Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 755/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_755/2009 {T 0/2}

Sentenza del 28 maggio 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 27 luglio 2009.

Fatti:

A.
A.________, nato nel 1954, già attivo professionalmente nell'edilizia fino al
28 agosto 2006, il 1° giugno 2007 ha presentato una domanda volta
all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI) lamentando
un'inabilità lavorativa riconducibile in particolare a cardiopatia ischemica
dopo infarto miocardico acuto antero-inferiore (28 giugno 2006), a sindrome
lombospondilogena recidivante dal 1980 e a bronco pneumopatia cronica
ostruttiva grado Gold II.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino - preso atto delle conclusioni peritali
pluridisciplinari del Servizio Accertamento Medico (SAM) attestanti una
incapacità lavorativa nelle professioni svolte di muratore, imbianchino e
piastrellista, ma comunque una abilità del 90 % in attività leggere e
sedentarie rispettose delle regole di ergonomia della schiena - con decisione 3
dicembre 2008 ha respinto la domanda di rendita per carenza d'invalidità
perché, secondo gli accertamenti compiuti, il grado d'invalidità risultava
essere del 32 %, inferiore al minimo legale del 40 %.

B.
Assistito dall'avv. Marco Cereghetti, A.________ si è aggravato al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione
impugnata e il riconoscimento di una rendita AI intera, sulla base di un grado
d'invalidità del 75 % almeno.
Con giudizio del 27 luglio 2009, dopo aver attentamente esaminato e confrontato
la copiosa documentazione medica agli atti, la Corte cantonale, statuendo per
giudice unico, ha respinto il gravame aderendo sostanzialmente alle conclusioni
dei periti del SAM. La Corte cantonale ha inoltre trasmesso l'incarto
all'Ufficio AI perché valutasse le eventuali conseguenze invalidanti di un
possibile peggioramento, dopo il 3 dicembre 2008, dello status cardiaco e
psichiatrico dell'interessato.

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Cereghetti, l'assicurato ha presentato ricorso al
Tribunale federale al quale chiede, in via principale, di annullare il giudizio
cantonale e di riconoscergli il diritto a una mezza rendita d'invalidità; in
via subordinata domanda di annullare il giudizio e di rinviare gli atti
all'istanza precedente o comunque all'amministrazione per complemento
istruttorio e nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili. Dei motivi
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente
inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza
sia lampante (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3. pag. 62; 133 IV 286 consid. 6.2
pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste
dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può
tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della
decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con
riferimento).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha
esposto le norme (nel loro tenore applicabile prima e dopo il 1° gennaio 2008)
e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, ricordando in
particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 7 e 8 LPGA), i
presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI), il
metodo ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado di
invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i
compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio
generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 353 consid. 3b/ee; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310
consid. 3c pag. 314). A tale esposizione può essere fatto riferimento e
prestata adesione, non senza tuttavia ricordare che, mentre il medico è
chiamato a porre un giudizio sullo stato di salute, a indicare in quale misura
e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure a fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato, spetta al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; cfr. anche
sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Giova infine soggiungere che gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di
ricorso in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia [nella
misura in cui questo accertamento si rende necessario, segnatamente per le
infermità congenite]), alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

3.
Oggetto del contendere è sapere se A.________ ha diritto a una rendita
d'invalidità nel periodo entrante in linea di conto che va dal 28 agosto 2007
(trascorso l'anno di attesa dall'evento cardiologico infartuale: art. 29 cpv. 1
lett. b LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) al 3 dicembre
2008 (decisione dell'UAI che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice: DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4).

4.
4.1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha sostanzialmente fondato la
propria pronuncia sulle risultanze della perizia pluridisciplinare 19 agosto
2008 del SAM - che ha sottoposto l'interessato a diversi accertamenti di tipo
cardiologico (dott. M.________), psichiatrico (dott. J.________), reumatologico
(dott. B._________), neurologico (dott. K.________) e pneumologico (dott.
Q.________) - e ha respinto la richiesta di prestazioni.

4.2 L'insorgente concorda con la decisione dell'autorità giudiziaria inferiore
di trasmettere l'incarto all'UAI per quanto concerne l'aspetto psichiatrico,
mentre censura le motivazioni dal punto di vista cardiologico. Rimprovera al
primo giudice di non avere adeguatamente considerato il rapporto 26 marzo 2009
del cardiologo dott. C.________ nel quale quest'ultimo avrebbe confermato che a
seguito di una recente scintigrafia miocardica era stato riscontrato un
elemento prognostico più negativo e più precisamente una significativa
dilatazione ventricolare che lasciava concludere per una abilità lavorativa
ridotta del 30 % in attività sostitutive leggere. Osserva inoltre che l'esame
del perito M.________ sarebbe stato incompleto nella misura in cui non avrebbe
eseguito un esame - di routine - scintigrafico imprescindibile ai fini
dell'accertamento della situazione. Il ricorrente rileva che il peggioramento
cardiaco dovuto alla dilatazione ventricolare sarebbe stato facilmente
riscontrabile anche dall'UAI qualora avesse condotto una migliore istruttoria.
Fa quindi valere che il disturbo invalidante esisteva già prima del marzo 2009,
sebbene non abbia potuto essere documentato entro la data della decisione 3
dicembre 2008 a causa della lacunosità degli accertamenti.
Il ricorrente contesta infine la determinazione del grado d'invalidità così
come risulta nel giudizio cantonale. Osserva che già solo per le patologie
cardiache il Tribunale cantonale avrebbe dovuto riconoscergli una mezza rendita
in virtù di un grado d'invalidità del 50 %.

5.
5.1 La circostanza per cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
ritenuto il ricorrente - quantomeno fino alla data della decisione
amministrativa in lite, che delimita temporalmente il potere cognitivo di
questa Corte (DTF 129 V 1 consid. 1.2) - abile al lavoro a tempo pieno, con una
riduzione del rendimento del 10 % (dovuta alla patologia reumatologica), in
attività leggere adeguate trova conferma nella valutazione peritale del SAM che
ha avuto modo di esaminare e confrontarsi in maniera circostanziata con la
copiosa documentazione medica agli atti.
Infatti, per quanto riferito alle constatazioni cardiologiche, le sole ad
essere contestate dal ricorrente, dalla documentazione agli atti si evince che:
- l'8 marzo 2007 il dott. C.________ evidenziava che dall'ecocardiografia
transtoracica del 6 marzo 2007 era emerso tra le altre cose un ventricolo
sinistro con volumi al limite superiore della norma, ipertrofico concentrico
con aumento degli spessori parietali.
- il 13 maggio 2008 il perito dott. M.________ osservava che il paziente
presentava un ventricolo sinistro leggermente dilatato e con leggera ipertrofia
eccentrica. In tali condizioni, pur ritenendo che la patologia cardiologica con
disfunzione ventricolare sinistra di grado moderato non permettesse attività
lavorative professionali che implicassero sforzi fisici pesanti quali quelle di
muratore, imbianchino e piastrellista, lo specialista concludeva che
l'interessato disponeva comunque delle risorse necessarie per lo svolgimento di
attività professionali con un impegno fisico da leggero a moderato e questo
anche al 100 %.

- il 28 ottobre 2008 il dott. C.________ faceva stato di una situazione
cardiologica oggettiva caratterizzata da un ventricolo sinistro modicamente
dilatato, anche se in discreto peggioramento rispetto ai valori misurati a
marzo 2007, che a suo avviso precludeva in modo definitivo la capacità
lavorativa nell'attività abituale, pur permettendo a livello teorico lo
svolgimento di attività che non implicassero sforzi fisici "oltre a leggero".
Tenuto conto di un aspetto meno oggettivabile ma comunque importante quale era
quello legato al senso di spossatezza e di disturbo in generale indotto dalla
farmacoterapia seguita (a base di betabloccante e diuretico), lo specialista
riteneva ragionevole considerare l'assicurato inabile al lavoro "completamente
al 50 %" (sic).

5.2 Ora, le osservazioni di cui sopra hanno evidenziato, per il periodo qui
entrante in linea di conto, una dilatazione ventricolare di modica entità.
È solo il 23 marzo 2009 in occasione della tomoscintigrafia miocardica
perfusionale basale e da stress che viene documentato per la prima volta uno
status cardiologico sensibilmente mutato nel senso di volumi del ventricolo
sinistro severamente aumentati. Per il dott. C.________ l'elemento prognostico
più negativo sarebbe proprio la significativa dilatazione ventricolare
riscontrata alla scintigrafia miocardica di marzo 2009.

5.3 In tali circostanze, la decisione del giudice cantonale di attribuire pieno
valore probatorio alla perizia del SAM e di considerare - quantomeno fino
all'emanazione della decisione 3 dicembre 2008 - l'assicurato pienamente abile
al lavoro dal profilo cardiologico e complessivamente abile al 90 % in attività
leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dalla perizia, non
lede alcuna norma di diritto federale, né risulta da un accertamento
manifestamente errato dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove
(cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398; cfr.
pure sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 consid. 5).
A nulla giova al ricorrente insinuare in maniera ingiustificata il sospetto
secondo cui il dott. M.________ non avrebbe "voluto eseguire un esame di
routine necessario per scoprire i problemi" perché dai molteplici controlli
specialistici, effettuati prima del 23 marzo 2009, mai è stata riscontrata una
dilatazione ventricolare sinistra significativa e tale da manifestamente
cagionare al ricorrente un'inabilità lavorativa.

5.4 Né l'accertamento del primo giudice appare arbitrario per il (solo) fatto
di non avere ritenuto invalidante, come invece sostenuto dal dott. C.________,
il senso di spossatezza e, più in generale, il disturbo indotto dalla
farmacoterapia. A tal proposito va ricordato che una diversa valutazione da
parte del ricorrente non basta a rendere manifestamente inesatto
l'apprezzamento dell'istanza precedente.

5.5 Infine, il ricorrente non può dedurre alcunché in suo favore dal
certificato del dott. C.________ datato 8 settembre 2009 - peraltro posteriore
alla data della pronuncia impugnata e in quanto tale inammissibile in questa
sede (art. 99 cpv. 1 LTF; Ulrich Meyer, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF) - non fosse altro perché, per
sua stessa ammissione, lo stesso non è in grado di stabilire (né quindi, di
riflesso, di escludere) "con certezza" se vi sia stato un effettivo
peggioramento della dilatazione ventricolare tra ottobre 2008 e marzo 2009.
Anche per questa ragione l'accertamento dei fatti da parte del primo giudice
non può dirsi incompleto.

6.
Per quanto concerne la contestazione del grado di invalidità, va rilevato che
il ricorrente non contesta i redditi applicati, ma solo la deduzione sociale
riconosciuta dalla giurisprudenza per le particolarità personali e
professionali del caso (DTF 126 V 75).

È opportuno premettere che l'amministrazione cantonale ha agito conformemente
alla giurisprudenza negando - nei limiti del suo potere di apprezzamento (DTF
132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - una riduzione superiore al 20 % (a fronte di
un massimo ammesso dalla giurisprudenza del 25 %) sul reddito base da invalido
per tener segnatamente conto della capacità lavorativa esclusivamente in
attività leggera, del lungo periodo di inattività e delle possibili difficoltà
di adattamento in una nuova attività lavorativa.

Ma quand'anche fosse, per ipotesi, riconosciuta la deduzione massima consentita
del 25 %, il grado d'invalidità sarebbe comunque, dopo arrotondamento (DTF 130
V 121), del 36 %, al reddito senza invalidità (incontestato) di fr. 63'640.-
contrapponendosi quello da invalido di fr. 40'597.20 (ottenuto deducendo dal
reddito base da invalido, pure incontestato, di fr. 60'144.-, il 10 % per
tenere conto della capacità lavorativa residua e un ulteriore 25 %).
Le argomentazioni dell'autorità giudiziaria cantonale in merito alla capacità
lavorativa residua del ricorrente non sono manifestamente errate. La pronuncia
impugnata va dunque confermata.

7.
La procedura è onerosa (art. 62 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, che seguono
la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di CHF 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 28 maggio 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti