestato B.________ e
A.________ e, il 15 marzo 2012, ha proposto al giudice dei provvedimenti
coercitivi (GPC) la loro carcerazione preventiva. Con decisione dello stesso
giorno, il GPC ha in particolare ordinato la carcerazione preventiva di
A.________ fino al 13 giugno 2012.

C.
Adita dall'interessata, con sentenza del 5 aprile 2012, la Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello (CRP), ne ha respinto il reclamo. Ha ritenuto
realizzata l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico sia riguardo ai
reati a monte sia per quanto concerne il reato di riciclaggio di denaro. Ha
inoltre considerato dati un pericolo di inquinamento delle prove e un rischio
di fuga, che non potevano essere esclusi mediante l'adozione di misure
sostitutive.

D.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e la sua rimessa in libertà,
riservate eventuali misure sostitutive quali il deposito del passaporto e la
visita regolare presso gli uffici della polizia cantonale.

E.
La CRP formula alcune osservazioni sulla censurata carente motivazione della
sua decisione, rimettendosi per il resto al giudizio del Tribunale federale. Il
PP presenta una risposta articolata, chiedendo di respingere il ricorso e di
mantenere la carcerazione preventiva. La ricorrente ha replicato il 30 aprile
2012 alle osservazioni delle autorità, ribadendo sostanzialmente le proprie
conclusioni.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata
dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una
carcerazione preventiva è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1
LTF). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). La
richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF
133 I 270 consid. 1.1).

2.
2.1 Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In
effetti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre
accresciute, laddove la ricorrente lamenta la violazione di diritti
fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei
fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i
fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto
federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1).

2.2 Il gravame in esame disattende in larga misura queste esigenze di
motivazione, giacché la ricorrente non si confronta con la sentenza della CRP,
la sola a costituire oggetto dell'impugnativa, spiegando con chiarezza e
precisione per quali ragioni essa si fonderebbe su accertamenti di fatto
arbitrari o violerebbe altrimenti il diritto. La ricorrente in particolare non
indica quali disposizioni sarebbero state disattese dalla Corte cantonale,
lamentando essenzialmente manchevolezze della decisione del GPC che non
sarebbero state adeguatamente rimarcate in seconda istanza.

3.
3.1 Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva è ammissibile
soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e
vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o
alla prevedibile sanzione (lett. a); influenzi persone o inquini mezzi di
prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b); o
minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo
avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). Vi è inoltre il caso
speciale del motivo di carcerazione fondato sul rischio di commissione di un
reato giusta l'art. 221 cpv. 2 CPP, che non entra qui in considerazione.

3.2 Nell'ambito di ricorsi fondati su una restrizione del diritto alla libertà
personale (art. 10 cpv. 2, art. 31 Cost.) causata da una carcerazione
preventiva, il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e
l'applicazione del CPP, in considerazione anche della gravità dell'ingerenza.
L'art. 98 LTF, con la relativa limitazione dei motivi di ricorso, non è
applicabile a una decisione sui provvedimenti coercitivi, come è qui il caso
(cfr. DTF 137 IV 340 consid. 2.4, 122 consid. 2; sentenza 1B_277/2011 del 28
giugno 2011 consid. 1.2). Tuttavia, laddove è questione di mero accertamento
dei fatti e di esercizio del potere di apprezzamento, il Tribunale federale
interviene solamente quando l'accertamento dei fatti da parte della precedente
istanza sia stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105
cpv. 1 e 2 LTF; cfr. anche DTF 135 I 71 consid. 2.5).

4.
4.1 La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una motivazione insufficiente
del suo giudizio, poiché non si sarebbe espressa sulle critiche sollevate
all'indirizzo della decisione di primo grado, che costituirebbe in pratica già
una sentenza di condanna nel merito. Secondo la ricorrente, la CRP avrebbe
dovuto considerare nulla la decisione del GPC e ravvisare in capo a
quest'ultimo un motivo di ricusa.

4.2 Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., invero
non esplicitamente invocato dalla ricorrente come le incombeva giusta gli art.
42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il
diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non
pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante
è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a
influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola
asserzione delle parti: essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un
lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della
decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 136 I 229
consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1 e rinvii).

4.3 La decisione impugnata, come già rilevato unico oggetto del gravame in
esame, adempie tali esigenze, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente
spiegato le ragioni per cui confermava la carcerazione preventiva. Ha in
particolare esposto i gravi indizi di reato a carico della ricorrente e i
motivi per cui, tenuto conto della fase iniziale in cui si trovava il
procedimento penale, riteneva dati sia un pericolo di inquinamento delle prove
sia un rischio di fuga. Ha altresì rilevato che la durata della carcerazione
risultava rispettosa del principio della proporzionalità e che, allo stadio
attuale, non entravano in considerazione eventuali misure sostitutive. I motivi
alla base del provvedimento coercitivo sono quindi chiaramente indicati nel
giudizio impugnato, in modo tale da permettere alla ricorrente di contestarlo
in questa sede con cognizione di causa.
La ricorrente richiama la decisione del GPC riportandone alcuni stralci, che,
presi a sé stanti, potrebbero suscitare l'impressione che il primo giudice
abbia dato per acquisito l'adempimento di fatti e reati tutt'ora contestati
dagli imputati e che devono ancora essere oggetto di giudizio da parte del
giudice di merito. La questione non è tuttavia rilevante. Nel giudizio oggetto
della presente impugnativa, la CRP, che disponeva di un potere cognitivo pieno
(cfr. art. 393 cpv. 2 CPP), ha infatti esaminato autonomamente la legalità
della carcerazione preventiva, vagliandone liberamente l'adempimento delle
condizioni, senza esprimersi in modo definitivo e privo di riserve sulla
colpevolezza della ricorrente, questione che rimane di competenza del giudice
di merito (cfr. DTF 124 I 327 consid. 3b).
Né spettava alla Corte cantonale dichiarare nulla la decisione del primo
giudice, ove solo si consideri che quali motivi di nullità entrano in
considerazione unicamente vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili
con evidenza o perlomeno con una certa facilità. Si tratta, al riguardo,
innanzitutto di gravi errori di procedura, come per esempio l'incompetenza
dell'autorità giudicante, che non sono dimostrati né seriamente ravvisabili
nella fattispecie (cfr., sulla nozione di nullità, DTF 133 II 366 consid. 3.2;
132 II 342 consid. 2.1). Quanto all'eventuale ricusa del GPC, prospettata dalla
ricorrente, la questione non è oggetto del giudizio impugnato ed esula pertanto
dal presente litigio.

5.
5.1 La ricorrente contesta l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico,
sostenendo che il suo ruolo nell'ambito dell'attività del marito sarebbe
soltanto secondario e che da un verbale risulterebbe che nel dicembre del 2006
non vi sarebbe stata alcuna scorrettezza. Adduce inoltre, che nella sua scarsa
conoscenza della propria situazione finanziaria non potrebbe essere ravvisato
un indizio per il reato di riciclaggio di denaro: si tratterebbe, a suo dire,
di un argomento astratto, che potrebbe consentire di arrestare qualsiasi moglie
con un marito imputato.

5.2 Con queste argomentazioni la ricorrente si limita a sminuire il suo ruolo
nell'ambito dell'attività commerciale del marito, ma non si confronta
conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF con gli accertamenti
complessivi contenuti nel giudizio impugnato, spiegando perché sarebbero
manifestamente inesatti, in chiaro contrasto con gli atti e quindi arbitrari.
La ricorrente disattende infatti che la CRP ha pure accertato che la ricorrente
disponeva del diritto di firma sul conto bancario, mediante il quale sarebbero
stati commessi i reati, e che curava, almeno in parte, i contatti con i
clienti: ha quindi negato che il suo ruolo nel contesto dell'attività
professionale del marito fosse soltanto marginale. Omette inoltre di
considerare che la Corte cantonale ha rilevato che la sua scarsa conoscenza
della situazione finanziaria contrastava con il trasferimento dei beni da parte
del marito nel contesto di una separazione dei coniugi, che di fatto non
sarebbe mai stata effettiva. Al riguardo, la ricorrente non si confronta in
particolare con l'accertamento secondo cui gli imputati vivrebbero sempre in
comune in un immobile intestato unicamente alla ricorrente, acquistato senza
far capo ad alcun credito ipotecario e di cui essa non conosce il prezzo con
adeguata precisione.

6.
6.1 La ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di inquinamento dei mezzi
di prova (art. 221 cpv. 1 lett. b LTF), rilevando che il PP avrebbe già
sequestrato valori patrimoniali e beni mobiliari ed immobiliari per oltre dieci
milioni di euro, sicché il possibile provento dei reati risulterebbe certamente
assicurato. Adduce inoltre che l'eventuale rischio di collusione con il marito
sarebbe evitato con la carcerazione di quest'ultimo e che la sentenza impugnata
non indicherebbe un simile rischio con riferimento a terze persone.

6.2 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati
soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di
evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni, o i correi e i
complici, messi in atto per compromettere l'accertamento della verità,
dall'altro di impedire interventi fraudolenti dell'imputato in libertà sui
mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di
distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in
tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell'imputato devono
essere apprezzate sulla base di indizi concreti, la realtà di questo rischio
non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta. L'esistenza
del motivo di carcerazione fondato sul rischio di collusione e di inquinamento
delle prove deve essere esaminata sulla base delle circostanze nel singolo caso
(DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 e rinvii).
Elementi concreti per riconoscere un simile rischio possono risultare in
particolare dal comportamento dell'imputato nel procedimento penale, dalle sue
caratteristiche personali, dalla sua posizione e dai suoi contributi alla
commissione dei reati, come pure dai suoi rapporti con le persone che hanno
rilasciato dichiarazioni a suo carico. Occorre inoltre considerare il genere e
l'importanza dei mezzi di prova che potrebbero essere minacciati, la gravità
dei reati perseguiti e lo stato della procedura (DTF 132 I 21 consid. 3.2.1 e
rinvii). Se il procedimento penale si trova in una fase avanzata e la
fattispecie è già stata chiarita in modo preciso, le esigenze per dimostrare un
rischio di collusione e di inquinamento devono di massima essere valutate più
severamente (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2 e rinvii). Il
giudice della carcerazione deve inoltre esaminare se un determinato rischio di
collusione può essere sufficientemente evitato mediante l'adozione di adeguate
misure sostitutive (DTF 137 IV 122 consid. 6.2; 133 I 270 consid. 3.3.1).

6.3 In concreto, il procedimento penale si trova nella fase iniziale e la
fattispecie deve ancora essere compiutamente acclarata. L'inchiesta risulta
laboriosa, concernendo reati finanziari relativi ad illeciti importanti con
implicazioni anche all'estero, segnatamene in Italia, dove il PP ha avviato una
procedura di assistenza giudiziaria. La CRP ha rilevato che occorre evitare che
le persone sospettate di avere concorso alla commissione dei reati possano
nascondere o rendere più ardua la ricostruzione dei fatti e il reperimento di
ulteriori valori patrimoniali illeciti. Sulla base di queste considerazioni è a
ragione che la Corte cantonale ha ammesso un rischio di collusione e di
inquinamento delle prove. Le contestazioni sollevate in questa sede dalla
ricorrente non consentono, a questo stadio del procedimento, di ritenere lesivo
del diritto l'accertato motivo di carcerazione preventiva. Il fatto che finora
sono stati recuperati importi ingenti e che pure il marito della ricorrente si
trova in detenzione non basta infatti ad escludere un simile rischio. Ciò ove
si consideri che occorre ancora chiarire se sono state compiute ulteriori
malversazioni, anche a danno di altre persone, e che deve essere accertata
l'eventuale esistenza di altri valori patrimoniali distratti. Inoltre,
nonostante la carcerazione del marito della ricorrente, in concreto il rischio
di collusione permane comunque con riferimento ai collaboratori dello studio
commercialista, che devono ancora essere sentiti dal PP. In queste circostanze,
tale rischio non può per il momento essere evitato mediante l'adozione di
misure sostitutive meno severe della carcerazione preventiva.

6.4 Nelle esposte condizioni può qui rimanere indecisa la questione di sapere
se, accanto al rischio di collusione e di inquinamento delle prove, siano dati
ulteriori motivi di carcerazione, segnatamente un rischio di fuga giusta l'art.
221 cpv. 1 lett. a CPP.

7.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 maggio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni