Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 63/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_63/2009 {T 0/2}

Decreto del 24 febbraio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
F.________,
ricorrente, patrocinato dall'Organizzazione
Cristiano-Sociale Ticinese OCST,

contro

Cassa pensione X._________,
opponente,

Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8022
Zurigo.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 9 dicembre 2008.

Visto:
il ricorso presentato il 21 gennaio 2009 da F.________ - con il patrocinio
dell'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese - contro il giudizio 9 dicembre
2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di
previdenza professionale,
il decreto 4 febbraio 2009 con cui il Presidente della II Corte di diritto
sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare l'anticipo
delle spese giudiziarie,
lo scritto 10 febbraio 2009 con cui, tramite il suo patrocinatore, F.________
ha ritirato il ricorso,

considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1
e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv.
2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in
parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali (cfr.
decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),

per questi motivi, il Presidente decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 febbraio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti