Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 748/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_748/2009 {T 0/2}

Sentenza del 16 aprile 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Kernen, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
P.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 agosto 2009.

Fatti:

A.
P.________, nato nel 1955, ha lavorato alle dipendenze della Banca X.________
dal 1° gennaio 1988 in qualità di direttore della G.________. Dal novembre 2003
l'assicurato - sottoposto nell'agosto 2005 a un trapianto epatico a causa di
una epatite cronica HCV ed epatocarcinoma - non ha più svolto alcuna attività
lavorativa. Il rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto al 31 marzo 2008.

Nel dicembre 2005 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) - a seguito di una
richiesta di prestazioni AI per adulti del 2 settembre 2005 - ha assegnato a
P.________ una rendita intera d'invalidità, con un grado AI del 100% dal 1°
novembre 2004.

Nell'ambito della procedura di revisione del diritto alla rendita, avviata nel
mese di aprile 2006, l'UAI - dopo aver sottoposto l'assicurato agli
accertamenti medici del caso - con decisione 19 gennaio 2009 ha ridotto la
rendita da intera a un quarto con un grado d'invalidità fissato al 41% a
partire dal 1° marzo 2009. Nel contempo ha tolto l'effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso.

B.
Patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, l'interessato si è aggravato al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, in via principale,
l'annullamento della decisione e il riconoscimento del diritto a ¾ di rendita
AI dal 1° marzo 2009. In via subordinata ha postulato l'annullamento della
decisione e il rinvio della causa all'amministrazione per accertamenti medici
pluridisciplinari.

Con pronuncia 26 agosto 2009 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico,
ha respinto il gravame e confermato il provvedimento amministrativo.

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Untersee, P.________ ha presentato ricorso al
Tribunale federale, al quale chiede, in via principale, l'annullamento del
giudizio cantonale e il riconoscimento del diritto a una mezza rendita di
invalidità. In via subordinata propone il rinvio degli atti all'autorità
inferiore per nuova decisione.
Chiamati a pronunciarsi sul gravame, l'UAI ne propone la reiezione, mentre
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui
tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in
fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di
uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento delle decisione
impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'autorità giudiziaria cantonale ha
già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia,
rammentando in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla
rendita (art. 28 LAI), il metodo ordinario di confronto dei redditi per la
determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività
lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il
valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire
da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; 115
V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158),
nonché i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a
una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a e 88bis cpv. 2 lett. b OAI).

A tale esposizione può sostanzialmente essere fatto riferimento e prestata
adesione, non senza tuttavia ribadire che una revisione può essere adottata
quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica)
rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera
considerevole, non per contro già in caso di diverso apprezzamento di una
fattispecie sostanzialmente rimasta invariata (DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.
349 con riferimenti). Va quindi ricordato che per verificare l'esistenza di una
modifica di rilievo occorre confrontare la situazione di fatto al momento della
decisione iniziale di assegnazione della rendita, rispettivamente dell'ultima
decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del
diritto alla rendita, con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(DTF 133 V 108; 130 V 343 consid. 3.5.2 pag. 351; 125 V 368 consid. 2 pag. 369
con riferimento; vedi pure DTF 112 V 371 consid. 2b pag. 372, 390 consid. 1b).

Va infine rilevato che non sono considerati effetti di un danno alla salute
psichica, e comunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità, le limitazioni della capacità di guadagno cui la persona
assicurata potrebbe ovviare dando prova di buona volontà, atteso che un danno
alla salute psichica produce una incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) solo
nella misura in cui è lecito ammettere che l'impiego della capacità lavorativa
(art. 6 LPGA) non possa essere preteso dalla persona assicurata dal profilo
pratico sociale oppure risulti insostenibile per la società (DTF 102 V 165;
cfr. anche 127 V 294 consid. 4c in pag. 298).

3.
3.1 Il ricorrente contesta l'accertamento dello stato di salute operato dal
primo giudice che si sarebbe a suo dire limitato a valutare unicamente gli atti
medici del dott. M.________, della dott.ssa Z._________ e del dott. C.________,
senza per contro debitamente considerare i referti del dott. A.________ e della
dott.ssa S.________, i quali avrebbero chiaramente messo in risalto la presenza
di uno stato di astenia, di ridotta capacità di adeguamento e di limitata
caricabilità con evidenti ripercussioni sulla capacità di rendimento e sui
ritimi di lavoro. Inoltre censura l'omessa disposizione di una perizia
pluridisciplinare e di un periodo di osservazione e di accertamento
professionale presso una struttura specializzata o presso un datore di lavoro
potenziale volti a verificare la reale tenuta in ambito lavorativo per rapporto
al suo teorico stato valetudinario e di salute.

3.2 L'istanza giudiziaria cantonale ha sostanzialmente fondato la propria
pronuncia sulle risultanze degli accertamenti medici richiesti dall'UAI e sul
rapporto finale d'integrazione professionale. Queste verifiche hanno messo in
evidenza che l'assicurato in ambito fisico-organico presentava, a 11 mesi dal
trapianto epatico, condizioni cliniche del tutto soddisfacenti e uno stato
clinico perfetto che rendevano auspicabile una ripresa lavorativa in
particolare per il suo reinserimento psicologico, mentre dal profilo psichico
manifestava problemi riconducibili ad uno status ansioso-depressivo post
trapianto.

Infatti dai diversi rapporti della dott.ssa Z._________, psichiatra, si evince
che l'interessato era precipitato in uno stato depressivo con componente
ansiosa importante tanto da richiedere una medicazione e un lavoro
psicoterapico impegnativo; status riconducibile anche alla perdita del posto di
lavoro, alla preoccupazione per il grave stato di salute dell'anziana madre e
infine alle difficoltà coniugali cui era confrontato. In occasione del rapporto
medico 14 maggio 2007 la psichiatra Z._________ aveva però in seguito fatto
stato di un miglioramento psichico e dichiarato l'assicurato, dotato di ottime
risorse intellettuali, completamente abile al lavoro nella precedente attività
dal 1° giugno 2007.

3.3 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso
in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, ecc.), alla capacità
lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale -
nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale
della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere esaminate da
questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393
consid. 3.2 pag. 398). Lo stesso vale anche per la valutazione medica sulle
risorse psichiche residue di una persona assicurata (cfr. sentenza 9C_1013/2008
del 23 dicembre 2009 consid. 4.1).

3.4 Ora, non si vede in che misura l'autorità giudiziaria inferiore avrebbe
constatato i fatti in modo manifestamente inesatto o incompleto. Infatti, con
il gravame a questa Corte il ricorrente nulla dice di nuovo al riguardo,
limitandosi in sostanza a ripetere che la nota affezione - associata
all'effetto dei medicamenti che deve assumere - gli procura astenia,
affaticabilità, ridotta capacità di adeguamento, limitata caricabilità, con
conseguente diminuzione del rendimento e ritmo rallentato. Vale la pena
ricordare che già a partire almeno dal maggio 2006 i medici che avevano
visitato il ricorrente lo avevano ritenuto abile al lavoro nella misura del
100% sotto il profilo fisico-organico, mentre la decisione di prolungare per un
anno la concessione della rendita (intera) d'invalidità era motivata da
considerazioni di natura psichiatrica e, meglio, dall'esigenza di meglio
permettergli di elaborare la situazione.
Pure l'affermazione secondo cui il primo giudice non avrebbe correttamente
valutato il contenuto dei referti 5 agosto 2008 del dott. A.________, del
servizio trapianti dell'Ospedale Y._________, e 18 febbraio 2009 della dott.ssa
S.________ (medico curante del ricorrente; sul valore probatorio attribuito ai
referti dei medici curanti, anche se specialisti, cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b
/cc pag. 353) non è atta a stravolgere l'accertamento della Corte cantonale, la
quale, seppur sommariamente, ha accennato al rapporto 2 settembre 2008 del
dott. L.________ del Servizio medico regionale dell'AI (sui compiti e il valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico del cfr. art. 49
OAI nonché DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4 pag. 257 segg. e SVR 2009 IV n. 56
pag. 174 [9C_323/2009]) e quindi al fatto che la sindrome da fatica cronica
nota nei pazienti che hanno subito un trapianto epatico e il trattamento
farmacologico, peraltro ben sopportato, non modificavano la valutazione di
fondo relativa alla capacità lavorativa residua poiché ad ogni modo questa era
riferita ad attività leggere.

Il ricorrente fa perlopiù valere argomenti di natura appellatoria, non ammessi
nell'ambito del presente ricorso, e non dimostra, come invece avrebbe dovuto,
che l'istanza precedente avrebbe accertato i fatti in modo non solo opinabile o
errato, ma addirittura arbitrario o in violazione del diritto.

Ne consegue che la Corte cantonale non ha leso alcuna norma di diritto
federale, né ecceduto o abusato del potere di apprezzamento riservatole dalla
giurisprudenza ritenendo dimostrato, con il grado di verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che l'assicurato
aveva raggiunto una completa capacità lavorativa dal 1° giugno 2007
nell'attività abituale o in altra simile, leggera e di natura intellettuale, e
che quindi la situazione valetudinaria aveva subito un miglioramento tale da
giustificare una riduzione della rendita (intera) d'invalidità. Questa
conclusione merita conferma anche perché meglio tiene conto della differenza, a
livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. sentenze
9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007
consid. 2).

4.
L'assicurato contesta infine il calcolo dell'invalidità effettuato
dall'autorità giudiziaria cantonale.

4.1 Nell'accertare i redditi di riferimento, l'amministrazione ha tenuto conto
di un reddito da valido di fr. 111'886.85 (anno di riferimento: 2007) e di un
reddito ipotetico da invalido di fr. 65'698.- annui, ottenuto dopo avere fatto
capo ai riferimenti statistici dell'Unione sindacale svizzera per l'ambito
cultura, informazione e divertimenti, e dopo avere applicato una riduzione del
20% per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso
(DTF 126 V 75). Al termine di tale operazione, l'UAI ha accertato un grado di
invalidità del 41.28%.

4.2 Per parte sua, il primo giudice, preso atto della dichiarazione trasmessa
il 23 febbraio 2009 dall'ex datrice di lavoro e in base alla quale il
ricorrente avrebbe potuto percepire (senza invalidità) negli anni 2006 e 2007
un salario di fr. 120'000.-, ha proceduto (correttamente: cfr. DTF 124 V 321
consid. 3b pag. 323) a determinare il reddito da invalido sulla base dei dati
statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)
dell'Ufficio federale di statistica. Prendendo in considerazione il valore
riportato alla ISS 2006, tabella TA1, categoria 92 (intrattenimento, cultura e
sport), livello di qualifiche 3 (indirettamente riconosciuto anche dall'UAI [v.
risposta 17 marzo 2009, pag. 2 in fine]), il primo giudice ha ottenuto un
reddito base da invalido - fondato su un orario di lavoro settimanale di 40 ore
- di fr. 72'192.- annui, che ha poi adattato a una durata durata lavorativa di
41.7 ore e all'evoluzione salariale per il 2007 portandolo a fr.76'491.05.
Confermando per il resto il tasso di riduzione del 20% riconosciuto dall'UAI
per tenere conto delle particolarità del caso, la Corte cantonale ha così
accertato un reddito da invalido di fr. 61'192.85 che contrapposto a un reddito
da valido di fr. 120'000.- determinava un grado di incapacità al guadagno,
arrotondato, del 49%.

4.3 Il ricorrente rimprovera essenzialmente (e per la prima volta in questa
sede) al giudice di prime cure di avere adattato il dato statistico relativo
alla categoria 92 (intrattenimento, cultura, sport) alla durata di lavoro
settimanale usuale nell'intero settore privato, anziché a quella prevista per
lo specifico settore economico. Così, invece di tenere conto di un orario
settimanale di 41.7 ore, l'istanza precedente avrebbe dovuto considerare un
orario di 41.3 ore. In tali condizioni, però, il grado di invalidità sarebbe
stato, per arrotondamento, del 50%. Incontestati sono per contro il reddito
senza invalidità di fr. 120'000.- (benché il ricorrente ne postuli
l'adattamento all'evoluzione dei salari per il 2007), la scelta della categoria
(92) e del livello di qualifiche (3) cui si è richiamato il primo giudice per
la determinazione del reddito da invalido nonché la deduzione sociale del 20%
riconosciuta dall'amministrazione e dal Tribunale cantonale.

4.4 Secondo giurisprudenza, le regole legali e giurisprudenziali relative al
modo di effettuare il confronto dei redditi sono questioni di diritto (DTF 130
V 343 consid. 3.4 pag. 348; 128 V 29 consid. 1 pag. 30). La determinazione del
reddito da invalido rappresenta un accertamento di fatto nella misura in cui si
fonda su un apprezzamento concreto delle prove; costituisce per contro una
questione di diritto, liberamente esaminabile, se si fonda sull'esperienza
generale della vita. Quest'ultima ipotesi si realizza segnatamente in relazione
alla domanda se debbano applicarsi i salari statistici dell'ISS e, in tal caso,
quale tabella utilizzare all'interno dell'ISS (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag.
399). Lo stesso dicasi in merito alla scelta del livello di qualifiche (1, 2, 3
o 4) applicabile al caso di specie (SVR 2008 IV n. 4 pag. 9 [I 732/06 consid.
4.2.2]), del settore economico e del valore totale da prendere in
considerazione (sentenze 9C_290/2009 del 25 settembre 2009 consid. 3.3.1 e
9C_678/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 3.2) come pure dell'orario settimanale
di lavoro di riferimento al quale vanno adattati i valori statistici (cfr. ad
esempio sentenza I 983/06 del 21 gennaio 2007 consid. 4). Per contro,
l'applicazione delle singole cifre riportate nelle tabelle determinanti
dell'ISS è un accertamento di fatto, che come tale è solo limitatamente
riesaminabile.

4.5 Ciò premesso e indipendentemente dal fatto che il ricorrente contesti
questo aspetto per la prima volta in sede federale, la questione
dell'adattamento del dato statistico salariale all'orario di lavoro settimanale
considerato dall'istanza precedente è liberamente riesaminabile dal Tribunale
federale. Anche perché trattandosi di un'informazione ufficiale facilmente
verificabile e accessibile a ognuno (per esempio su internet: http://
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/02/blank/data/07.html), la
durata usuale di lavoro nelle imprese costituisce un fatto notorio che non
dev'essere né allegato né provato (cfr. per analogia DTF 135 III 88 consid.
4.1).

Ora, come giustamente fa notare il ricorrente, se per l'accertamento del
reddito ipotetico da invalido la Corte cantonale ha deciso di riferirsi a un
settore economico preciso, appare più coerente adattare il relativo salario
statistico alla durata settimanale usuale in detto settore se i dati sono
disponibili. È quanto si avvera in concreto. Lo stesso dicasi per
l'indicizzazione dei salari che deve ugualmente fondarsi sui dati statistici a
disposizione per i settori specifici o quantomeno per analoghi generi di
attività.
Ciò significa concretamente che il reddito base da invalido di fr. 72'192.-
annui va adattato alla durata usuale di lavoro nel settore specifico di 41.3
ore e all'evoluzione dei salari nominali per il 2007 (0.7%; cfr. statistica
dell'evoluzione salariale, indice dei salari nominali 2006-2008, dell'Ufficio
federale di statistica, pag. 25, categoria O [90-93, altri servizi collettivi e
personali]). Tenuto inoltre conto del tasso di riduzione del 20% applicato
dalle precedenti istanze e riconosciuto dal ricorrente, si ottiene un reddito
da invalido di fr. 60'048.- e, di conseguenza, un valore di 49.96% che,
arrotondato, dà un grado di invalidità del 50% (DTF 130 V 121).

5.
Ne segue che il ricorso va accolto. La rendita intera di invalidità è di
conseguenza ridotta, per via di revisione, a una mezza prestazione, e non solo
a un quarto come stabilito dalle istanze precedenti, a partire dal 1° marzo
2009.

6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Ufficio
opponente, il quale rifonderà al ricorrente, patrocinato da un legale,
ripetibili (art. 66 cpv. 1 e art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 26 agosto 2009 e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino del 19 gennaio 2009 sono annullati nel senso che
la rendita intera d'invalidità è ridotta a una mezza rendita dal 1° marzo 2009.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.

3.
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 2800.- a titolo di indennità
di parte per la procedura d'ultima istanza federale.

4.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà sulla questione
delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo
in sede federale.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti