Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 779/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_779/2009 {T 0/2}

Sentenza del 25 ottobre 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
GastroSocial Cassa Pensione,
Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente,

C.________.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 luglio 2009.

Fatti:

A.
Lamentando problemi psichici, C.________, nata nel 1967, già attiva
professionalmente nella gestione di un esercizio pubblico (di proprietà del
marito), in data 15 novembre 2006 ha presentato una domanda di prestazioni
dell'assicurazione invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) - esperiti
gli accertamenti medici e preso atto del rapporto del Centro peritale per le
assicurazioni sociali allestito il 18 ottobre 2007 - con decisione 24 giugno
2008 ha riconosciuto il diritto a una rendita intera, con un grado di
invalidità dell'80%, a partire dal 1° agosto 2006.

B.
La GastroSocial Cassa pensione si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino, chiedendo in particolare l'allestimento di una nuova
perizia che tenesse conto non solo delle indicazioni della psichiatra curante,
ma anche delle residue capacità lavorative dell'interessata, in considerazione
del fatto che un disturbo depressivo recidivo di medio grado non condurrebbe ad
un'inabilità totale ma tutt'al più del 50%.
Con giudizio 13 luglio 2009 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha
respinto il ricorso di GastroSocial Cassa pensione contro la decisione
dell'UAI.

C.
La GastroSocial Cassa pensione è insorta al Tribunale federale, al quale chiede
l'annullamento del giudizio cantonale e l'allestimento di una nuova perizia
psichiatrica che valuti, tra l'altro, la possibilità di misure di integrazione
come pure la residua capacità lavorativa dell'assicurata.
L'UAI e C.________ hanno proposto la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è il grado di invalidità, e in particolare il diritto
alla rendita (intera) AI, di C.________.

2.
Già solo per gli effetti esplicati dalle decisioni degli organi dell'AI (art.
49 cpv. 4 LPGA; DTF 132 V 1), l'istituto di previdenza è senz'altro legittimato
a ricorrere contro il giudizio cantonale (art. 89 LTF; SVR 2008 IV n. 11 pag.
32 consid. 2.2 con riferimenti [I 687/06] e n. 60 pag. 195 consid. 2 [9C_337/
2007]; cfr. pure DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273 con riferimento).

3.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
Costituisce una violazione del diritto federale in particolare anche
l'accertamento incompleto dei fatti determinanti (v. HANSJÖRG SEILER/NICOLAS
VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2007, no. 24
all'art. 97). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv.
1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2) e non è pertanto vincolato né
dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità
precedente. Per il resto, fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsi da questo
accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o
in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

4.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il primo giudice ha correttamente
esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in
particolare il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i presupposti
e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il sistema di confronto
dei redditi e il momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità
di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222;
128 V 174), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore
probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un
tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza
tuttavia ribadire che non sono considerati effetti di un danno alla salute
psichica, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità, le limitazioni della capacità al guadagno cui la persona
assicurata potrebbe ovviare dando prova di buona volontà, atteso che un danno
alla salute psichica produce una incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) solo
nella misura in cui è lecito ammettere che l'impiego della capacità lavorativa
(art. 6 LPGA) non possa più essere pretesa dalla persona assicurata dal profilo
pratico sociale oppure risulti insostenibile per la società (DTF 102 V 165;
cfr. anche DTF 127 V 294 consid. 4c pag. 298).

5.
5.1 L'istanza giudiziaria cantonale ha sostanzialmente fondato la propria
pronuncia sulle risultanze della perizia 18 ottobre 2007 del Centro peritale
per le assicurazioni sociali. L'accertamento peritale - fondatosi sui documenti
medici messi a disposizione e sul colloquio 4 settembre 2007 avuto
dall'assicurata con la dott.ssa Z.________ - ha messo in evidenza la diagnosi
di "sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10:
F 33.1)" e attestato una inabilità al lavoro dell'80% dal 20 marzo 2006 in
qualsiasi attività lucrativa come pure una "compromissione fisica e psichica
nello svolgimento dell'attività casalinga, effettuabile solo per 2-3 ore al
giorno al massimo intercalate da frequenti pause a causa di una facile
esauribilità delle energie". Dalla perizia si evince inoltre che "non sono
attualmente in corso né sono previsti provvedimenti di integrazione".

5.2 Da parte sua la ricorrente - riferendosi al rapporto 3 giugno 2008 del
proprio psichiatra fiduciario, dott. S.________ - contesta questa valutazione e
osserva che la perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali sarebbe
inattendibile oltre che incompleta perché si richiamerebbe unicamente alle
indicazioni della psichiatra curante e si baserebbe su di esse e non su
considerazioni medico-teoriche, come sarebbe stato necessario sotto un punto di
vista attuariale. Per la Cassa pensione ricorrente tali considerazioni si
baserebbero sull'attività effettiva svolta nel bar del marito, senza
considerare il lavoro ragionevolmente esigibile in base al grado del disturbo
psichico. Ritiene inoltre che l'UAI avrebbe elargito una rendita molto in
fretta, benché i provvedimenti d'integrazione non fossero stati esaminati in
modo serio o magari neanche effettuati, e sostiene che l'attività nel bar del
marito, con il quale sussistono problemi di relazione che causano disturbi
psichici, non sarebbe adatta. In tali circostanze, avendo valutato il grado
d'invalidità in relazione ad un posto di lavoro non adatto, l'UAI e l'autorità
giudiziaria cantonale avrebbero commesso un errore di diritto. Per
l'insorgente, fintanto che non viene presa in considerazione un'attività adatta
- e per fare ciò si deve esaminare se l'assicurata, al di fuori dell'influenza
di suo marito, è maggiormente abile al lavoro - non si può correttamente
determinare il grado d'invalidità.

6.
6.1 Nel caso di specie, la scrivente Corte ritiene che l'istruttoria sia stata
svolta in maniera incompleta e che pertanto l'autorità giudiziaria cantonale
sia incorsa in una violazione del diritto federale.

6.2 Mentre non vi è dubbio che l'assicurata soffra di una sindrome depressiva
di media gravità (ICD-10: F 33.1), vi è incertezza sul grado di invalidità.
L'incertezza si appalesa nella qualità del rapporto del Centro peritale per le
assicurazioni sociali che sembra avere dato per scontato, senza la necessaria
verifica, quanto affermato dall'assicurata e dal marito.

In particolare, l'assicurata e il marito hanno sostenuto che essa si
strapperebbe le unghie delle mani e dei piedi fino a farle sanguinare, si
morsicherebbe gli arti superiori, segnatamente i polsi, e ogni tanto, si
gratterebbe, recentemente anche con l'ausilio di un coltellino, fino a
sanguinare indistintamente in tutto il corpo. Stando a quanto riferito, ciò le
provocherebbe dolore con iniziale piacere e successiva sofferenza. A fronte di
siffatte asserzioni - facilmente controllabili anche perché, per quanto
segnalato dalla coppia, riferite a episodi verificatisi recentemente -, la
perizia si è limitata a riprendere quanto riportato e a concludere che, insieme
allo stato depressivo e al grave ritiro sociale, la quota d'ansia elevata e la
sintomatologia compulsiva nonché autolesionistica contribuirebbero a
compromettere le risorse energetiche e il funzionamento globale
dell'assicurata, senza però indicare di avere verificato la presenza delle
invocate lesioni. Di tutta evidenza un referto siffatto non consente di trarre
conclusioni affidabili.

6.3 Già solo per questo motivo e considerata la patologia psichica di media
gravità che affligge l'interessata - soggetto giovane, ritenuto che ha solo 43
anni -, si giustifica di rinviare la causa all'amministrazione affinché
completi l'istruttoria con una nuova approfondita perizia psichiatrica e
chiarisca in particolare gli atteggiamenti compulsivi e autolesionistici
descritti sia dall'interessata che da suo marito. Dovranno inoltre essere
accertati in termini affidabili la capacità dell'assicurata di svolgere
un'attività lavorativa, eventualmente ridotta e non più alle dipendenze del
marito, come pure la resistenza alla fatica in ambito domestico e
l'applicabilità di eventuali provvedimenti d'integrazione professionale. A
seconda dell'esito, l'autorità amministrativa effettuerà la rituale indagine
comparativa dei redditi.

7.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico
dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullati il giudizio 13 luglio 2009 del
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la decisione 24 giugno 2008
dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, gli atti sono rinviati all'amministrazione
perché proceda conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'opponente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 ottobre 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti