Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 961/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_961/2009 {T 0/2}

Sentenza del 17 gennaio 2011
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
G.________, patrocinata
dall'avv. Stefano Will,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 5 ottobre 2009.

Fatti:

A.
G.________, nata nel 1963, è stata attiva a tempo pieno quale cassiera-commessa
fino al 21 gennaio 2004, data alla quale, in seguito a un diverbio, è stata
aggredita dal suo datore di lavoro che l'ha afferrata al collo e fatta cadere
al suolo. Dopo un periodo di totale incapacità lavorativa, l'interessata ha
tentato, senza successo, di riprendere l'attività lavorativa al 50%, dapprima
quale commessa alla X.________ SA dal 1° giugno al 31 agosto 2004, e poi quale
ausiliaria alla P.________ dal 1° all'11 febbraio 2005. L'attività è sempre
stata interrotta dall'interessata per motivi di salute.

L'8 settembre 2004 G.________ ha presentato una richiesta di prestazioni AI per
adulti, lamentando un'inabilità lavorativa riconducibile principalmente a
sindrome somatoforme da dolore persistente, fibromialgia e sindrome
cervicospondilogena cronica con alterazioni degenerative C3-6 di media
importanza senza neurocompressione.

Dopo aver fatto esperire una perizia pluridisciplinare (neurologica,
reumatologica e psichiatrica) dal Servizio Y._________, che ha concluso per una
abilità al lavoro complessiva dell'assicurata dell'80% nelle attività di
commessa-cassiera, operaia addetta alla distribuzione della posta e casalinga
(stante una inabilità, non cumulabile, del 20% per motivi reumatologici e
psichiatrici), rispettivamente una capacità del 70% in attività più pesanti,
come quella di cameriera, operaia di fabbrica o di panetteria, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino (UAI), preso atto anche delle successive risultanze peritali
emerse in sede civile, ha respinto la domanda di prestazioni e negato il
diritto alla rendita per difetto di invalidità di grado pensionabile (decisione
14 marzo 2006, sostanzialmente confermata il 17 dicembre 2007 in seguito
all'opposizione dell'interessata).

B.
Patrocinata dall'avv. Stefano Will, l'assicurata si è aggravata al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto l'annullamento della
decisione su opposizione e il riconoscimento di una rendita d'invalidità del
50% con effetto retroattivo dal giorno della relativa domanda.

Con pronuncia 5 ottobre 2009 la Corte cantonale ha respinto il ricorso e
confermato il provvedimento amministrativo.

C.
G.________, sempre patrocinata dall'avv. Will, ha presentato ricorso al
Tribunale federale, al quale chiede, in via principale, l'annullamento del
giudizio cantonale e il riconoscimento del diritto a una mezza rendita
d'invalidità. In via subordinata propone il rinvio degli atti all'autorità
inferiore per complemento istruttorio e nuova pronuncia. Dei motivi si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, l'UAI ne propone la reiezione, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui
tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in
fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di
uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione
impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.
La ricorrente censura in primo luogo una violazione del suo diritto di essere
sentita (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 42 LPGA) per non averle l'amministrazione,
prima, e i giudici cantonali, poi, consentito di prendere conoscenza dei
rapporti 28 aprile 2006 della dott.ssa B.________ e 28 agosto 2007 del dott.
K.________, entrambi del Servizio Z._________.

L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto
d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II
497 consid. 2.2 pag. 504 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b pag. 131 con
riferimenti).

Ora per quanto concerne il rimprovero mosso all'amministrazione e ribadito in
questa sede, anche volendo dare ragione alla ricorrente sul fatto che
l'amministrazione avrebbe dovuto trasmetterle i rapporti in questione del
Servizio Z._________ prima di rendere la decisione su opposizione (cfr. a tal
proposito DTF 128 V 272 consid. 5b/bb pag. 278; 125 V 332 consid. 4b pag. 337),
tale vizio - contrariamente alla sua opinione - poteva essere sanato in sede
giudiziaria cantonale poiché il ricorso ai sensi degli art. 56 segg. LPGA
configura un rimedio giuridico ordinario che rende possibile il riesame della
decisione impugnata dal profilo sia del diritto che dei fatti. Giova inoltre
precisare che anche nel caso di una grave violazione - non realizzantesi però
nella fattispecie in esame - del diritto di essere sentito è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione, se - come in concreto
- una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti).

Per il resto, non risulta dagli atti che la ricorrente sia stata impedita di
consultare l'incarto in sede giudiziaria cantonale. Qualora l'avesse reputato
necessario, avrebbe infatti potuto - in ogni momento - prendere visione
dell'incarto presso il Tribunale cantonale (v. sentenza 8C_231/2009 del 24
novembre 2009 consid. 2). Sennonché l'assicurata né con le osservazioni 2
febbraio 2009 né con quelle del 19 agosto 2009, che peraltro si confrontavano
con le perizie e i rapporti medici precedenti ai due documenti, ha ritenuto
necessario farlo. A ciò si aggiunge che le "raccomandazioni, proposte Servizio
Z._________" 28 aprile 2006 della dott.ssa B.________ e le "annotazioni" 28
agosto 2007 del dott. K.________ - che si richiamano alla perizia del Servizio
Y._________ e ai rapporti del dott. V.________, della dott.ssa U.________,
della dott.ssa I._______, del dott. S.________, del dott. M._________ e del
dott. B.________ - sono comunque state riportate, per ampi stralci e comunque
nei loro elementi essenziali, nella decisione su opposizione, per cui
l'interessata non ha subito alcun pregiudizio. Si può pertanto concludere che
la ricorrente ha avuto la possibilità di determinarsi sulle prese di posizione
del Servizio Z._________ quantomeno in sede giudiziara cantonale. In tali
circostanze, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito in sede
amministrativa doveva giustamente ritenersi sanata (cfr. anche sentenze 9C_617/
2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.2.3 e 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).

3.
Oggetto della lite è sapere se in sostanza l'insorgente ha diritto a una
rendita d'invalidità.

3.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale
ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la
materia, rammentando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il
riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI
[nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007],
in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto dei redditi per
la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività
lucrativa (art. 16 LPGA), i principi sviluppati dalla giurisprudenza per
l'esame del carattere eventualmente invalidante di affezioni alla salute
psichica - segnatamente (ed eccezionalmente) in caso di disturbo da dolore
somatoforme (DTF 130 V 352; cfr. pure DTF 131 V 49) e di disturbo fibromialgico
(DTF 132 V 65) - come pure il valore probatorio generalmente riconosciuto ai
referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione
conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). A tale esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia rammentare che non sono in
ogni caso considerati effetti di uno stato psichico, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui la persona assicurata potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà, atteso che un danno alla salute psichica produce una incapacità
al guadagno solo nella misura in cui è lecito ammettere che l'impiego della
capacità lavorativa non possa più essere pretesa dalla persona assicurata dal
profilo pratico sociale oppure risulti insostenibile per la società (DTF 102 V
165; cfr. anche DTF 127 V 294 consid. 4c pag. 298).

3.2 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso
in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). Lo
stesso vale anche per la valutazione medica delle risorse psichiche residue di
una persona assicurata. Per contro, si è in presenza di una questione giuridica
se il giudizio sull'esigibilità di attività lavorative si fonda sull'esperienza
generale della vita. Ciò è il caso per le conclusioni medico-empiriche come ad
esempio per la presunzione che una sindrome somatoforme da dolore persistente o
uno stato sindromale comparabile di origine non chiara possano essere
sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (DTF 131 V 49
con riferimenti).

3.3 Di per sé, l'accertamento del primo giudice in merito alla capacità
lavorativa residua dell'assicurato può essere ritenuto manifestamente inesatto
e venir corretto solo nella misura in cui l'istanza inferiore dovesse essere
incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398). Per giurisprudenza invalsa,
l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso
possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il
Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito
ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì
anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per
quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento
dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il
senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

4.
4.1 L'istanza giudiziaria cantonale ha sostanzialmente fondato la sua
dettagliata pronuncia sulle risultanze della perizia pluridisciplinare 27
ottobre 2005 del Servizio Y._________ e dopo aver confrontato la perizia con i
pareri dei vari specialisti intervenuti in seguito (perizia 27 luglio 2007
della dott.ssa U.________, psichiatra, e perizia 17 aprile 2007 del dott.
S.________, reumatologo) che hanno valutato lo stato di salute della ricorrente
e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa.

4.2 L'interessata ritiene che i primi giudici abbiano attuato un accertamento
manifestamente inesatto dei fatti, in primo luogo, laddove asseriscono che il
periodo d'incapacità lavorativa consecutivo all'aggressione subita sarebbe
stata irrilevante ai fini del diritto alla rendita non essendo perdurato per
almeno dodici mesi ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, quando in realtà
lei dopo l'aggressione subita dall'ex datore di lavoro non sarebbe mai più
stata capace al lavoro in misura superiore al 50%. In secondo luogo contesta la
perizia del Servizio Y._________ e osserva che la stessa sarebbe lacunosa per
quel che concerne la valutazione dei suoi problemi psichici, perché si fonda
unicamente sulla valutazione specialistica del dott. M.________, psichiatra
incaricato dall'UAI, il quale conclude senza motivazioni approfondite né tanto
meno convincenti per un'incapacità lavorativa (complessiva) del 20%.

L'assicurata motiva la sua tesi richiamandosi in particolare alle dichiarazioni
della psichiatra I.________ del 20 dicembre 2004 (medico incaricato
dall'assicuratore LAINF La Basilese Assicurazioni) e della psichiatra
U.________ del 27 luglio 2007 (chiamata dal Pretore a rendere una perizia
giudiziaria nella causa civile intentata nei confronti dell'ex datore di
lavoro), che attestano, insieme allo psichiatra curante dott. V.________,
un'incapacità lavorativa del 50% riconducibile in sostanza a sindrome da
disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD 10, F
43.23), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4) e
fibromialgia primaria, affezioni che si sarebbero esacerbate dopo la nota
aggressione del gennaio 2004.

4.3 Nella misura in cui contesta la valutazione della capacità lavorativa
residua operata dalla precedente istanza la quale, facendo uso del proprio
potere d'apprezzamento delle prove, ha ritenuto maggiormente attendibili le
conclusioni del Servizio Y._________ e del Servizio Z._________ e ha concluso
per una abilità lavorativa residua dell'80% nelle attività di cassiera, di
operaia addetta alla distribuzione della posta e in altre occupazioni di pari
impegno fisico, l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che,
in quanto tale, vincola per principio questo Tribunale (DTF 132 V 393 consid.
3.2 pag. 398 seg.). Orbene, questa conclusione non lede alcuna norma di diritto
federale, né risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei
fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (sul concetto di arbitrio
nel presente contesto cfr. pure sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in SVR
2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2).

Benché sussista effettivamente una divergenza di valutazione tra le varie
perizie, ciò non basta ancora per stravolgere l'accertamento dei primi giudici.
La Corte cantonale ha esposto in maniera sostenibile i motivi che l'hanno
indotta ad attribuire maggiore attendibilità alle conclusioni del Servizio
Y._________ e del Servizio Z._________. Senza arbitrio i primi giudici potevano
pertanto seguire la tesi espressa principalmente dal dott. M.________, il quale
ha spiegato che l'aggressione subita nel gennaio 2004, più che agire come
evento psicotraumatico stressante nell'ambito di una sindrome da disadattamento
- come per contro ritenuto nelle valutazioni peritali invocate dalla ricorrente
-, avrebbe funzionato come elemento di disturbo che non l'ha di certo aiutata a
distoglierla da problemi personali che affondano le loro radici in età
infantile e che sarebbero ancora irrisolti. Sempre in maniera sostenibile, il
dott. M.________ ha inoltre rilevato che l'insoddisfazione carica di tensione
con la contemporanea riduzione della tolleranza al dolore avrebbe portato da un
lato ad uno stato di scontentezza e dall'altro ad un incremento della sindrome
dolorosa somatoforme, con la conseguenza che la capacità lavorativa, che
risulterebbe senz'altro piena in condizioni di equilibrio, nelle attuali
condizioni di relativa agitazione si ridurrebbe del 20%. Da notare da ultimo ma
non per ultimo l'assoluta necessità, segnalata dal perito in parola ma
apparentemente osteggiata dall'assicurata, di prendere in considerazione anche
un "presidio psicofarmacologico" per ridurre la tensione endopsichica che
squilibrando il sistema non farebbe altro che concentrare l'attenzione
dell'interessata soltanto sugli aspetti negativi impedendole di accedere alle
risorse.

A ciò si aggiunge che anche la psichiatra G.________, inizialmente incaricata
dalla Basilese Assicurazioni, il 1° aprile 2004 - vale a dire a distanza di
pochi mesi dall'evento traumatico, ossia quando il senso di turbamento doveva
essere maggiore a quello presente nel 2007 quando l'assicurata è stata
esaminata dalla dott.ssa U.________ -, dopo avere espresso il parere che
l'interessata stesse elaborando l'evento "in maniera vittimistico masochistica"
e avere manifestato l'intenzione di dichiararla abile al lavoro in misura
completa dal 1° maggio 2004, non ha ritenuto né utile né terapeutico "aprire
una inabilità lavorativa per malattia" per i disturbi fibromialgici, che
rappresenterebbero l'espressione di una sindrome somatoforme da dolore
persistente nell'ambito di un comportamento autolesionistico-vittimistico con
importante sfondo di masochismo morale che la costringerebbe a soffrire
cronicamente.

In tali circostanze, visto anche il potere di esame limitato che informa la
procedura dinanzi al Tribunale federale, il fatto che i primi giudici abbiano
dato maggior peso alle conclusioni del Servizio Y._________ rispetto a quelle
delle dott.sse I.________ e U.________, le cui considerazioni erano peraltro
piuttosto orientate a fare luce sulla questione del nesso di causalità naturale
e adeguata con l'evento traumatico del gennaio 2004, rispettivamente
sull'eventuale raggiungimento dello status quo sine vel ante, regge alle
critiche ricorsuali.

Analogo discorso vale per la valutazione 23 gennaio 2008 del dott. E.________
del Servizio Z._________, il quale ha indicato che la fibromialgia e la
sindrome somatoforme possono essere considerate invalidanti solo se adempiono i
criteri di Foerster/Mosimann, peraltro riconosciuti dalla giurisprudenza (cfr.
DTF 131 V 49; 132 V 65), come pure che questi criteri presuppongono in ogni
caso la presenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri fattori, quali ad esempio
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita o uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico.
Ora, anche sotto questo aspetto, la Corte cantonale poteva senza arbitrio
negare, insieme al Servizio Z._________, la presenza di una patologia
psichiatrica maggiore, la perdita d'integrazione sociale (in considerazione
anche dei tentativi, seppure falliti, di ripresa lavorativa a contatto con
altre persone, ma soprattutto del fatto che l'assicurata convive stabilmente da
oltre cinque anni con il suo compagno che la impiegherebbe su chiamata con
lavori di giardinaggio) e la presenza di una patologia somatica maggiore. E in
questo contesto si inserisce pure l'osservazione - già richiamata in precedenza
- che con il rifiuto di un trattamento psicofarmacologico la ricorrente si è
preclusa la possibilità di un'adeguata cura specialistica volta
all'elaborazione del trauma subito che contribuirebbe a stabilizzare la
situazione psichica in modo tale da agevolarle la ripresa di un'attività
lavorativa in modo quasi completo.

4.4 Ciò premesso e visto che i dati economici relativi ai redditi con e senza
invalidità non sono per il resto contestati e risultano dagli atti, merita
tutela la conclusione del Tribunale cantonale che sempre senza arbitrio poteva
ugualmente prescindere dall'assunzione di ulteriori mezzi di prova, ritenendo
quelli esistenti sufficienti per la valutazione del caso.

5.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 gennaio 2011

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti