Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 837/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_837/2009 {T 0/2}

Sentenza del 23 giugno 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
O.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 agosto 2009.

Fatti:

A.
O.________, nato nel 1973, attivo nel settore del giardinaggio, il 4 aprile
2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando le conseguenze di
un infortunio occorsogli il 21 luglio 2006.

Esperiti gli accertamenti del caso e richiamato l'incarto dell'assicuratore
infortuni, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha ritenuto non più esigibile
la professione abituale, mentre ha attestato - dal mese di novembre 2007 - una
capacità lavorativa residua del 50 % in attività sostitutive (medio-)leggere.
Accertato un tasso d'invalidità residua del 47 % sulla base di un reddito da
valido di fr. 48'922 e di un reddito da invalido di fr. 26'163.- (ricavato
dalla tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
dell'Ufficio federale di statistica [ISS 2006, valore totale mediano, livello
di esigenze 4, uomini] dopo deduzione del 13 % per tenere conto delle
particolarità personali e professionali del caso e del 50 % per incapacità
lavorativa residua), l'UAI ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera
d'invalidità dal 1° luglio 2007 e un quarto di rendita dal 1° marzo 2008
(decisioni del 26 febbraio 2009).

B.
Contestando l'accertamento del reddito da invalido operato
dall'amministrazione, O.________ si è aggravato al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto il riconoscimento di
(almeno) una mezza rendita in luogo del quarto di prestazione assegnatagli
dall'UAI. Per pronuncia del 26 agosto 2009 la Corte cantonale, statuendo per
giudice unico, ha respinto il gravame e confermato in sostanza l'operato
dell'amministrazione. Riconosciuta nella misura del 15 % la deduzione sociale
per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso, il
primo giudice ha stabilito un reddito da invalido di fr. 25'570.- che
contrapposto a quello senza invalidità, incontestato, di fr. 48'922.- lo ha
portato ad accertare un grado d'invalidità del 48% (anni di riferimento: 2007 e
2008).

C.
L'assicurato presenta ricorso al Tribunale federale, al quale ribadisce
sostanzialmente le richieste di primo grado; in subordine domanda il rinvio
degli atti all'istanza precedente per nuova pronuncia.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tuttavia, esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; esso non è per contro tenuto a vagliare,
come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che
si pongono, se quest'ultime non sono (più) presentate nella sede federale (DTF
133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Per il resto, fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da
questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e
l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il metodo ordinario di
confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di
assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del
medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; 115 V 133 consid. 2;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza
tuttavia ricordare che in caso di assegnazione retroattiva di una rendita
scalare, come in concreto, la data di modifica del diritto dev'essere stabilita
conformemente all'art. 88a OAI (v. pure DTF 109 V 125) e non senza ribadire che
se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media (tale limite essendo stato
fissato al 5 %: DTF 135 V 297) dello specifico settore economico (RtiD II-2009
II pag. 194 [9C_83/2008]) senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede a un parallelismo dei due redditi di paragone (ma soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5 %: DTF 135 V 297), che può avvenire a
livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure
ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del
valore statistico (DTF 134 V 322).

3.
Controverso è il diritto del ricorrente ad una mezza rendita d'invalidità in
luogo del quarto di prestazione riconosciutogli dalle istanze precedenti.
Pacifico e conforme agli atti è l'accertamento dell'incapacità lavorativa
residua del 50% in attività sostitutive (medio-)leggere dal novembre 2007.
Incontestato - come già in sede cantonale - è inoltre pure il reddito senza
invalidità constatato dall'amministrazione e quantificato in fr. 48'922.-.
Litigiosa permane per contro la determinazione del reddito da invalido.

3.1 In sostanza, mentre il Tribunale cantonale ha rifiutato di applicare
un'ulteriore deduzione sul reddito base da invalido per tenere conto di una
(invocata, ma denegata) differenza salariale tra il reddito effettivamente
percepito dall'interessato prima del danno alla salute e la media nazionale
usuale nel settore, l'insorgente sostiene che la differenza tra questi due
salari sarebbe di almeno il 9.4 % e imporrebbe l'adeguamento di tale reddito.
Il motivo di questa divergenza di opinioni risiede nel fatto che, mentre la
Corte cantonale nel valutare se procedere a un parallelismo dei redditi (DTF
135 V 297; 134 V 322 consid. 4 pag. 325) ha contrapposto al salario
concretamente realizzato (fr. 48'922.-) il dato (inferiore: fr. 43'394.-)
statistico valido per le attività semplici e ripetitive (livello di esigenze 4)
nel settore dell'ortofloricoltura (v. ISS, TA1, cifra 01), per il ricorrente,
che si appella all'esperienza maturata e alla formazione empirica acquisita
negli anni, al salario effettivamente conseguito andrebbe contrapposto quello
valido sempre in detto settore, ma per attività con conoscenze professionali
specializzate (livello di esigenze 3). In questo modo, continua l'insorgente,
la differenza tra i due salari raggiungerebbe il 10 % circa e il grado
d'invalidità, superiore al 49.5 %, giustificherebbe l'erogazione di una mezza
rendita.

3.2 Secondo giurisprudenza, le regole legali e giurisprudenziali relative al
modo di effettuare il confronto dei redditi sono questioni di diritto (DTF 130
V 343 consid. 3.4 pag. 348; 128 V 29 consid. 1 pag. 30). In quest'ottica, la
determinazione del reddito da invalido rappresenta un accertamento di fatto
nella misura in cui si fonda su un apprezzamento concreto delle prove;
costituisce per contro una questione di diritto, liberamente esaminabile, se si
fonda sull'esperienza generale della vita. Quest'ultima ipotesi si realizza
segnatamente in relazione alla domanda se debbano applicarsi i salari
statistici dell'ISS e, in tal caso, quale tabella utilizzare all'interno
dell'ISS (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399). Lo stesso dicasi in merito alla
scelta del livello di esigenze (1, 2, 3 o 4) applicabile al caso di specie (SVR
2008 IV n. 4 pag. 9 [I 732/06 consid. 4.2.2]) come pure del settore economico e
del valore totale da prendere in considerazione (sentenze 9C_290/2009 del 25
settembre 2009 consid. 3.3.1 e 9C_678/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 3.2).
Per contro, l'applicazione delle singole cifre riportate nelle tabelle
determinanti dell'ISS è un accertamento di fatto, che come tale è solo
limitatamente riesaminabile.

3.3 Ciò premesso, la decisione dell'istanza precedente di considerare, ai fini
di un ipotetico parallelismo dei redditi, il valore statistico applicabile ad
attività semplici e ripetitive nel settore dell'ortofloricoltura è liberamente
riesaminabile dal Tribunale federale.

3.4 Contrariamente alle allegazioni ricorsuali, il riferimento al livello di
esigenze 4 per verificare l'esistenza dei presupposti per procedere a un
parallelismo dei redditi è condivisibile alla luce degli accertamenti -
vincolanti - di fatto operati dall'istanza precedente. Da essi risulta che
l'assicurato ha svolto in P.________ unicamente 4 anni di scuola elementare e 2
anni di scuola media e non è in possesso di alcun attestato (federale) di
capacità quale giardiniere. Anche se dovesse avere esercitato l'attività in
parola per 8-9 anni, come riferito in sede LAINF, ma (stranamente) mancato di
indicare sul curriculum vitae trasmesso all'UAI, ciò non basta a modificare il
giudizio. È vero che un'esperienza pluriennale non è trascurabile (cfr. ad
esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 246/02 del 7
novembre 2003 consid. 8.2.2). Nondimeno va considerato che oggigiorno
praticamente in ogni settore professionale vengono richiesti un diploma o
comunque delle formazioni e dei perfezionamenti (cfr. sentenza I 734/06 dell'8
ottobre 2007 consid. 5.2). Di questo aspetto sembra del resto tenere conto
anche il testo tedesco dell'ISS che, per il livello di esigenze 3, non si
limita a richiedere conoscenze professionali, bensì parla di "Berufs- und
Fachkenntnisse" (in francese: "connaissances professionnelles spécialisées"),
lasciando così intendere di attribuire una certa importanza anche alla
componente formativa. E in questo senso ha già avuto modo di pronunciarsi il
Tribunale federale delle assicurazioni, il quale in una sentenza I 19/05 del 29
giugno 2005, dovendo stabilire il livello di esigenze applicabile a un
assicurato che per anni aveva lavorato in qualità di falegname, rispettivamente
di aiuto falegname, precisò che l'esperienza lavorativa non poteva compensare
la mancanza di una formazione professionale riconosciuta (sentenza citata
consid. 2.4).

3.5 Quanto al fatto che con scritto 30 settembre 2009 l'Ufficio federale di
statistica, rispondendo a una richiesta d'informazioni del proprio
patrocinatore, gli avrebbe segnalato il progetto "Validazione degli
apprendimenti acquisiti" dell'Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia che consentirebbe di acquisire attestati professionali
federali senza dovere assolvere un normale percorso di formazione sulla base
dell'esperienza pratica maturata, si osserva che - a prescindere
dall'ammissibilità del nuovo fatto e nuovo mezzo di prova presentato in sede
federale (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF) - anche per questo processo di validazione -
reso possibile dalla legislazione federale in materia di formazione
professionale (cfr. art. 34 LFPr [RS 412.10] e art. 32 OFPr [RS 412.101] - è
comunque prevista una procedura che permetta di dimostrare, verificare (v. art.
34 OFPr) e certificare queste competenze. Procedura che nel caso di specie il
ricorrente nemmeno pretende di avere avviato.

3.6 Non soccorre al ricorrente neppure il fatto che egli percepisse un reddito
senza invalidità superiore alla media nazionale usuale (per attività semplici e
ripetitive) nel settore (fr. 43'925.31 nel 2007, ossia: 3'413 : 40 x 42.9 x 12
[cfr. La Vie économique, 1/2-2010, pag. 94 seg., tabelle B9.2 e B10.2]) e
avvicinantesi (seppure di poco inferiore) al minimo prescritto dal contratto
collettivo di lavoro per l'attività di costruzione e manutenzione giardini di
un giardiniere qualificato con esperienza (cfr. Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, volume 134, 12/2008).
L'esistenza di un reddito superiore alla media non impone infatti di
sopravvalutare l'esperienza professionale (cfr. sentenza citata I 734/06
consid. 5.2).

3.7 Per motivare il richiamo al livello di esigenze 3 e giustificare così
l'esistenza di un gap salariale, rispettivamente la messa in atto di un
parallelismo dei redditi di confronto, l'insorgente fa tra l'altro valere che
nell'annuncio di infortunio qualcuno - né lui né il suo patrocinatore però -
avrebbe inserito alla rubrica "attività professionale abituale" l'indicazione
"giardiniere" e non semplicemente quella di aiuto giardiniere. Sennonché,
indipendentemente da chi possa avere inserito la menzione, non è certo
l'indicazione (inesatta) delle parti o di terze persone a determinare se
l'attività svolta dall'assicurato fosse di natura semplice e ripetitiva oppure
presupponesse conoscenze professionali specializzate. E se anche si volesse -
come sembra fare l'insorgente - dare peso alla terminologia utilizzata, si
osserva che lo stesso rapporto 8 gennaio 2007 della Basilese Assicurazioni -
cui si richiama l'interessato per dimostrare che egli avrebbe "rubato" il
mestiere di giardiniere - indica comunque chiaramente che lui, insieme a un
altro collega, affiancava il titolare della ditta (e giardinere) P.________ a
titolo di operaio.

4.
Non essendo dunque il reddito da valido sensibilmente inferiore a quello
nazionale usuale nel settore specifico (v. consid. 3.6) e non imponendosi di
conseguenza una ulteriore riduzione del reddito base da invalido per compensare
(parzialmente) questa differenza, la decisione del primo giudice che ha
respinto la richiesta di aumentare, da un quarto a mezza, la rendita AI merita
di essere confermata. In effetti, partendo da un reddito base di fr. 60'144.477
(ossia: fr. 4'732 : 40 x 41.7 x 12 + 1.6% [ISS 2006, TA1, livello di esigenze
4, valore totale mediano; La Vie économique, 1/2-2010, pag. 94 seg., tabelle
B9.2 e B10.2]), cui va dedotto il 15% (non più contestato) per circostanze
personali e professionali (DTF 126 V 75) e il 50 % per incapacità lavorativa
residua, si ottiene un reddito da invalido di fr. 25'561.40 che contrapposto al
reddito senza invalidità di fr. 48'922.- dà un grado d'invalidità, arrotondato
(DTF 130 V 121), del 48 %.

5.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e
devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF)

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 giugno 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti