Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 912/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_912/2009 {T 0/2}

Sentenza dell'8 luglio 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Seiler,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
D.________, patrocinata dallo Studio legale Sergio Sciuchetti,
ricorrente,

contro

Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale, 6501
Bellinzona, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
opponente.

Oggetto
Previdenza professionale (sovrindennizzo),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 28 settembre 2009.

Fatti:

A.
D.________ lavora a tempo parziale (attualmente al 25 %) quale ausiliaria di
pulizie presso l'Ospedale X.________ e, in quanto tale, è assicurata, tramite
il datore di lavoro, presso il Fondo di previdenza per il personale dell'Ente
Ospedaliero Cantonale.

Per le conseguenze di un infortunio occorsole il 4 maggio 2001 l'assicurata si
è annunciata all'assicurazione per l'invalidità. Dopo un periodo di
osservazione professionale, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, ritenendola
incapace al lavoro nella misura del 75 % nella sua professione abituale ma
abile al 75 % in attività sostitutive che non comportassero movimenti monotoni
con l'avambraccio o la mano destra, in particolare quelli in rotazione, ed
evitassero l'uso di strumenti vibranti, rispettivamente contundenti, l'ingaggio
sotto sforzo nella presa di oggetti dal peso superiore a 1 kg e la
manipolazione di oggetti fragili, le ha riconosciuto il diritto a una rendita
intera dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e a una mezza rendita dal 1°
gennaio 2007 sulla base di un reddito senza invalidità di fr. 56'819.-, di un
reddito da invalida di fr. 28'281.- e conseguentemente di un grado d'invalidità
del 50 % (decisioni dell'11 settembre e del 13 ottobre 2008). Inoltre
l'assicuratore infortuni, Helsana Assicurazioni SA, dopo avere assunto il caso
e avere versato le indennità giornaliere, ha ugualmente assegnato
all'interessata una mezza rendita dal 1° aprile 2007 stante un grado
d'invalidità del 50 % (decisione del 25 settembre 2008).

Per parte sua, richiesto dall'assicurata, l'istituto di previdenza ha rifiutato
il versamento di una rendita del secondo pilastro in quanto la somma delle
rendite AI e LAINF originava un caso di sovrindennizzo.

B.
D.________ ha convenuto il Fondo di previdenza dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di condannare l'istituto
al versamento di una rendita d'invalidità del secondo pilastro di fr. 949.-
mensili dal 1° aprile 2007 (petizione del 3 dicembre 2008 [timbro postale]).
Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale ha respinto la petizione
(pronuncia del 28 settembre 2009). In particolare, il Tribunale cantonale ha
accertato l'esistenza di una situazione di sovrindennizzo poiché, senza la
prestazione LPP, la somma tra la rendita AI di fr. 8'604.-, la rendita LAINF di
fr. 22'728.- e un reddito ragionevolmente esigibile di fr. 28'281.-
(corrispondente al reddito da invalida fissato dall'Ufficio AI), pari a fr.
59'613.-, superava sia il 90 % (fr. 51'137.-) del guadagno presumibilmente
perso (corrispondente al reddito senza invalidità di fr. 56'819.-), per la
parte obbligatoria, sia il 100 % (fr. 56'819.-) del salario annuo lordo che
l'assicurata avrebbe realizzato senza il danno alla salute, per la parte
sovraobbligatoria.

C.
L'interessata ha presentato ricorso in materia di diritto publico al Tribunale
federale, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del
giudizio cantonale e la condanna del Fondo al pagamento di una rendita
d'invalidità LPP di fr. 949.- mensili a partire dal 1° aprile 2007; in via
subordinata domanda l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli
atti alla precedente istanza per nuova decisione.

Il Fondo di previdenza propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali non si è determinato.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è il rifiuto dell'opponente che non intende versare una
rendita d'invalidità del secondo pilastro a causa di sovrindennizzo. In questo
contesto, controversa è la presa in considerazione, per il calcolo del
sovrindennizzo, del reddito ipotetico computabile a titolo di reddito
presumibilmente realizzabile.

2.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tuttavia, esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; non è per contro tenuto a vagliare, come
lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II
249 consid. 1.4.1 pag. 254). Per il resto, fonda la sua sentenza sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da
questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF).

3.
3.1 Il giudizio impugnato ha correttamente esposto le disposizioni di legge
applicabili a partire dal 1° gennaio 2005 per impedire indebiti profitti
dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (art.
34a cpv. 1 LPP [in vigore dal 1° gennaio 2003] in relazione con l'art. 24 OPP
2). A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non
senza però ricordare che per l'art. 24 cpv. 1 OPP 2 l'istituto di previdenza
può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura
in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 % del guadagno
presumibilmente perso dall'assicurato, mentre secondo l'art. 24 cpv. 2 seconda
frase OPP 2 per stabilire l'esistenza di una situazione di sovrindennizzo sono
considerati redditi conteggiabili non soltanto il reddito proveniente
dall'esercizio di una attività lucrativa, ma anche - contrariamente alla
giurisprudenza resa sotto l'imperio del disposto in vigore fino al 31 dicembre
2004 (v. DTF 123 V 88 consid. 4 pag. 94) - il reddito o il reddito sostitutivo
che può presumibilmente essere ancora realizzato dall'assicurato (cfr. pure
sentenza 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid. 2.1, riassunta in RSAS 2009
pag. 144).

3.2 All'art. 22 del suo regolamento, l'opponente ha fissato - legittimamente
(art. 6 e 49 cpv. 2 LPP; SVR 2000 BVG n. 6 pag. 31 [B 56/98]) e in maniera
maggiormente favorevole per i suoi assicurati - il limite di sovrindennizzo
delle prestazioni d'invalidità o per superstiti al 100 % del salario annuo
lordo, aumentato da eventuali assegni per figli, che l'assicurato avrebbe
realizzato se fosse rimasto in attività.

4.
4.1 Tra primo (assicurazione per l'invalidità) e secondo (previdenza
professionale) pilastro vi è un nesso funzionale che permette, da un lato, di
garantire un coordinamento materiale esteso e, dall'altro, di liberare nel
limite del possibile gli organi della previdenza professionale obbligatoria
dalla messa in atto di accertamenti dispendiosi sulle condizioni, l'estensione
e l'inizio del diritto a prestazioni d'invalidità del secondo pilastro. Come
per il reddito senza invalidità e il guadagno presumibilmente perso, vi è di
principio congruenza tra reddito da invalido e reddito che può ancora essere
presumibilmente conseguito ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 in fine OPP 2. Questo
principio di congruenza ha quale conseguenza la presunzione che il reddito da
invalido determinato dagli organi AI corrisponde al reddito che l'assicurato
invalido potrebbe ancora presumibilmente realizzare (DTF 134 V 64 consid. 4.1.2
e 4.1.3 pag. 70).

4.2 Così facendo, il Tribunale federale non ha però ignorato che il reddito da
invalido stabilito dagli organi AI è fissato in funzione di un mercato del
lavoro equilibrato (art. 16 LPGA) e non in funzione delle offerte di lavoro che
sono effettivamente a disposizione dell'assicurato parzialmente invalido, in
presenza di una congiuntura eventualmente sfavorevole. Il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe ancora presumibilmente realizzare ai sensi
dell'art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP 2 è invece fondato sul principio
dell'esigibilità e impone che sia preso in considerazione l'insieme delle
circostanze oggettive e soggettive del caso particolare, ciò valendo anche per
il mercato del lavoro. Il termine "soggettivo" non significa però che ad essere
determinante in relazione a ciò che può essere ancora ragionevolmente preteso
sia l'apprezzamento soggettivo dell'interessato. Al contrario, le circostanze
soggettive e le possibilità effettivamente offerte all'assicurato in causa sul
mercato del lavoro devono essere valutate in maniera oggettiva. Di conseguenza,
l'istituto di previdenza che intende ridurre le prestazioni d'invalidità del
regime obbligatorio deve preliminarmente sentire l'assicurato in merito alle
circostanze personali e alla sua posizione concreta sul mercato del lavoro
suscettibili di ostacolarlo o di rendergli impossibile il conseguimento di un
reddito residuo equivalente al reddito da invalido determinato
dall'assicurazione per l'invalidità. Le circostanze soggettive che vanno prese
in considerazione sotto l'aspetto dell'esigibilità sono tutte quelle
particolarità che, da un punto di vista oggettivo, rivestono un'importanza
determinante per le possibilità effettive dell'assicurato interessato di
trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul corrispondente e concreto
mercato del lavoro. Dal profilo procedurale, al diritto di essere sentito
dell'assicurato si contrappone un suo obbligo di collaborazione. Nella
procedura di sovrindennizzo, spetta a lui allegare, motivare e offrire, nel
limite del possibile, prove - segnatamente dimostrando di avere effettuato lege
artis (v. sentenza 9C_835/2007 del 28 aprile 2008 consid. 5.3 in fine) delle
ricerche di lavoro infruttuose - relative alle circostanze personali e alle
possibilità effettive sul mercato del lavoro che gli impedirebbero di
realizzare un reddito residuo equivalente al reddito da invalido (DTF 134 V 64
consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 71; cfr. pure sentenza 9C_419/2009 del 3 novembre
2009 consid. 3.2).

5.
5.1 Quale reddito presumibilmente realizzabile ai sensi dell'art. 24 cpv. 2
seconda frase OPP 2, l'autorità giudiziaria cantonale ha preso in
considerazione l'importo di fr. 28'281.-, corrispondente al reddito da invalida
fissato dall'Ufficio AI per il 2006. Questo importo era stato determinato dagli
organi AI dopo avere preso atto degli esiti dell'accertamento professionale e
del fatto che l'assicurata era stata ritenuta abile a svolgere, con un
rendimento medio di circa il 75 %, lavori manuali non qualificati leggeri e
rispettosi delle controindicazioni mediche (v. sopra, Fatti A) nel settore del
commercio-vendita (come venditrice non qualificata in negozi, distributori di
benzina o chioschi) come pure nel settore industriale, e dopo avere posto a
fondamento della decisione un reddito base da invalida di fr. 50'277.-
(stabilito sulla base della tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari), ridotto del 25 % per tenere conto delle particolarità personali e
professionali del caso (genere d'attività, grado di formazione e nazionalità;
cfr. DTF 126 V 75). I primi giudici hanno così, sulla base degli atti,
accertato che a causa delle scarse competenze scolastiche e delle insufficienti
conoscenze scritte in italiano, l'AI aveva escluso lavori in ambito
amministrativo come pure una formazione con frequenza scolastica. Quanto al
fatto che l'assicurata avesse trasmesso una ventina tra domande - per altro
solo parzialmente prodotte agli atti - e risposte infruttuose di lavoro, gli
stessi giudici hanno osservato che l'esito negativo non era riconducibile alle
condizioni di salute dell'assicurata, bensì, come espressamente indicato dalle
ditte che avevano risposto, al fatto che al momento gli effettivi erano al
completo.

5.2 Per parte sua, la ricorrente contesta questa valutazione e rimprovera alla
Corte cantonale di arbitrariamente non avere considerato tutte le circostanze
rilevanti del caso di specie, rispettivamente di avere interpretato la
fattispecie in violazione dell'art. 24 OPP 2. Rievocando la propria situazione
personale e valetudinaria come pure l'esito negativo delle ricerche di lavoro,
l'insorgente ritiene di non disporre di alcuna concreta possibilità di reperire
un'attività al 75 % sul reale mercato del lavoro. Osserva come l'accenno, da
parte dei potenziali datori di lavoro interpellati che hanno risposto, alla
completezza dell'organico fosse in realtà una mera risposta di circostanza,
essendo difficilmente sostenibile che gli stessi rispondessero negativamente
facendo riferimento alle sue limitazioni funzionali. Ad ogni modo, l'esito
negativo dimostrerebbe, per la ricorrente, l'impossibilità di trovare
un'attività confacente alla sua situazione personale sul reale mercato del
lavoro. Ritenendo di già mettere a frutto la propria residua capacità
lavorativa nella misura in cui continua a lavorare al 25 % nella precedente
attività, si oppone a una ripresa del reddito da invalida quale reddito
presumibilmente realizzabile per il calcolo del sovrindennizzo.

5.3 Dalla giurisprudenza precedentemente esposta si evince che l'istituto di
previdenza - oppure, in caso di controversia giudiziaria, il giudice - chiamato
a esaminare se la prestazione d'invalidità della previdenza obbligatoria per
un'invalidità parziale determini una situazione di sovrindennizzo può partire
dalla presunzione che il reddito presumibilmente realizzabile (art. 24 cpv. 2
seconda frase OPP 2) corrisponde al reddito da invalido fissato dagli organi
dell'AI.

5.4 Nel tentativo di ribaltare questa presunzione, la ricorrente sostiene che
il risultato delle ricerche di lavoro come pure l'esperienza generale della
vita imporrebbero di concludere che nel concreto mercato del lavoro ticinese
non vi sarebbero reali possibilità di reperire e conservare nel tempo
un'attività lavorativa per una persona di 47 anni, di nazionalità X.________,
senza formazione né scolastica né professionale, con importanti limitazioni
funzionali alla mano e al braccio destri, inabile (recte: abile) al lavoro al
75 % solo in attività leggere rispettose dei limiti suindicati.
5.4.1 Prima di rispondere a questo argomento occorre premettere che (anche)
nella procedura AI, gli organi preposti non possono comunque basarsi, per
verificare se la persona interessata sfrutta la sua capacità lavorativa
residua, su possibilità di lavoro irrealistiche, quale l'esercizio di
un'attività che ponga condizioni talmente restrittive da doverla ritenere
praticamente inesistente sul mercato generale del lavoro oppure che richieda
delle concessioni irrealistiche da parte del datore di lavoro (cfr. sentenza
citata 9C_673/2007 consid. 4.3). A ciò si aggiunge che nel caso concreto gli
organi AI, nel stabilire l'ambito di attività ragionevolmente esigibile in un
mercato equilibrato del lavoro e nel determinare il reddito da invalido, hanno
già ampiamente tenuto conto delle particolarità personali del caso concreto. Da
un lato infatti, per quanto accertato in maniera vincolante dalla Corte
cantonale, hanno escluso l'esigibilità di lavori amministrativi a causa della
carente formazione e delle carenti conoscenze linguistiche scritte; dall'altro
hanno operato la deduzione massima consentita (DTF 126 V 75) del 25 % sul
reddito base da invalida in considerazione di questi aspetti come pure del
genere di attività esigibile (leggera, non vibrante, non monotona, non di
precisione e a tempo parziale).
5.4.2 D'altronde, nell'ambito del sovrindennizzo l'esame non deve più vertere
sull'esigibilità della capacità residua di lavoro o sul carattere realistico
della sua messa a profitto sul piano economico, bensì deve limitarsi alla
questione se il mercato del lavoro entrante concretamente in linea di
considerazione per l'assicurato contempli dei posti di lavoro adatti alla sua
situazione (Markus Moser/Hans-Ulrich Stauffer, Die Überentschädigungskürzung
berufsvorsorgerechtlicher Leistungen im Lichte der Rechtsprechung, in RSAS 2008
pag. 91 segg. pag. 105 e Bemerkungen zu BGE 134 V 64, in AJP 2008 pag. 619
segg., pag. 621).
5.4.3 Per il resto, sebbene la conclusione tratta dai primi giudici dalle
reazioni (tacite o espresse) dei potenziali datori di lavoro, che avevano
risposto negativamente perché il loro personale era al completo, possa
effettivamente apparire discutibile per la valutazione delle possibilità
effettive sul mercato del lavoro che permetterebbero alla ricorrente di
realizzare un reddito residuo equivalente al reddito da invalido, salta subito
all'occhio - consentendo di completare i fatti d'ufficio (art. 105 cpv. 2 LTF;
Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 62 all'art. 105 LTF) - che
le ricerche d'impiego - indicate dal patrocinatore dell'assicurata dinanzi al
Tribunale cantonale - non sono state effettuate lege artis perché non sono
state estese all'integralità del - già ristretto a causa della situazione
valetudinaria e personale dell'interessata - mercato del lavoro entrante in
linea di considerazione nel caso di specie (cfr. SVR 2009 BVG n. 14 pag. 47
consid. 5.1.3 in fine [B 10/07] e sentenza citata 9C_835/2007 consid. 5.3),
bensì si sono concentrate sul solo settore industriale, dove l'assicurata si è
proposta quale operaia, ad esclusione del settore del commercio e della vendita
per il quale tuttavia ella era ugualmente stata dichiarata abile al lavoro
nella misura del 75 %. Così, sebbene il periodo di accertamento professionale
ne avesse messo in evidenza l'esigibilità, non risulta che la ricorrente abbia
messo in atto ricerche di lavoro come venditrice non qualificata in negozi,
distributori di benzina o chioschi. Questa ricerca a senso unico,
verosimilmente motivata dal fatto che l'attività di vendita era quella alla
quale l'assicurata era meno interessata (cfr. rapporto 14 febbraio 2008 del
Centro d'accertamento professionale), non è di conseguenza atta a dimostrare
l'esistenza di circostanze personali e di una situazione effettiva sul mercato
del lavoro che le impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente al
reddito da invalida.
5.4.4 Emblematico è pure l'atteggiamento palesato dalla ricorrente nei
confronti dell'assicurazione disoccupazione, così come emerge dagli atti, a
complemento (art. 105 cpv. 2 LTF) e conferma della valutazione dei primi
giudici.

Da un assicurato parzialmente invalido, che percepisce prestazioni d'invalidità
e che in linea di principio è collocabile ai sensi della legislazione contro la
disoccupazione (cfr. Moser/Stauffer, op. cit., AJP, pag. 621, in cui si ricorda
che una capacità residua del 20 % configura il limite minimo per l'idoneità al
collocamento ai sensi dell'art. 15 LADI), si può pretendere - come corollario
dell'obbligo di ridurre il danno - che si adoperi debitamente per trovare un
lavoro confacente alla sua situazione valetudinaria e si annunci
all'assicurazione contro la disoccupazione in vista del suo collocamento e
della riscossione di indennità di disoccupazione (Stefan Hofer, Überlegungen
zum revidierten Art. 24 Abs. 2 BVV 2, in HAVE 2005, pag. 167 segg., pag. 170;
cfr. a questo riguardo pure Ueli Kieser, Zumutbares Resterwerbseinkommen in der
beruflichen Vorsorge, in AJP 2005, pag. 226 segg., pag. 229). Ora, risulta
dagli atti di causa che la Cassa di disoccupazione Unia ha negato il diritto a
prestazioni poiché l'interessata, nella sua disponibilità al collocamento del
25 %, svolgendo già un'attività professionale (di pari grado) presso l'Ospedale
X.________ non avrebbe subito una perdita computabile. Anche questa
circostanza, che mal si concilia con l'accertamento (seppur successivo) di una
capacità lavorativa residua del 75 % in attività sostitutive leggere e con
l'obbligo di ridurre il danno, non osta al computo di un reddito
presumibilmente realizzabile nella misura operata dalla Corte cantonale.

5.5 Le ulteriori censure ricorsuali sono prive di rilievo o comunque
(manifestamente) infondate.
5.5.1 Il fatto che con l'assunzione di un'occupazione sostitutiva al 75 % la
ricorrente perderebbe giocoforza l'attuale attività al 25 % nel settore
pubblico, oltre che per le considerazioni già espresse in precedenza, non è di
alcun rilievo per il calcolo del sovrindennizzo. Nel prescrivere il computo di
un reddito che può presumibilmente essere ancora conseguito, l'art. 24 cpv. 2
seconda frase OPP 2 intende equiparare finanziariamente quegli assicurati
parzialmente invalidi che non sfruttano in maniera ragionevolmente esigibile la
loro capacità lavorativa residua a quelli che invece, in ossequio all'obbligo
di ridurre il danno, realizzano effettivamente il reddito da invalido esigibile
(DTF 134 V 64 consid. 4.1.1 pag. 69 con riferimento al Bollettino, edito
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, della previdenza
professionale n. 75 del 6 luglio 2004). Se pertanto, come si avvera in
concreto, l'assicurata non sfrutta in maniera ragionevolmente esigibile la sua
capacità residua, è a giusta ragione che il calcolo del sovrindennizzo tenga
unicamente conto del reddito presumibilmente realizzabile che in concreto
coincide con il reddito da invalida stabilito dall'AI. Ed è quanto ha
correttamente fatto la Corte cantonale. La perdita del reddito attuale
conseguito nell'attività di ausiliaria di pulizie esercitata al 25 % non
avrebbe pertanto nessuna incidenza sul calcolo del sovrindennizzo che ha -
giustamente - già fatto astrazione di questo elemento di reddito (cfr. sopra,
Fatti B).
5.5.2 Impropriamente la ricorrente si richiama infine a un parere espresso in
dottrina per affermare che la sua "capacità di reddito da invalido residua
teorica (sic)", risultante dalla differenza tra il reddito da invalida
stabilito dall'AI e il reddito conseguito nell'attività di ausiliaria di
pulizie al 25 % (fr. 28'281.- ./. 14'204.75 = fr. 14'076.25), non potrebbe
essere computata nel calcolo del sovrindennizzo essendo pari nemmeno al 25 %
del reddito senza invalidità di fr. 56'819.-, anch'esso stabilito dall'AI.

Sennonché il richiamo non solo non è pertinente, ma è anche sbagliato. La tesi
dottrinale richiamata dall'insorgente riguarda il tema di sapere fino a che
punto sia possibile computare, come reddito presumibilmente ancora
realizzabile, una capacità lavorativa residua di basso grado, ritenuto che
normalmente, a livello pratico, una capacità residua inferiore al 20-30 % è
difficilmente valorizzabile (Felix Schmid/Martin Würmli, Das mutmassliche
Erwerbseinkommen nach Art. 24 BVV 2, in AJP 2008, pag. 719 segg., pag. 720;
Moser/Stauffer, op. cit., AJP, pag. 621 in fine). Orbene, il Tribunale federale
non ha ancora dovuto pronunciarsi sul tema e non deve farlo nemmeno in questa
sede perché il tasso di capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile è
stato fissato, per quanto esposto in precedenza, al 75 %; ciò che rende privo
di rilievo l'esame della questione. Contrariamente a quanto sembra sostenere
l'interessata, non è infatti la differenza tra il reddito da invalida e il
reddito effettivamente conseguito a determinare, secondo la dottrina esposta,
se si possa o meno, per il calcolo del sovrindennizzo, prescindere dal computo
di un reddito presumibilmente realizzabile, bensì, se del caso, unicamente
l'esiguità del tasso di capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile.
Ciò che però non è manifestamente il caso.

5.6 Per quanto precede, la giurisdizione cantonale non ha misconosciuto la
nozione di reddito presumibilmente realizzabile ai sensi dell'art. 24 cpv. 2
seconda frase OPP 2, né la ricorrente ha fatto valere argomenti che imponevano
di scostarsi dall'importo di fr. 28'281.- ritenuto dai primi giudici come
reddito presumibilmente realizzabile o comunque di disporre ulteriori
accertamenti. Per il resto, l'insorgente non mette in discussione gli altri
elementi di calcolo del sovrindennizzo effettuato dall'autorità giudiziaria
cantonale, motivo per cui non occorre esaminarli ulteriormente. Il ricorso si
dimostra pertanto infondato.

6.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano per
contro ripetibili, la resistente essendo qualificabile quale organizzazione
incaricata di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 128 V 323
consid. 1a con riferimenti).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 luglio 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti