Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 673/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_673/2009

Sentenza del 14 aprile 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
G.________,
patrocinata da Studio legale Spahni Stein, avv. Sybille Plouda,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 15 giugno 2009.

Fatti:

A.
In data 1° settembre 2006 G.________, ausiliaria di pulizie e casalinga, ha
presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione
invalidità (AI) per adulti lamentando un'inabilità riconducibile a malattia e
infortunio.

Esperiti i propri accertamenti, per decisione del 30 settembre 2008 l'Ufficio
AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la richiesta per carenza di invalidità
pensionabile. Preso atto della documentazione medico-specialistica, e in
particolare degli esami effettuati dal Servizio X.________ - che hanno messo in
evidenza una limitazione completa nell'attività abituale di ausiliaria di
pulizie, ma del 20 % in attività rispettose delle indicazioni mediche (limiti:
mantenimento di una posizione seduta ed eretta per il massimo 45 minuti;
sollevamento saltuario di pesi di 5-10 kg; impossibilità di sollevare pesi
superiori ai 10 kg; evitare movimenti ripetuti di flessione/estensione/torsione
del tronco; evitare situazioni di precario equilibrio; impossibilità di
sollevare le braccia al di sopra del piano orizzontale) -, come pure degli
esiti relativi all'inchiesta economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica effettuata al domicilio dell'interessata - che ha
stabilito al 26 % il suo tasso d'impedimento nell'attività di casalinga,
rappresentante, in termini percentuali, il 62 % dell'attività complessiva, a
fronte di una quota del 38 % per l'attività salariata -, l'UAI ha fissato al 29
% il grado d'invalidità totale ([38 x 33 %] + [62 x 26 %]), insufficiente per
giustificare l'erogazione di una rendita AI.

B.
Con giudizio del 15 giugno 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso di G.________,
patrocinata dal Patronato INAS Frontalierato Svizzero, contro la decisione
dell'UAI.

C.
Assistita dall'avv. Sybille Plouda, l'assicurata è insorta al Tribunale
federale, al quale, lamentando segnatamente una violazione del suo diritto di
essere sentita, chiede di sottoporre al proprio medico di fiducia - affinché
possa pronunciarsi in merito - il rapporto del Servizio X.________ del 2 maggio
2007 e l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia
domestica. Inoltre, eventualmente a titolo provvisorio, domanda che le venga
riconosciuta almeno una mezza rendita AI a dipendenza di un tasso d'invalidità
del 52 %. Infine postula di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il
Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene
solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in
modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62). Occorre però dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, ricordando in particolare la nozione d'invalidità
(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 7 e 8 LPGA), i presupposti e l'estensione del diritto
alla rendita (art. 28 LAI), nonché i vari metodi di valutazione
dell'invalidità: metodo ordinario sulla base del confronto dei redditi per gli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA); metodo specifico
sulla base del confronto delle mansioni consuete per gli assicurati non
esercitanti un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si
occupano dell'economia domestica (art. 28a LAI in relazione con gli art. 27 OAI
e 8 cpv. 3 LPGA) e metodo misto per gli assicurati AI esercitanti solo
parzialmente un'attività lucrativa (art. 28a cpv. 3 LAI in relazione con gli
art. 27bis OAI e 16 LPGA, cfr. pure DTF 130 V 97, 393).

Pure correttamente il giudice cantonale ha rammentato la prassi relativa al
valore probatorio generalmente attribuito ai rapporti d'inchiesta economica
fatti esperire dagli UAI (DTF 128 V 93 consid. 4; SVR 2005 IV no. 21 pag. 81
consid. 5.1.1 pag. 84 [I 249/04]; cfr. pure sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 6.2 con riferimenti)
e ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione
conformemente alle regole di procedura applicabili, ricordando che se questi
ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in
piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il
giudice non vi si scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di
far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353).

3.
In via preliminare la ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di
essere sentita per non avere l'amministrazione sottoposto il rapporto 2 maggio
2007 del Servizio X.________ al proprio medico curante, rispettivamente per
averle (asseritamente) l'UAI, con comunicazione del 7 agosto 2008, rifiutato la
possibilità di trasmetterlo a detto sanitario.

La censura, oltre ad essere irricevibile, in quanto sollevata per la prima
volta, e quindi in maniera inammissibile, in sede federale (art. 99 cpv. 1 LTF;
cfr. pure Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 41 ad art. 99, il
quale ricorda come la possibilità di sollevare nuove eccezioni giuridiche sia
comunque limitata dal divieto di allegare fatti nuovi o nuovi mezzi di prova),
è anche (manifestamente) infondata. Infatti, nulla impediva all'assicurata di
sottoporre al proprio medico di fiducia gli atti che l'UAI aveva trasmesso il 7
agosto 2008 al Patronato INAS, dando seguito a una sua richiesta del 29 luglio
precedente. In particolare, dal tenore dello scritto 7 agosto 2008, che
contestualmente alla trasmissione dell'incarto AI faceva riferimento al divieto
generale - nell'interesse della persona assicurata - di dare conoscenza degli
atti a terze persone senza l'autorizzazione esplicita da parte dell'UAI, non
può dedursi nulla che ostasse a una simile eventualità, come osserva
giustamente l'amministrazione opponente.

4.
Contestata è quindi, tra le altre cose, la ripartizione percentuale fra
attività salariata, da un lato, e casalinga, dall'altro, operata dalla Corte
cantonale. La ricorrente chiede che il Tribunale federale tenga conto di una
ripartizione del 30 % per l'attività salariata e del 70 % per quella casalinga.
Sennonché, la richiesta sfugge a un esame di merito per mancanza di un
interesse pratico e attuale. Essa è infatti priva di rilevanza pratica perché,
oltre ad essere comunque stata (seppur in via abbondanziale) riconosciuta dal
Tribunale cantonale, non è suscettibile di modificare l'esito del giudizio.
Difatti, anche accettando la ripartizione invocata dall'insorgente, il ricorso
non può trovare accoglimento per i motivi che seguono (sul potere di esame del
Tribunale federale in questo ambito cfr. in ogni caso sentenza citata I 693/06
consid. 4.1).

5.
Controversa è inoltre la valutazione degli impedimenti riscontrati in ambito
domestico.

5.1 Il giudice cantonale, riferendosi alla giurisprudenza in materia, ha
ricordato che l'inchiesta economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica - se redatta secondo le indicazioni fornite dalla
Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (cifre 3090 segg. CIGI) - costituisce una base di giudizio
idonea e di regola anche sufficiente.

5.2 Per potergli attribuire piena forza probatoria, è però essenziale che il
rapporto sia redatto da una persona qualificata - quale è normalmente un
collaboratore dei servizi sociali (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 102/00 del 22 agosto 2000 consid. 4) - in
conoscenza delle circostanze concrete come pure delle limitazioni risultanti
dagli accertamenti medici. Inoltre il rapporto deve tenere conto delle
indicazioni della persona assicurata e menzionare, se del caso, le opinioni
divergenti. L'inchiesta deve infine essere plausibile, motivata e
sufficientemente dettagliata in merito alle singole limitazioni e deve
riprodurre quanto accertato in loco (sentenza I 90/02 del 30 dicembre 2002
consid. 2.3.2 non pubblicato in DTF 129 V 67, ma in VSI 2003 pag. 218). Secondo
giurisprudenza, il ricorso al giudizio di un medico che abbia a pronunciarsi
sulle singole posizioni dell'inchiesta sotto il profilo dell'esigibilità è solo
eccezionalmente necessario, segnatamente in presenza di dichiarazioni
inverosimili della persona assicurata in contraddizione con i reperti medici
(VSI 2004 pag. 137 consid. 5.3 [I 311/03] e 2001 pag. 155 consid. 3c [99/00];
cfr. pure SVR 2005 IV n. 21 pag. 84 consid. 5.1.1 [I 249/04]).

5.3 Se un rapporto d'inchiesta soddisfa queste condizioni, la ponderazione -
entro i parametri indicati dalla cifra 3095 CIGI - delle singole mansioni
costituisce una questione di apprezzamento che dipende dalla valutazione delle
circostanze concrete e che è riesaminabile dal Tribunale federale solo
limitatamente in caso di suo esercizio eccessivo o abusivo. Per il resto,
l'accertamento del tasso d'impedimento in ogni singola mansione rappresenta -
come l'accertamento del danno alla salute, della capacità lavorativa
dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393
consid. 3.2 pag. 398) - una questione di fatto che può essere controllata da
questo Tribunale solo in maniera molto limitata (cfr. sopra, consid. 1; cfr.
inoltre sentenza citata I 693/06 consid. 6.2-6.3).

5.4 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il
giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un
asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria
delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la
decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o
una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura
preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente
insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero
su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di
giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a
pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e
riferimenti).

5.5 Il Tribunale cantonale ha accertato che il rapporto d'inchiesta domestica
del 30 ottobre 2007, oltre a mettere in evidenza una limitazione complessiva
del 26 %, ha correttamente - nel rispetto dei parametri di cui alla CIGI -
stabilito la ripartizione delle singole attività domestiche. Esaminate inoltre
le valutazioni dell'assistente sociale R.________ in merito agli impedimenti
nelle singole mansioni, la Corte cantonale non ha ravvisato elementi che
consentissero di metterne in dubbio l'attendibilità; anzi, tenuto anche conto
dell'obbligo incombente all'assicurata di ridurre il danno e dell'obbligo di
reciproca assistenza familiare, ha ritenuto tale valutazione del tutto
affidabile e compatibile con gli impedimenti accertati in sede medica.

5.6 Per parte sua, la ricorrente rileva alcune incongruenze e un errore di
procedura in cui sarebbe incappata l'assistente sociale nell'allestimento del
rapporto d'inchiesta. In particolare, osserva che nella misura in cui intendeva
scostarsi dalle sue (dell'assicurata) dichiarazioni in merito alle limitazioni
nello stiro e nei lavori all'uncinetto, R.________ avrebbe dovuto -
conformemente alla giurisprudenza in materia - preliminarmente sottoporre il
quesito a un medico. Inoltre contesta il fatto che al punto 5.5 dell'inchiesta
(bucato, confezione e riparazione di indumenti) la perita, riscontrando quale
limitazione unicamente un minor rendimento, abbia valutato al 20 % il tasso di
impedimento, quando invece al punto 5.2 (alimentazione) lo stesso impedimento
(maggior impiego di tempo, ossia minor rendimento) aggiunto alle difficoltà
riscontrate nei lavori stagionali è stato valutato nella medesima misura (del
20 %). Infine chiede che l'inchiesta venga sottoposta al proprio medico di
fiducia o comunque, ove ciò non fosse possibile, che le percentuali degli
impedimenti vengano corrette verso l'alto (50 % per l'alimentazione, 80 % per
la pulizia, 20 % per spesa e acquisti diversi, 50 % per il bucato, confezione e
riparazione d'indumenti).

5.7 Nel chiedere di aumentare il tasso di impedimento in singole mansioni
domestiche, la ricorrente non motiva (sufficientemente) la propria richiesta
(art. 42 cpv. 2 LTF). In particolare, essa non spiega debitamente in quale
misura l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati
sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione
di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo
urtante il sentimento di giustizia e di equità. Non basta così contrapporre la
propria opinione personale per qualificare come arbitrario l'apprezzamento
delle prove operato dal primo giudice. È però quanto ha fatto in gran parte la
ricorrente. Quanto invece alla pretesa incongruenza nella valutazione del
medesimo impedimento ai punti 5.2 e 5.5, quest'ultima, seppure possa apparire
opinabile, non può dirsi arbitraria, non fosse altro perché concerne attività
diverse non solo dal profilo qualitativo ma anche quantitativo.

5.8 Riguardo alla divergente valutazione delle limitazioni nei lavori di stiro
e di uncinetto e alla pretesa necessità di sottoporre la questione al giudizio
di un medico, preferibilmente del curante, basta osservare che il motivo della
divergenza risiede nel fatto che, mentre per l'assistente sociale le
occupazioni in parola sarebbero ancora esercitabili personalmente, per la
ricorrente lo stiro sarebbe unicamente possibile grazie all'aiuto della figlia
che se ne occuperebbe in misura totale. Ora, questa divergenza di opinioni è
più di natura formale che sostanziale perché, nell'una come nell'altra ipotesi,
il risultato è il medesimo e la necessità di raccogliere il parere di un medico
non si giustifica.

Infatti, per giurisprudenza, se la persona assicurata, a causa della sua
inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e
con un impegno temporale assai più elevato, deve provvedere a riorganizzare il
proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel
caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere
considerato dall'assicurazione per l'invalidità solo se le mansioni non più
esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro
pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una
perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza
che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o
invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza
di danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 pag. 509 seg.).

5.9 Ne discende che, anche volendo seguire la tesi della ricorrente riguardo
all'impossibilità di eseguire personalmente determinate occupazioni, l'aiuto
richiesto alla figlia (seppure certamente prezioso) non conduce comunque a una
maggiore limitazione nelle singole mansioni perché, per l'obbligo di ridurre il
danno - non essendo questo aiuto eccessivo (cosa che del resto l'interessata
nemmeno pretende) -, esso non va considerato nella valutazione degli
impedimenti (cfr. pure sentenze 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 5.2 e
9C_814/2008 del 25 novembre 2008 consid. 4). In tali condizioni, il tasso
d'invalidità del 26 % accertato in ambito domestico va confermato siccome né
manifestamente errato né contrario al diritto.

6.
Contestato è infine pure il giudizio della Corte cantonale sull'invalidità
della ricorrente in ambito lucrativo.

6.1 Fondando sostanzialmente la sua pronuncia sul parere 2 maggio 2007 del
Servizio X.________, che in seguito non è più stato smentito da documentazione
medica specialistica, il primo giudice ha accertato in maniera vincolante per
il Tribunale federale una capacità lavorativa residua dell'interessata dell'80
% in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali sopra indicati (cfr.
Fatti, A).

6.2 Senza arbitrio, l'autorità giudiziaria cantonale poteva inoltre pure
richiamarsi alla valutazione della consulente in integrazione professionale
che, nel suo rapporto finale del 3 giugno 2008, aveva ritenuto esigibile, nel
rispetto dei limiti funzionali indicati del Servizio X.________, lo svolgimento
di attività leggere e poco qualificate nel campo della produzione (operaia
generica con mansioni di assemblaggio, di rifinitura, di imballaggio, ecc.) e
dei servizi (venditrice, commessa-cassiera, ausiliaria di lavanderia, ecc.). La
ricorrente si limita a mettere in dubbio questa valutazione ("non credo che il
mercato del lavoro, per quanto teoricamente equilibrato ce lo si immagini,
disponga di posti di lavoro adatti"), facendo leva sulla sua posizione
personale (età e scarsa scolarizzazione). Così facendo essa dimentica però che
la consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata
per verificare quali attività fossero ancora possibili alla luce delle
indicazioni mediche (v. DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Ulrich Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, 1997, pag. 228 seg.), aveva già tenuto conto
del suo profilo socio-professionale. E a prescindere da questa considerazione,
il solo fatto di non credere all'attendibilità di tale accertamento non basta
ancora a farlo ritenere manifestamente errato (per il resto, sulla possibilità
di riconvertirsi professionalmente in attività quali quelle indicate dalla
consulente, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure integrative, cfr. sentenza 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5
con riferimenti).

6.3 Per il raffronto dei redditi (reddito senza invalidità, incontestato: fr.
19'838.30.-; guadagno ipotetico da invalida: fr. 34'188.82 [anno di
riferimento: 2006]), l'istanza precedente ha applicato sul reddito base da
invalida (fr. 50'277.69, accertato sulla base della tabella TA1 dell'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari, livello di esigenze 4) - in aggiunta alla
riduzione del 20 % per il grado di incapacità lavorativa residua - una
deduzione del 15 % conformemente a quanto aveva riconosciuto la consulente in
integrazione professionale in considerazione dei limiti di caricabilità, del
bisogno di cambio posturale, della scarsa scolarità e del cambio di attività
con conseguente difficoltà ad adattarsi a nuovi contesti lavorativi (sul tema
cfr. DTF 126 V 75). Ottenuto così un reddito da invalida superiore a quello
senza invalidità, la Corte cantonale ha ritenuto nullo il grado d'invalidità
per la parte salariata.

6.4 La ricorrente contesta il calcolo applicato dal primo giudice. In primo
luogo gli rimprovera di avere contrapposto a un reddito da invalida basato su
una capacità lavorativa dell'80 %, ma distribuita sull'arco di un'occupazione a
tempo pieno, un reddito senza invalidità riferito a un'occupazione a tempo
parziale. Inoltre si appella al giudizio del Tribunale federale per farsi
riconoscere la deduzione massima consentita del 25 % per tenere conto della sua
situazione personale (v. DTF 126 V 75).
6.4.1 Nella misura in cui chiede di riconoscerle la deduzione massima
consentita del 25 % per tenere conto delle sue particolari condizioni
sfavorevoli (segnatamente: scolarizzazione particolarmente bassa, età), la
ricorrente non spiega debitamente in quale misura il primo giudice avrebbe
ecceduto o abusato nel proprio potere di apprezzamento. A parte ciò, si osserva
comunque che nella deduzione applicata dall'amministrazione e dal Tribunale
cantonale già si è sostenibilmente tenuto conto della situazione di (assenza
di) scolarizzazione.
6.4.2 E comunque, anche volendo, per ipotesi, ammettere il tasso di deduzione
del 25 % come pure la ripartizione tra attività salariata (30 %) e casalinga
(70 %) invocata con il ricorso e la riduzione del reddito base da invalida alla
quota parte salariata (30 %), il grado d'invalidità non raggiungerebbe ancora
il minimo di legge del 40 %. Infatti, seguendo il ragionamento dell'insorgente,
si otterrebbe un grado massimo d'invalidità parziale, per la parte salariata,
del 16.31 % - ricavato sulla base di un reddito senza invalidità di fr.
19'838.30, di un reddito da invalida di fr. 9'049.98 (ossia: fr. 52'277.69 x 30
% x 80 % x 75 %]) e di una quota di ripartizione del 30 % - che sommato
all'invalidità in ambito domestico (18.20 %, ossia: 26 % x 70 %) porterebbe a
ritenere, dopo arrotondamento (DTF 130 V 121), un grado complessivo del 35 %,
insufficiente a riconoscere una rendita ancorché minima dell'AI.
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto.

7.
L'insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita.

7.1 Il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato
di bisogno e (cumulativamente) le cui conclusioni non sembrano prive di
probabilità di successo, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 64
cpv. 1 LTF). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte
da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo
(art. 64 cpv. 2 LTF).

7.2 Una persona è indigente quando non è in grado di assumere le spese del
processo senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e
della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1 pag. 223 e seg.; 128 I 225 consid.
2.5.1 pag. 232; 127 I 202 consid. 3b pag. 205). Per accertare lo stato di
bisogno dell'istante va preso in considerazione l'insieme della sua situazione
finanziaria. Vanno quindi considerati gli elementi di reddito - come pure
quelli della sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98 con riferimenti) - di
entrambi i coniugi (DTF 119 Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia 193 consid. 3a
pag. 195; 108 Ia 9 consid. 3 pag. 10; cfr. pure sentenza 8C_446/2009 del 7
gennaio 2010 consid. 7).

7.3 Le condizioni per concedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio non si realizzano in concreto. Sebbene le indicazioni di
reddito e di fabbisogno fornite dalla ricorrente facciano a prima vista pensare
a una situazione finanziaria deficitaria dei coniugi G.________, a un esame più
approfondito degli atti emerge la netta discrepanza tra i dati di reddito
dichiarati nel questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita e quelli
risultanti dall'ultima decisione di tassazione fiscale definitiva (2007) in
atti, alla quale la ricorrente peraltro fa riferimento per quantificare il
debito fiscale per le imposte comunali, cantonali e federali (fr. 7000.-
annui). Questa discrepanza è del resto già stata riscontrata e corretta
dall'autorità fiscale nell'ultima decisione di tassazione fiscale all'inserto,
dove a fronte di un reddito netto dichiarato di fr. 25'507.- l'Ufficio di
tassazione di L.________, aumentando il reddito da attività indipendente dei
contribuenti - i quali sono soci, con una quota sociale del 50 % ciascuno,
della O.________, ditta di giardinaggio alle cui dipendenze lavora il marito
dell'assicurata - ha accertato un importo di fr. 66'230.- (più in generale,
sull'obbligo in questi casi di presentare spontaneamente, anche se non
richiesti, i risultati degli ultimi anni di esercizio oltre che quelli attuali:
sentenza 4P.7/1996 del 26 marzo 1996 consid. 3).

Ora, anche volendo dedurre da questo reddito netto il valore locativo (fr.
9'100.-) computato dall'autorità fiscale, si ottiene pur sempre un reddito
netto di entrambi i coniugi di fr. 57'130.- annui, pari a fr. 4'760.83 mensili.

A fronte di ciò, nel calcolo del bisogno va considerato un importo base per
coniugi (fr. 1'550.-) aumentato del 25 % (fr. 1'937.50), al quale vanno
aggiunte le spese. Orbene, anche ammettendo quelle indicate dalla richiedente
(interessi per debito ipotecario e per debito privato; spese accessorie,
comprese quelle assicurative, per l'abitazione in proprietà; quota imposte;
premi cassa malati) - ad eccezione però delle spese professionali (fr. 466.70)
e di contributo al terzo pilastro (fr. 332.35) del marito, già incluse nel
calcolo del reddito netto -, queste ammontano a fr. 2'252.1 (fr. 1'162.-
[ricorrente] + fr. 1'091.10 [marito]).

Raffrontando quindi reddito netto (fr. 4'760.83), da un lato, e importo base
maggiorato (fr. 1'937.50) e spese (fr. 2'252.10), dall'altro, si ottiene
un'eccedenza di fr. 571.23 mensili, che nemmeno tiene conto di un eventuale
contributo finanziario dei figli maggiorenni che convivono con i genitori
nell'economia domestica e che percepiscono un reddito di fr. 2'200.- (figlio),
rispettivamente di fr. 1'930.- (figlia).
In tali circostanze, dal momento che è in grado di saldare le spese del
processo quantomeno entro un anno, si può ragionevolmente pretendere dalla
ricorrente che faccia fronte personalmente, eventualmente ratealmente, alle
spese giudiziarie e di patrocinio (cfr. sentenza citata 8C_446/2009 consid. 7;
Pra 2006 n. 143 pag. 987 [5P.441/2005] consid. 1.2).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria gratuita e di gratuito patrocinio è
respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti