Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 916/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_916/2009 {T 0/2}

Sentenza del 30 agosto 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
Z._________, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 15 ottobre 2009.

Fatti:

A.
A.a
Con decisione del 14 giugno 1993, con effetto dal 1° febbraio 1992, l'Ufficio
AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto Z._________, nato nel 1948, manovale, al
beneficio di una rendita intera di invalidità per motivi psichici sulla base di
un grado d'invalidità dell'80 %. Il diritto alla rendita è stato confermato nel
1994 e nel 1997.

Nell'ambito della procedura di revisione avviata d'ufficio nel 2002 è emerso
che dall'estate 2001 al marzo 2003 l'assicurato si era occupato, insieme con la
figlia, di commercio di canapa, per il tramite di tre società anonime,
realizzando complessivamente una cifra d'affari di circa fr. 4'000'000.- ed un
guadagno di almeno fr. 300'000.- (si confronti sentenza penale 6S.56/2006 del
15 giugno 2006). L'UAI ha quindi soppresso la rendita con effetto dal 1° agosto
2001, ritenuto che, essendo stato in grado di svolgere un'attività
imprenditoriale redditizia, Z._________ non poteva essere considerato invalido
(decisione del 27 gennaio 2004 e decisione su opposizione del 20 aprile 2004).
A.b Per pronuncia del 16 novembre 2004, cresciuta in giudicato, il Tribunale
delle assicurazioni del Canton Ticino ha confermato la decisione amministrativa
per quanto riguardava la soppressione della rendita per il periodo da agosto
2001 a marzo 2003, mentre ha rinviato gli atti all'amministrazione per il
periodo successivo, affinché accertasse il reddito da invalido conseguibile in
attività imprenditoriali commerciali (lecite) analoghe a quella precedentemente
svolta di canapaio e si pronunciasse nuovamente sul grado di invalidità e sul
diritto alla rendita dell'interessato.
A.c Con provvedimento del 24 marzo 2005, confermato con decisione su
opposizione del 5 luglio successivo, l'UAI ha negato il ripristino della
rendita intera di invalidità postulato da Z._________, considerando nullo il
grado di invalidità anche dopo il mese di marzo 2003.

Il Tribunale cantonale con giudizio del 19 aprile 2006 e il Tribunale federale
con sentenza del 5 ottobre 2007 hanno respinto i gravami interposti
dall'interessato (sentenza I 492/06 del 5 ottobre 2007).

B.
Adducendo un aggravamento dello stato di salute fisico, in data 29 dicembre
2005 e 29 agosto 2006 Z._________ ha presentato all'UAI una nuova domanda di
rendita.

Con decisione formale dell'8 ottobre 2008 l'amministrazione ha respinto la
richiesta, ritenuto che, alla luce della perizia psichiatrica allestita
dall'organizzazione sociopsichiatrica cantonale (dottori C.________ e
B._________) e di quella reumatologica eseguita dal dottor P.________, il grado
di invalidità risultava pari al 29 %.

Tramite giudizio del 15 ottobre 2009 il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha respinto il gravame così come la domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio presentati da Z._________, patrocinato dall'avvocato Fulvio
Pezzati.

C.
Sempre assistito dall'avvocato Pezzati, Z._________ interpone ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento del
giudizio impugnato e il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio in sede cantonale e federale. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'UAI ha proposto di respingerlo, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza in virtù
dell'art. 29 cpv. 1 LTF (DTF 133 III 489 consid. 3).

Per l'art. 42 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere redatti in una lingua
ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. Il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF). Se accoglie il ricorso, giudica
esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché
pronunci una nuova decisione (cpv. 2). L'esigenza dell'indicazione delle
conclusioni, che va messa in relazione con la natura riformatoria dei rimedi
istituiti dalla LTF (art. 107 cpv. 2 LTF, DTF 134 II 186 consid. 1.5.1 pag.
190; 133 III 489 consid. 3.1), implica che la parte ricorrente non può
postulare genericamente l'annullamento della pronunzia impugnata o il rinvio
della causa all'autorità precedente, bensì deve formulare una conclusione
chiara e precisa nel merito della controversia e specificare le modifiche da
lei auspicate (si confronti anche DTF 134 III 235 consid. 2 pag. 236). Le
conclusioni vanno interpretate alla luce della motivazione (sentenze 9C_127/
2009 del 28 agosto 2009 consid. 2.1 e 8C_3/2009 dell'8 maggio 2009 consid. 1;
Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 18 ad art. 42 LTF).
Un'eccezione al citato principio è data nell'ipotesi in cui il Tribunale
federale, in caso di accoglimento del ricorso, non fosse in grado di decidere
nel merito della lite e dovesse comunque rinviare la causa all'autorità
inferiore (DTF 134 III 379 consid. 1.3 pag. 383).

1.2 In casu l'assicurato postulando l'annullamento del giudizio impugnato -
oltre alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede cantonale e federale
- ha formulato una conclusione di natura cassatoria (DTF 133 II 409 consid. 1.4
pag. 414). Egli non ha infatti presentato alcuna domanda di merito (ad esempio
tendente alla concessione della rendita rispettivamente ad un rinvio motivato),
eccetto per quel che concerne l'ammissione all'assistenza giudiziaria in sede
cantonale.

Poiché tuttavia dall'atto di ricorso emerge che Z._________ intendeva postulare
in via principale l'annullamento del giudizio impugnato, con rinvio degli atti
all'istanza precedente per procedere ad ulteriori accertamenti e meglio
all'erezione di una nuova perizia psichiatrica (pag. 10-11) ed in via
subordinata la riforma della pronuncia impugnata tramite concessione di un
quarto di rendita di invalidità, il ricorso è ricevibile (sentenze 9C_135/2009
del 27 maggio 2009 consid. 1 e 9C_667/2008 del 17 aprile 2009 consid. 1.2).

2.
2.1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). La memoria
ricorsuale deve in particolare esporre le ragioni per cui la condizione di cui
all'art. 99 sarebbe adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395).

2.2 Con il ricorso Z._________ ha sostenuto che non si sarebbe mai verificato
alcun colloquio alla presenza del dottor B._________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia e che non è dato di sapere dove il Tribunale
cantonale abbia reperito tale fatto.

Dagli atti emerge tuttavia che il giudice cantonale ha sottoposto al dottor
B._________ alcuni quesiti in relazione allo svolgimento della perizia, alle
quali lo specialista ha risposto in modo chiaro, asserendo di aver partecipato
ai colloqui e alla successiva discussione con la dottoressa C.________ e che
concordava con la redazione eseguita da quest'ultima, motivo per cui l'aveva
sottoscritta. L'accertamento è stato tempestivamente sottoposto al
patrocinatore del ricorrente, il quale ha precisato di prendere "atto che il
perito ha risposto alle domande del tribunale, al quale compete la valutazione
delle stesse". Z._________ non ha quindi contestato gli accertamenti esperiti
dal Tribunale cantonale.

La dichiarazioni di tenore opposto sollevate in questa sede configurano quindi
fatti nuovi, in contrasto con gli accertamenti agli atti. Oltretutto non
emergono dall'atto ricorsuale i motivi per cui il giudizio cantonale avrebbe
dato adito all'allegazione di tali nuovi fatti. Le circostanze addotte sono
pertanto inammissibili.

3.
3.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF.

ll Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) e non
è limitato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dalla motivazione
dell'istanza inferiore. Può pertanto accogliere il gravame per un motivo
diverso da quelli invocati, ma pure respingerlo con una motivazione diversa da
quella adottata nella decisione impugnata (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag.
104). In considerazione delle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1
e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame
(art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.), il
Tribunale federale esamina tuttavia di principio unicamente le censure
sollevate; non è tenuto, come lo è invece un'autorità di prima istanza, ad
esaminare tutte le questioni giuridiche possibili, se queste non gli vengono
(più) riproposte (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254, 545 consid. 2.2).
Inoltre, per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve
confrontarsi con i motivi della decisione impugnata e dimostrare puntualmente
dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto
(DTF 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60; 9C_47/2008 del 29 settembre 2008 consid.
2.1). Argomentazioni giuridiche astratte, senza un legame evidente con ben
determinati motivi della decisione impugnata, sono insufficienti (sentenza
4A_72/2007 del 22 agosto 2007 consid. 4.1.1).

3.2 Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificare o
completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto e se
l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento
(art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF).

La parte ricorrente che intende scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità
precedente deve spiegare in maniera circostanziata i motivi per cui ritiene che
le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF
sarebbero realizzate. In caso contrario, a meno di lacune manifeste da
rettificare d'ufficio, non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da
quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid.
1.4.3 pag. 254).

4.
4.1 Con il proprio ricorso in materia di diritto pubblico Z._________ lamenta
una violazione del diritto e in particolare un diniego di giustizia nella
misura in cui la Corte cantonale non si sarebbe confrontata con le censure
opposte alla perizia della dottoressa C.________, la quale non dispone del
titolo FMH in psichiatria e quindi - a suo avviso -neppure della necessaria
competenza per procedere ad un esame peritale. Il referto sarebbe inoltre
immotivato soprattutto per quanto concerne il presunto miglioramento della
capacità lavorativa e altresì ispirato da considerazioni giuridiche.

L'assicurato sostiene inoltre che l'esigibilità di svolgere un'attività
lavorativa è stata valutata in maniera scorretta, non essendo stato considerato
il contesto psicosociale (instabilità nei rapporti, la situazione penale) e
l'età avanzata. Pure il calcolo del grado di invalidità sarebbe stato eseguito
scorrettamente. Si imporrebbe in particolare una riduzione del 25 % dal reddito
base da invalido per tenere conto delle sue particolarità personali e
professionali. La mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in sede
cantonale, infine, sarebbe del tutto priva di fondamento e pertanto arbitraria.

4.2 Il Tribunale di prime cure dal canto suo ha ritenuto affidabile la perizia
psichiatrica, in quanto allestita conformemente alla giurisprudenza in vigore.
In effetti, malgrado la dottoressa C.________ non disponesse del titolo FMH, e
stesse svolgendo la specializzazione in psichiatria e psicoterapia, ai colloqui
e alla discussione aveva partecipato il dottor B._________, specialista FMH in
psichiatra e direttore del centro peritale per le assicurazioni sociali. La
Corte ha quindi ritenuto l'assicurato abile al lavoro all'85 %, e considerato
esigibile lo svolgimento di un'attività lucrativa malgrado l'età, sessant'anni
al momento della pronuncia della decisione impugnata. Il grado di invalidità è
risultato pari al 32 % (arrotondato).

Infine i primi giudici hanno respinto la domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio ritenendo il ricorso palesemente privo di esito favorevole.

5.
5.1 Le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006 (5a revisione dell'AI: RU 2007
5129) - comprese le modifiche ad esse connesse di altre leggi come quelle della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) -, entrate in vigore il 1° gennaio 2008, sono applicabili nel caso di
specie (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; RSAS 2010 pag. 40 [9C_696/2007
consid. 2.1]).

5.2 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, applicabile per analogia anche in caso di
nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto
d'invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75 segg; 117 V 198
consid. 3a), se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Applicando per analogia i principi giurisprudenziali sviluppati in relazione
all'art. 41 vLAI (soppresso in seguito all'entrata in vigore della LPGA, il 1°
gennaio 2003), validi anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, costituisce
motivo di revisione ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto
suscettibile di influire sul grado di invalidità. Per valutare tali circostanze
occorre confrontare la situazione di fatto esistente al momento della decisione
iniziale di soppressione della rendita - in concreto le decisioni su
opposizione del 20 aprile 2004 e del 5 luglio 2005 - con quella vigente
all'epoca del provvedimento litigioso e meglio all'8 ottobre 2008 (DTF 133 V
108 consid. 4.1 pag. 109; 130 V 343 consid. 3.5.2 pag. 351; 130 V 171 consid.
3.2.2 e 3.2.3, 125 V 368 consid. 2 pag. 369 con riferimento; vedi pure DTF 112
V 371 consid. 2b pag. 372 e 390 consid. 1b). Da parte sua, una decisione di
revisione è ritenuta quale elemento di paragone temporale - nell'ambito di
un'ulteriore procedura di revisione - solo nel caso in cui non si limiti a
confermare il provvedimento originario, ma abbia adeguato il diritto corrente
alla rendita sulla base di una nuova determinazione del grado d'invalidità (DTF
109 V 262 consid. 4a pag. 265; vedi pure DTF 130 V 71 consid. 3.2.3 pag. 75).

Il grado di invalidità si modifica, tra l'altro, non solo in caso di
miglioramento o peggioramento dello stato di salute, ma anche nel caso in cui
esso rimanga invariato, tuttavia si modifichi l'incidenza sulla capacità di
guadagno (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349; 113 V 273 consid. 1a pag. 275).
Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può così
dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di un
valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3 pag. 547 con riferimenti). Va da sé
che in questa evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità, compresi gli
aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segnatamente la
determinazione del reddito con e senza invalidità), possono essere ridefiniti
facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo esame (DTF 130 V 253
consid. 3.4-3.5 pag. 259; 125 V 413 consid. 2d pag. 417; cfr. pure sentenza
citata 9C_696/2007 consid. 5.1). Una revisione non può per contro essere
adottata in caso di diverso apprezzamento medico e/o giuridico di una
fattispecie sostanzialmente rimasta invariata (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.
349 con riferimenti).

5.3 Secondo l' art. 6 LPGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività.

5.4 Per l'art. 7 cpv. 2 LPGA (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008, RU 2007
5129) per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.
Per graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso)
deve disporre di documenti rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti. Il compito del medico consiste infatti nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro, come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quale sforzo si può ancora esigere da un assicurato, tenuto
conto della sua situazione personale (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V
133 consid. 2 pag. 134, 404 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158).

5.5 Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 400 consid.
4b e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e
sentenze ivi citate; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun
diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un
reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC
1968 pag. 434). Da essa possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le
ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami
presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb [I 11/00]).

5.6 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso
in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia [nella misura in
cui questo accertamento si rende necessario, segnatamente per le infermità
congenite]), alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di
un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si
fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che
possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v.
consid. 3.2; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

6.
6.1 In concreto con le decisioni su opposizione del 20 aprile 2004 e del 5
luglio 2005, confermate in sede cantonale e federale, l'UAI ha concluso che
l'assicurato (malgrado il danno alla salute psichico) aveva dimostrato, alla
luce dell'ampio commercio di canapa posto in atto dal 2001 al 2003, di essere
in grado di svolgere un'attività lavorativa e che pertanto non sussisteva
invalidità.

La procedura avviata su richiesta dell'assicurato, tendente all'assegnazione di
una nuova rendita, conclusasi con decisione dell'8 ottobre 2008, confermata dal
Tribunale cantonale, non ha accertato un peggioramento dello stato di salute
(fisico) rispettivamente una riduzione della capacità lavorativa tali da
ammettere un diritto alla rendita e quindi una modifica rilevante della
situazione di fatto. Tale conclusione poggia su un accertamento completo e non
manifestamente errato dei fatti ed è altresì conforme al diritto federale e
pertanto, alla luce dei motivi elencati di seguito, va difesa.

6.2 In primo luogo va evidenziato che la perizia psichiatrica eseguita dalla
dottoressa C.________ e dal dottor B._________ risulta conforme alla
giurisprudenza in materia. In effetti, come correttamente indicato dal
Tribunale di prime cure, non è necessario che il medico incaricato disponga del
titolo FMH, bensì di una specializzazione nel settore interessato (sentenza
9C_218/2008 del 4 marzo 2009 consid. 4.2). La questione è tuttavia irrilevante
in concreto, in quanto il Tribunale cantonale ha accertato, in maniera
vincolante per questa Corte (consid. 2.2), che i colloqui con il peritando, la
discussione e la redazione della perizia sono avvenuti sotto la supervisione
del dottor B._________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Ne
consegue che da questo punto di vista (formale) la perizia va considerata
valida, malgrado la dottoressa C.________ fosse ancora in formazione nella
materia interessata e non disponesse del titolo FMH (sentenza citata 9C_218/
2008 ibidem).

Non risulta inoltre dagli atti che la perizia sia insufficientemente motivata,
né il referto del dottor I.________, psichiatra, che ha visitato l'assicurato
nel dicembre 2007 e che non lo aveva precedentemente in cura, è atto a metterne
in discussione le conclusioni, il cui tenore è stato integralmente confermato
anche dalla dottoressa U.________, psichiatra, medico dell'AI, tramite un
rapporto dettagliato. Del resto il ricorrente non motiva sufficientemente la
censura sollevata, in quanto sostiene che i periti non avrebbero indicato le
ragioni per cui lo stato di salute sarebbe migliorato. In realtà gli esperti
non hanno attestato un miglioramento dello stato di salute (psichico), essendo
stata posta, come in precedenza, una diagnosi psichiatrica (disturbi di
personalità misti, ICD10 F61.0) simile a quella posta tempo addietro dal dottor
L.________. Essi hanno tuttavia concluso che il danno alla salute, come
accertato nella procedura precedente, non incideva sulla capacità lavorativa
dell'assicurato. La motivazione richiesta sarebbe stata in ogni caso
irrilevante, ritenuto che tema del contendere era un eventuale peggioramento
dello stato di salute fisico (accertato ma ritenuto irrilevante), non essendosi
egli mai prevalso, in occasione della nuova domanda di rendita, di un
peggioramento dello stato di salute psichico (Fatti B).

Ne consegue che correttamente la Corte di prime cure ha ritenuto affidabile e
completa la perizia, in quanto redatta conformemente alla giurisprudenza
federale in vigore (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352). Poiché il referto
poteva essere posto alla base del giudizio impugnato, la richiesta principale
di rinvio degli atti, per procedere ad un ulteriore accertamento specialistico
di natura psichiatrica, va respinta.

7.
7.1 A proposito della capacità lavorativa residua di Z._________, il dottor
P.________, reumatologo, ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro a tempo pieno
in un'attività leggera con una limitazione del rendimento del 10-20 % (per
l'inserimento di pause), mentre, come detto, la dottoressa C.________ e il
dottor B._________ non hanno rilevato limitazioni da un punto di vista
psichico. Alla luce di questi dati sono state ritenute ancora esigibili dal
consulente in integrazione attività semplici, leggere e poco qualificate,
segnatamente nel settore industriale. La realizzazione della capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata considerata,
inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni
(sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2). Tale
conclusione, in quanto conforme al diritto federale, va confermata.

Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore
estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri
fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione
della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per
mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid.
4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla
possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla
luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività
di riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

In concreto, secondo l'orientatore professionale, l'assicurato può svolgere
un'ampia gamma di attività, segnatamente in aziende con compiti di produzione,
confezione, imballaggio, assemblaggio, controllo dello stoccaggio e spedizione,
quale autista/fattorino, nella vendita, quale ricezionista, o ausiliario in
ufficio, anche grazie alle competenze dimostrate durante l'attività commerciale
svolta dal 2001 al 2003. La sua capacità lavorativa risulta inoltre ridotta
solo nella misura in cui deve introdurre delle pause che riducono il rendimento
del 10/20 % (si confrontino pure sentenze I 304/06 del 22 gennaio 2007 consid.
4.1 e 4.2, in cui la capacità lavorativa di un assicurato sessantenne con
limitazioni psichiche e fisiche e una riduzione del 30 % è stata considerata
realizzabile, e I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 4.2). Inoltre la sua
situazione non è certo paragonabile a quelle descritte nelle sentenze SVR 2009
IV n. 35 pag. 97 (9C_437/2008 del 19 marzo 2009), I 392/02 del 23 ottobre 2003,
e I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c, in cui è stata ammessa l'impossibilità
di realizzare economicamente la capacità lavorativa residua.

Infine va evidenziato che il calcolo del reddito da invalido (e quindi del
grado di invalidità) eseguito dalla Corte cantonale è conforme al diritto
federale. I primi giudici hanno infatti correttamente ridotto del 9.66 %
(procedimento omesso dall'amministrazione) il reddito base da invalido per
tenere conto del fatto che il guadagno (senza invalidità) effettivamente
conseguito era considerevolmente inferiore, di circa il 15 %, alla media usuale
nel settore (DTF 135 V 297; 134 V 322 consid. 4 pag. 325). Inoltre hanno
apportato una riduzione del 20 % su questo importo base per tenere conto delle
particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75).

Del resto il calcolo alternativo proposto dal ricorrente appare confuso, di
difficile comprensione e pertanto la censura risulta insufficientemente
motivata.

7.2 Neppure la riduzione del 20 % apportata dall'amministrazione e confermata
dal Tribunale di prime cure appare censurabile, essendo sufficientemente
motivata e non manifestamente insostenibile.
La misura della riduzione costituisce infatti una questione di apprezzamento,
che esula dal potere d'esame del Tribunale federale, eccezion fatta per il caso
in cui il ricorrente adduce che il Tribunale cantonale avrebbe esercitato
abusivamente il proprio potere di apprezzamento e quindi violato il diritto
federale tramite un eccesso o un difetto nell'esercizio di tale potere (RSAS
2009 pag. 136 [9C_382/2007 consid. 4.1] e sentenza 9C_721/2008 del 14 ottobre
2008 consid. 1.3.2). In concreto ciò non è avvenuto essendosi l'assicurato
limitato ad asserire che la Corte cantonale e l'amministrazione avrebbero
dovuto riconoscere la riduzione massima. Del resto pur considerando la
riduzione massima l'assicurato non avrebbe raggiunto il grado minimo previsto
del 40 %.

Ne consegue che pure la richiesta subordinata di concedere all'assicurato una
rendita di invalidità del 40 % dev'essere respinta.

8.
Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che l'istanza precedente
ha attentamente e diligentemente valutato gli atti medici all'inserto e
concluso che lo stato di salute dell'assicurato non si è notevolmente
modificato dal momento che è stata attestata una capacità lavorativa residua
dell'85 % in attività leggere sostitutive, che non giustifica l'attribuzione di
una rendita di invalidità.

Di conseguenza il ricorso in materia di diritto pubblico va respinto nel
merito.

9.
9.1 L'assicurato contesta quindi il rifiuto da parte del Tribunale cantonale
delle assicurazioni di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria,
adducendo che la decisione è arbitraria, avendo il Tribunale dichiarato il
gravame privo di esito favorevole dopo aver redatto una sentenza di ben
quarantaquattro pagine.

Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio (art. 9 Cost.) non si realizza già
qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o
addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la
pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che
appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito -
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto
concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei
fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e
la portata di un un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener
conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito
della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto
con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9).

Una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che
dispone dei mezzi necessari per presentarla non accetterebbe, dopo ragionevole
riflessione, il rischio di farlo rispettivamente di portarla avanti (DTF 129 I
129 consid. 2.3.1 pag. 135; 128 I 225 consid. 2.5.3 pag. 236 con riferimenti).

9.2 In concreto la decisione impugnata va senz'altro annullata, in quanto
risulta in aperto contrasto con la situazione reale e manifestamente inesatta.
Se, da un lato, la causa fosse stata effettivamente sprovvista di qualsiasi
esito favorevole, non sarebbe stato necessario redigere una sentenza di ben 44
pagine. Dall'altro la causa poneva senz'altro numerose questioni di non
immediata soluzione, pertanto la presentazione di un ricorso non risultava per
nulla irragionevole.

Visto quanto sopra su questo tema il ricorso in materia di diritto pubblico è
accolto e l'assicurato è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
grauito patrocino in sede cantonale. L'incarto è rinviato alla Corte cantonale
affinché esegua il provvedimento.

10.

10.1 L'assicurato chiede infine di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio pure in sede federale.

Il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato di
bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di
possibilità di esito favorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi
(art. 64 cpv. 1 LTF). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere
questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del
Tribunale medesimo (art. 64 cpv. 2 LTF). Quando la parte sia più tardi in grado
di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la cassa del Tribunale (art. 64
cpv. 4 LTF).

10.2 Alla luce del certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria
gratuita prodotto in sede cantonale, richiamato agli atti dall'interessato, il
suo stato di bisogno è pacifico, in quanto egli beneficia dell'assistenza
pubblica. Per il resto, considerato che il gravame non appariva privo di esito
favorevole e che non si poteva pretendere che il richiedente difendesse i suoi
interessi senza l'ausilio di un patrocinatore qualificato, la domanda può
essere accolta (art. 64 LTF). L'insorgente viene comunque avvisato che qualora
la sua situazione finanziaria dovesse migliorare, egli sarà tenuto a risarcire
la cassa del Tribunale, così come prescritto dall'art. 64 cpv. 4 LTF.

11.

11.1 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il
ricorrente, soccombente nella sua domanda principale intesa al riconoscimento
di prestazioni dell'assicurazione invalidità, dovrebbe quindi sopportare la
maggior parte delle spese; le stesse sono per il momento assunte, a titolo di
assistenza giudiziaria gratuita, dalla Cassa del Tribunale federale.

Nella misura in cui invece il ricorrente chiede il beneficio dell'assistenza
giudiziaria per la sede cantonale, egli vince la causa. Le spese non possono
tuttavia essere poste a carico dell'amministrazione opponente, non interessata
alla questione. Trattandosi di una lite concernente l'assistenza giudiziaria,
esse neppure possono essere messe a carico del Cantone (sentenza 8C_140/2007
del 21 aprile 2008 consid. 9; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas
Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2007, no. 52 all'art. 66 e
giurisprudenza citata).

11.2 In quanto parzialmente vittorioso in causa Z._________, rappresentato da
un legale, ha diritto ad un'indennità di parte ridotta, che sarà posta a carico
del Cantone Ticino (art. 68 cpv. 1 LTF). La sua istanza tendente al
riconoscimento del gratuito patrocinio è in tale misura priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In parziale accoglimento del ricorso le cifre 2 e 3 del dispositivo del
giudizio cantonale del 15 ottobre 2009 sono annullate. Z._________ è posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la sede
cantonale. L'incarto è rinviato al Tribunale delle assicurazioni del Canton
Ticino per l'esecuzione. Per il resto il ricorso è respinto.

2.
Nella misura in cui la domanda non è priva di oggetto, al ricorrente viene
concessa l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede federale.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e per il
momento assunte dalla Cassa del Tribunale.

4.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 500.- a
titolo di ripetibili della sede federale.

5.
L'avvocato Fulvio Pezzati, Lugano, viene designato patrocinatore del ricorrente
per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del Tribunale gli
verserà un'indennità di fr. 2'000.-.

6.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 agosto 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti