Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 522/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_522/2009

Sentenza del 22 luglio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Parti
M.________, Italia, patrocinato dall'avv. Roberto Coppola,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
del 6 maggio 2009.

Considerando:
che M.________, cittadino italiano residente in Italia, ha lavorato in Svizzera
dal 1968 al 1999 come operaio presso un calzaturificio, solvendo regolari
contributi all'AVS/AI;
che il 26 giugno 2006 M.________, dopo essere rimpatriato in Italia e non avere
più esercitato alcuna attività lavorativa, ha chiesto l'erogazione di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità svizzera;
che l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, esperiti i necessari
accertamenti, ha respinto la domanda di rendita dell'assicurato per difetto di
un'invalidità pensionabile (decisione dell'11 luglio 2007);
che per pronuncia del 6 maggio 2009 il Tribunale amministrativo federale ha
respinto il ricorso dell'interessato;
che M.________ insorge al Tribunale federale, al quale chiede, in accoglimento
del ricorso, il riconoscimento di una rendita d'invalidità dal 26 giugno 2006;
che a sostegno della propria tesi produce in particolare un rapporto medico del
dott. A.________, specialista in chirurgia, che attesta un grado di invalidità
del 100%;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che maniera un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1 pag. 37);
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF;
che per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai
sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF);

che per essere "manifestamente inesatto" l'accertamento dei fatti dev'essere
arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252);
che per giurisprudenza invalsa l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
migliore rispetto a quella contestata;
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto;
che il Tribunale federale, pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
LTF), esamina in linea di principio solo le censure sollevate;
che esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza,
tutte le questioni giuridiche immaginabili, se queste ultime non sono più
presentate nella sede federale;
che a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF un ricorso per violazione del divieto
d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità precedente,
bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, e più
in particolare nell'ambito dell'ambito dell'apprezzamento delle prove (ove il
giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento), in quale misura la
decisione impugnata, nel risultato e non solo nella motivazione,
misconoscerebbe manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova,
ometterebbe senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure
ammetterebbe o negherebbe un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti
di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9; cfr. pure sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008 consid. 6.2.2, in RSAS
2008 pag. 568);
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i
principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle
quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv.
1 e 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2007] in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto
dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti
un'attività lucrativa (art. 16 LPGA) e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353);
che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso
in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale
soltanto alle severe condizioni più sopra esposte (DTF 132 V 393 consid. 3.2
pag. 398);
che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in
maniera vincolante per il Tribunale federale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398), come il ricorrente (quantomeno fino alla data della decisione dell'11
luglio 2007 che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid.
1b pag. 366; cfr. anche sentenza I 472/06 consid. 5.6) non subisse, in assenza
di riscontri oggettivi, limitazioni funzionali suscettibili d'incidere
negativamente sulla sua capacità lavorativa al punto da giustificare
un'invalidità secondo il diritto svizzero;
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci oggettivamente
concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o
contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95
lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105
cpv. 2 LTF;
che le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del
potere di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente
procedura - inammissibile critica di natura appellatoria dell'accertamento
compiuto dai giudici di prime cure;
che l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento probatorio si sono
essenzialmente fondati sulle prese di posizione del dott. I.________ e del
dott. E.________ del servizio medico dell'amministrazione, i quali, dopo esame
della documentazione medica prodotta, pur dando atto di un trattamento per
epatite C dal 2002 e per frattura vertebrale nel 2004, oltre che di altre
patologie (moderato disturbo depressivo, non trattato farmacologicamente,
obesità, diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa e ipertrofia
tiroidea), hanno ridimensionato le ripercussioni sulla capacità lavorativa dei
disturbi accusati dal ricorrente, evidenziando come egli potesse considerarsi
completamente abile al suo lavoro (sul valore probatorio di simili rapporti
interni cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3);
che il Tribunale amministrativo federale ha esposto in maniera pertinente per
quali ragioni le certificazioni mediche esibite dal ricorrente non meritassero
pregio;
che la Corte del merito ha spiegato in particolare perché il rapporto medico
particolareggiato E 213 del 7 agosto 2006, attestante un'incapacità lavorativa
del 70% per qualsiasi attività, in mancanza di riscontri oggettivi che
confermassero l'esistenza di limitazioni funzionali suscettibili di incidere
negativamente sulla capacità lavorativa, non potesse essere condiviso;
che l'istanza precedente ha precisato inoltre come le ulteriori attestazioni
mediche presentate in quella sede non potessero essere considerate nella misura
in cui, da un lato, non erano corroborate da riscontri oggettivi e, dall'altro,
non indicavano una specifica inabilità lavorativa e neppure il momento dal
quale dovesse essere ritenuta una simile eventualità;
che in definitiva l'apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale
amministrativo federale è ben lungi dall'essere arbitrario;
che inoltre a ragione i primi giudici hanno ritenuto essere di natura labile le
patologie di cui è affetto il ricorrente, vale a dire suscettibili di evolvere
verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. e contrario DTF 111 V 21
consid. 2c pag. 22), non potendosi escludere che le medesime patologie possano
a distanza di anni incidere in maniera differente sulla (in)capacità lavorativa
(cfr., tra le altre, sentenza 9C_304/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.5);
che è opportuno ricordare all'insorgente come l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere sia un concetto di carattere economico-giuridico
e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b pag. 249; 110 V 273 consid. 4a pag.
275), il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di
salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a
causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri
ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261 con riferimenti);
che, inoltre, l'esistenza di fattori estrinseci all'invalidità, nella misura in
cui dovessero impedire la ripresa di un'attività adeguata e compatibile, non
sono rilevanti per l'assicurazione per l'invalidità svizzera;
che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità
non giustifica infatti il riconoscimento di una rendita;
che se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età o
di una formazione insufficiente, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a risponderne, l'incapacità di lavoro che ne risulta non essendo dovuta a una
causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI
1999 pag. 247 consid. 1);
che nell'ordinamento giuridico svizzero, la mancanza di lavoro in seguito alla
disoccupazione endemica di una determinata regione viene semmai assunta nei
limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza I 631/
01 del 5 agosto 2002 consid. 3);
che la circostanza - comprovata dalla pronuncia del Tribunale italiano del 10
maggio 2006 - per cui il ricorrente sarebbe stato riconosciuto invalido civile
non è determinante ai fini del presente giudizio, data la diversità delle
disposizioni legali sull'invalidità e dei criteri per determinarla vigenti nei
due Paesi;
che infatti anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4 pag. 257);
che inoltre giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità
inferiore;
che il ricorrente non spiega per quale motivo la relazione di consulenza
medico-legale del 25 maggio 2009 allestita dal dott. A.________ successivamente
al giudizio impugnato e, di conseguenza, improponibile in questa sede (ULRICH
MEYER, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99
LTF), potrebbe tutt'al più costituire un motivo di revisione tale da
giustificare un esame del Tribunale federale (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; DTF
127 V 353; 9C_40/2007 del 31 luglio 2007 consid. 3.1, in SVR 2009 IV n. 10 pag.
21);

che infine, nella misura in cui il ricorrente sembra invocare un peggioramento
del suo stato di salute, questo non può essere considerato nell'ambito della
presente procedura, il potere cognitivo del giudice, come si è già riferito più
sopra, essendo limitato temporalmente dalla data della decisione in lite;
che, per quanto ammissibile, il ricorso deve pertanto essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 65 cpv. 4 lett. a LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 luglio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti