Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 532/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_532/2009 {T 0/2}

Sentenza del 15 ottobre 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Seiler,
cancelliere Schäuble.

Parti
S.________, patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via C. Ghiringhelli
15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità, confronto dei redditi),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 maggio 2009.

Fatti:

A.
Lamentando problemi psichici, S.________, nata nel 1968, già attiva
professionalmente come impiegata di commercio, il 14 settembre 2007 ha
presentato una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI).
L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), con decisione del 22 agosto 2008,
esperiti gli accertamenti medici ed economici e preso atto della perizia
psichiatrica allestita il 24 gennaio 2008 dal Centro X._________, ha
riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1° novembre 2007 al 30 aprile
2008. Per il periodo successivo, considerato un grado di invalidità del 28%,
inferiore al minimo edittale del 40%, ha soppresso ogni rendita.

B.
Con giudizio del 13 maggio 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso di S.________,
patrocinata dall'avv. Elio Brunetti, contro la decisione dell'UAI.

C.
Sempre assistita dall'avv. Elio Brunetti, l'assicurata è insorta al Tribunale
federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede in via principale
l'annullamento del giudizio cantonale con il rinvio della causa all'istanza
precedente e in via subordinata il mantenimento di una rendita intera AI in suo
favore oltre il 30 aprile 2008.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la soppressione del diritto alla rendita d'invalidità
a partire dal 1° maggio 2008. In sostanza l'assicurata domanda che la stessa
continui ad essergli versata poiché ella in seguito ai suoi problemi psichici
non sarebbe in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.

2.
2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che maniera un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 134 V 138 consid.
1 pag. 140).

2.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89
cpv. 1 LTF), il ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale
di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF combinato con l'art. 62 LPGA),
interposto in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) è di massima ammissibile anche
perché non ricade sotto alcuna delle eccezioni menzionate all'art. 83 LTF.

2.3 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro,
in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2
LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62). Occorre però dimostrare che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e
l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [in vigore fino al 31
dicembre 2007] e 2 [valido dal 1° gennaio 2008] LAI), il metodo ordinario di
confronto dei redditi per la determinazione del grado di invalidità di
assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del
medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 353 consid. 3b/ee; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Alle considerazioni della
pronuncia impugnata può inoltre essere prestata adesione anche nella misura in
cui ha correttamente enunciato le condizioni e gli effetti temporali della
riduzione o soppressione di una rendita in caso di prima assegnazione
retroattiva decrescente o temporanea (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 297/03 del 3 maggio 2005, consid. 1 non pubblicato in DTF 131 V
164, ma in SVR 2006 IV n. 14 pag. 51; cfr. pure DTF 106 V 16 consid. 3).

È infine opportuno ricordare che, mentre il medico è chiamato a porre un
giudizio sullo stato di salute, a indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure a fornire un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, spetta al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid.
2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr.
anche sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

4.
4.1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, pur non misconoscendo i
tentativi dell'insorgente nella ricerca di un'attività lucrativa, riferendosi
alla perizia psichiatrica allestita dal dott. B.________ del Centro X.________,
ha individuato una ancora notevole capacità lavorativa dell'interessata, se
inserita in un contesto interpersonale in grado di tollerare le tensioni
derivanti dal suo problema di personalità, ad esempio come impiegata di
commercio. Confrontandosi con le attestazioni dello psichiatra curante, dott.
R.________, la Corte cantonale ha sottolineato che esse non contenevano nulla
riguardo all'oggettività clinica, per cui un peggioramento delle condizioni di
salute non appariva medicalmente giustificato. Il giudice di prime cure ha
scartato le obiezioni contenute nel rapporto 17 novembre 2007 del curante
dell'assicurata, la perizia medica del dott. B.________ tenendo conto anche
degli aspetti depressivi e della bulimia. Aderendo alle conclusioni peritali,
considerate chiare e affidabili, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non
ha ritenuto necessario esperire ulteriori accertamenti e ha disatteso le
critiche di contraddittorietà espresse dalla insorgente. Quanto al reddito da
invalido, già contestato in sede cantonale, il giudice di prime cure ha
avallato l'operato dell'UAI, fondandosi sulle raccomandazioni della Società
svizzera degli impiegati di commercio (SSIC) e ricordando come la ricorrente
potrebbe mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa. Da qui
non ha ritenuto necessario infirmare la decisione amministrativa di
soppressione della rendita, il grado di invalidità non raggiungendo il minimo
legale del 40%.

4.2 Nel proprio ricorso, l'assicurata ritiene manifestamente insostenibile,
privo di qualsiasi riscontro oggettivo e arbitrario l'accertamento della sua
capacità lavorativa. A sostegno delle proprie obiezioni la ricorrente ritiene
sia stato considerato a torto un cambiamento della sua situazione medica, visto
che fin dall'inizio, quando ancora lavorava presso varie sedi di un istituto
bancario prima in Ticino poi nella Svizzera interna, si presentavano problemi
psichici tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro:
limitazioni ritenute invalidanti ancora oggi senza soluzione. In questo senso
la perizia psichiatrica sarebbe incompleta. Pure priva di pertinza a mente
della ricorrente è l'argomentazione giusta la quale per il periodo dal 1°
novembre 2007 al 30 aprile 2008 le sarebbe stata riconosciuta una rendita
d'invalidità intera a seguito del peggioramento del suo stato di salute
conseguente all'interruzione della cura farmacologica, che in realtà mai
sarebbe stata sospesa. Da qui l'assenza di una modifica notevole giustificante
una revisione. Riferendosi al certificato 16 giugno 2008 del curante dott.
R.________, il quale attesta un'incapacità completa al lavoro dal 20 novembre
2006, essa ricorda che i tentativi di riprendere l'attività lavorativa non sono
mai stati abbandonati, ma che i disturbi psichiatrici (tra cui un'indole
suicidale apparentemente non considerata dal giudice cantonale) a suo dire non
migliorabili renderebbero impossibile una vita lavorativa indipendentemente dal
contesto in cui si troverebbe per il motivo che comporterebbe un inutile
tentativo di pressione. Questa circostanza sarebbe confermata inoltre
dall'insuccesso del volontariato in un centro per tossicodipendenti. Infine
l'autorità cantonale avrebbe a torto conferito forza probante piena alla
perizia del dott. B.________ e accertato erroneamente come curabile la
patologia psichiatrica. Riguardo al calcolo del reddito da invalido, la
ricorrente deplora che sia stato determinato fondandosi sul salario
raccomandato dalla SSIC per una impiegata 39enne con attestato di capacità
relativo ad un apprendistato triennale e nella funzione di classificazione C
(un'occupazione ben superiore a quella svolta dalla ricorrente) poiché per un
verso non è dimostrata la necessità di applicare statistiche (mancando dati
concreti) e per un altro risultano inattendibili (poiché superate) le
statistiche stesse, essendo fondate sulla inchiesta svizzera della struttura
dei salari (ISS) del 2006. Incomprensibile risulterebbe inoltre l'aggiornamento
all'anno 2007 di questi dati.

5.
5.1 Nella misura in cui la ricorrente critica il fatto che alla perizia del
dott. B.________ sia stata conferita forza probante piena e di riflesso rende
implicita una violazione del principio del libero apprezzamento delle prove
(art. 61 lett. c LPGA), giova rilevare che per costante giurisprudenza gli
accertamenti dell'autorità cantonale in merito al danno alla salute, alla
capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività
professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda
sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che
possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto
ristretta (consid. 2.3; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 132 V 393 consid. 3.2
pag. 398).

5.2 Nel caso in esame alla perizia del dott. B.________ è stata conferita a
ragione senza violare il diritto federale piena forza probante (DTF 125 V 351
consid. 3a pag. 352). Essa è esaustiva relativamente all'oggetto del
contendere, basata su indagini ad ampio raggio con conoscenza degli atti. Né la
perizia si rivela conttraddittoria: la ricorrente persiste nel ritenersi
totalmente impossibilitata al lavoro, ma sembra dimenticare che il perito non
ha misconosciuto l'aspetto psichiatrico. È vero, lo specialista ha concluso di
massima per una piena capacità, bensì solo "in un contesto idoneo". In queste
condizioni, le obiezioni della ricorrente, basate sui referti del proprio
medico curante, a cui il giudice delle assicurazioni sociali deve imporsi un
certo riserbo (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), non sono tali da rendere
manifestamente infondate le conclusioni della perizia. Non si comprende
peraltro perché la pronuncia cantonale andrebbe emendata. Inconferenti
risultano in tale contesto le motivazioni addotte circa i tentativi di
reinserimento nel mondo del lavoro. Certo, va dato atto alla ricorrente della
sua buona volontà, ma sarebbe però oltremodo semplicistico concludere per una
definitiva incapacità lavorativa solo per il motivo che il volontariato in un
centro per tossicodipendenti è fallito. Il perito si è confrontato anche con
questa critica, mettendo in evidenza come sia sconsigliabile, visti i problemi
psichici della ricorrente, una lunga riqualifica nel settore sanitario.
Vanamente la ricorrente tenta di considerare manifestamente infondato questo
accertamento, a maggior ragione se si ricorda che notoriamente, soprattutto nel
settore della tossicodipendenza, ove la ricorrente si ostinerebbe senza
successo a voler lavorare, si presentano situazioni personali assai delicate.

5.3 La Corte cantonale ha fissato in maniera incontestata un reddito da valido
di fr. 87'000.-. Controverso è invece il reddito da invalido, stabilito dal
giudice cantonale in fr. 60'664.-, basandosi sulla ISS del 2006 relativa al
settore del commercio all'ingrosso e intermediazioni commerciali con compiti di
segretariato e cancelleria (ramo economico n. 51). In questo senso inutilmente
la ricorrente si può riferire alla sua precedente attività lavorativa, poiché
giova ricordare come per giurisprudenza invalsa ogni assicurato ha il dovere di
intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una
nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate).
Speciosa altresì la pretesa inattendibilità delle statistiche, dal momento che
la pubblicazione è biennale (cfr. DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 77) e
pertanto pertinente per il periodo che interessa la ricorrente, la data della
decisione amministrativa in lite limitando temporalmente il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220).

5.4 Per il resto la ricorrente si confronta solo parzialmente e in maniera
generica con i considerandi del giudizio cantonale, riproponendo spesso
soltanto quanto già affermato in sede cantonale. Ciò non basta poiché occorre
spiegare in maniera circostanziata perché esso sarebbe insostenibile (DTF 129 I
8 consid. 2.1 pag. 9; cfr. pure sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in
RSAS 2008 pag. 568). In particolare, nel suo ricorso l'assicurata non rende in
alcun modo oggettivamente verosimile in quale misura sarebbe manifestamente
errata l'affermazione secondo cui sarebbe esigibile riprendere la sua attività
abituale di impiegata di commercio in un contesto lavorativo tollerante con
compiti da svolgere prevalentemente in modo individuale. In simili condizioni
non vi sono motivi preminenti per scostarsi dagli accertamenti del giudizio
cantonale. Senza violare il diritto federale il giudice di prime cure poteva
pertanto confermare la soppressione della rendita a partire dal 1° maggio 2008.

6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 ottobre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Schäuble