Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 548/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_548/2009

Sentenza del 29 luglio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
B.________, Argentina,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
del 12 maggio 2009.

Visto:
la decisione su opposizione 7 giugno 2007 della Cassa svizzera di compensazione
con cui è stata respinta la richiesta di B.________, cittadino argentino
residente in Argentina, volta ad ottenere il rimborso dei contributi versati
all'AVS per il motivo che uno dei suoi figli (M.________), non ancora 25enne,
aveva ancora il proprio domicilio in Svizzera;
la pronuncia 12 maggio 2009 del Tribunale amministrativo federale che,
statuendo per giudice unico, ha confermato la decisione dell'amministrazione;
il ricorso 16 giugno 2009 (timbro postale) di B.________ con cui, allegando
nuova documentazione, ripropone sostanzialmente la propria richiesta di
rimborso dei contributi;

considerando:
che a sostegno della sua domanda il ricorrente produce in particolare nuova
documentazione attestante la situazione personale e professionale di suo figlio
M.________, nato nel 1991, il quale lo ha raggiunto in Argentina dal mese di
settembre 2008;
che poiché parte di questa documentazione è posteriore alla data del giudizio
impugnato, essa costituisce un inammissibile nuovo mezzo di prova ai sensi
dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF);
che un ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere, oltre alle
conclusioni, una motivazione con cui viene spiegato in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 e art. 95 seg. LTF);
che in assenza di una siffatta motivazione non è possibile entrare nel merito
del ricorso;
che in particolare il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della
pronuncia impugnata e indicare in che cosa consista la pretesa violazione;
che in concreto l'atto ricorsuale non adempie le esigenze di motivazione
imposte dalla legge, considerato che il gravame non si confronta in modo
puntuale con le considerazioni esposte dalla precedente istanza, né spiega in
quale misura la pronuncia impugnata violerebbe il diritto (cfr. DTF 134 II 244
consid. 2.1 pag. 245 seg. con riferimenti);
che il ricorrente si limita a invocare fatti realizzatisi successivamente alla
data della decisione amministrativa in lite, che delimita temporalmente il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366);
che pertanto il fatto che il figlio M.________ si sia nel frattempo (dal
settembre 2008) trasferito in Argentina non costituisce certamente motivo
valido per ritenere contraria al diritto o comunque manifestamente inesatta la
valutazione del primo giudice (art. 95 e 97 cpv. 1 LTF), potendo tale
circostanza tutt'al più giustificare una nuova domanda alla Cassa svizzera di
compensazione, come peraltro effettivamente avvenuto nelle more istruttorie;
che, in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, senza necessità di
fissare un termine suppletorio secondo l'art. 42 cpv. 5 o 6 o secondo i
principi generali (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248 e seg.; 133 IV 125
consid. 1.2 pag. 128);
che, viste le particolari circostanze, si prescinde eccezionalmente dalla
riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti