II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 63/2009
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_63/2009 {T 0/2} Decreto del 24 febbraio 2009 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Parti F.________, ricorrente, patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese OCST, contro Cassa pensione X._________, opponente, Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo. Oggetto Previdenza professionale, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2008. Visto: il ricorso presentato il 21 gennaio 2009 da F.________ - con il patrocinio dell'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese - contro il giudizio 9 dicembre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di previdenza professionale, il decreto 4 febbraio 2009 con cui il Presidente della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare l'anticipo delle spese giudiziarie, lo scritto 10 febbraio 2009 con cui, tramite il suo patrocinatore, F.________ ha ritirato il ricorso, considerando: che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF), che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF), che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007), per questi motivi, il Presidente decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 24 febbraio 2009 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere: Meyer Grisanti