Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 636/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_636/2009 {T 0/2}

Sentenza del 26 novembre 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Parti
S._________, Italia,
patrocinata dall'avv. Paolo Pagano, Italia,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
del 24 giugno 2009.

Fatti:

A.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto una
domanda di prestazioni formulata da S._________ (decisione del 24 ottobre
2008).

B.
L'assicurata ha deferito la decisione al Tribunale amministrativo federale, il
quale, con decisione incidentale del 1° maggio 2009, le ha ingiunto di versare,
entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza, un anticipo spese di fr. 300.-.
Non avendo ricevuto l'importo richiesto, il Tribunale amministrativo federale
ha dichiarato inammissibile il ricorso (pronuncia del 24 giugno 2009).

C.
Patrocinata dall'avv. Pagano, S._________ ha presentato ricorso al Tribunale
federale, al quale chiede di annullare il giudizio del Tribunale amministrativo
federale e di riconoscerle il diritto a una rendita (intera) d'invalidità. A
motivazione del gravame fa valere che, a seguito della decisione del 1° maggio
2009, in data 18 maggio 2009 ella si sarebbe recata presso le poste italiane
per effettuare il versamento richiesto, ma che poi l'importo versato le sarebbe
stato inspiegabilmente ritornato (dalla posta svizzera) senza motivazione. A
sostegno della sua richiesta allega la documentazione postale attestante
l'avvenuto versamento dell'anticipo spese.

D.
Su richiesta del Tribunale federale, PostFinance ha comunicato che il pagamento
è effettivamente entrato alla posta svizzera il 25 maggio 2009 e che è stata
emessa una polizza di pagamento in contanti, non avendo la ricorrente indicato
un conto particolare. Ha quindi precisato di avere ritornato l'importo al
mittente (valuta 27 maggio 2009) poiché il destinatario risultava sconosciuto
all'indirizzo indicato (Nordring 8, 3002 Berna).

L'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
Unico oggetto del contendere è il tema di sapere se il Tribunale amministrativo
federale ha a torto dichiarato inammissibile il ricorso. Il Tribunale federale
non può per contro statuire in questo stadio sul merito della vertenza - e più
precisamente sul diritto a una rendita d'invalidità, in punto al quale la
motivazione della ricorrente è comunque totalmente carente - poiché
nell'impugnata pronuncia manca ogni accertamento in tal senso (DTF 123 V 335).
Sotto questo profilo il ricorso si rivela inammissibile.

2.
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi
di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
Eccezionalmente ammissibili, in quanto motivati dal giudizio impugnato, sono
segnatamente quei fatti e quei mezzi di prova nuovi relativi a vizi formali
della decisione contestata che l'interessato non doveva, in buona fede,
attendersi come pure quei fatti e quei mezzi di prova nuovi relativi a
circostanze che acquistano per la prima volta rilevanza giuridica in seguito al
giudizio impugnato (Ulrich Meyer, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz,
2008, n. 46 seg. ad art. 99 LTF). I nuovi fatti addotti e la documentazione
postale prodotta dal ricorrente a sostegno della sua domanda possono essere
considerati nova ammissibili ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF. È infatti solo
in seguito alla pronuncia impugnata, che ha accertato il mancato pagamento
dell'anticipo delle spese giudiziarie dichiarando di conseguenza inammissibile
il gravame, che la documentazione addotta ha assunto rilevanza giuridica
(sentenza 9C_691/2008 del 23 settembre 2009 consid. 1).

3.
A norma dell'art. 63 cpv. 4 PA (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2007,
applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 37 LTAF), l'autorità di
ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un
anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo
termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel
merito. Ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 PA (sempre nel suo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2007, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 37 LTAF e
identico al tenore dell'art. 48 cpv. 4 LTF), il termine per il pagamento di un
anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta
svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore
dell'autorità.

Il momento determinante per stabilire l'osservanza o l'inosservanza del termine
è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore dell'autorità alla
posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un ufficio postale oppure
tramite trasferimento dall'estero) o il momento in cui l'ordine di pagamento in
favore dell'autorità è stato addebitato al conto postale o bancario del
ricorrente o del suo patrocinatore (cfr. Messaggio concernente la revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001
pag. 3856).

4.
Recentemente, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che il
trasferimento, nel termine assegnato, dell'importo di un anticipo spese da una
banca all'estero alla posta svizzera adempie le condizioni legali di rispetto
dei termini anche se la somma non viene accreditata sul conto dell'autorità di
ricorso in ragione della menzione di un numero IBAN (International Bank Account
Number) incompleto da parte del ricorrente (sentenza 9C_94/2008 del 30
settembre 2008 consid. 5 e 6, in SVR 2009 IV n. 17 pag. 45).

5.
Nel caso di specie l'anticipo spese versato dalla ricorrente rispetta le
condizioni legali, essendo pervenuto alla posta svizzera prima della scadenza
del termine assegnato. Il fatto che l'importo non sia stato accreditato sul
conto dell'autorità giudiziaria di primo grado entro tale termine non cambia
nulla a questa conclusione dal momento che il diritto federale non prescrive
più una simile condizione (sentenza citata 9C_94/2008 consid. 6). Inoltre,
l'indicazione, nell'ordine di pagamento, dell'indirizzo sbagliato (Nordring 8,
3002 Berna), peraltro corrispondente a quello di PostFinance e così
espressamente menzionato nella fattura allegata alla decisione incidentale del
1° maggio 2009 per designare l'indirizzo della banca destinataria, costituisce
un errore scusabile (cfr. per analogia sentenza citata 9C_94/2008 consid. 6 con
riferimenti). Senza dimenticare che la posta svizzera avrebbe potuto
agevolmente individuare il recapito esatto del Tribunale amministrativo
federale. Tenuto conto del notevole traffico di pagamenti in favore di questa
autorità giudiziaria della Confederazione, la posta avrebbe infatti ben potuto/
dovuto conoscerne le coordinate. Ne segue che l'atto impugnato deve essere
annullato. La causa va pertanto rinviata all'istanza precedente affinché
assegni alla ricorrente un nuovo termine per effettuare l'anticipo spese.

6.
La procedura è onerosa (art. 62 LTF). Viste le circostanze si prescinde
tuttavia dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF;
cfr. sentenza citata 9C_94/2008 consid. 7). Per contro la ricorrente,
patrocinata da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto nel senso che il
giudizio impugnato del 24 giugno 2009 è annullato e la causa è rinviata al
Tribunale amministrativo federale affinché proceda conformemente ai
considerandi.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 1'500.- a titolo di
indennità di parte per la procedura d'ultima istanza federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 novembre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti