Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 444/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_444/2009

Sentenza del 16 settembre 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Seiler,
cancelliere Schäuble.

Parti
F.________, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 23 aprile 2009.

Fatti:

A.
A.a Lamentando le conseguenze di un infortunio subito alla mano destra nel
1992, F.________, già attivo professionalmente come disegnatore del genio
civile, il 29 agosto 2000 ha presentato una domanda di prestazioni AI.

Esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
respinto la richiesta per carenza di invalidità di grado pensionabile
(decisione del 18 aprile 2002).

F.________ ha impugnato il provvedimento amministrativo presso il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, con pronuncia del 5 febbraio
2003, ha respinto il gravame, trasmettendo tuttavia nel contempo gli atti
all'UAI per esame riferito al periodo posteriore alla data della decisione in
lite 18 aprile 2002.
A.b Esperiti i necessari accertamenti e preso in particolare atto delle
risultanze di una perizia psichiatrica nella quale veniva attestata una
incapacità lavorativa del 50%, l'UAI, con decisioni del 13 ottobre 2004, ha
posto l'interessato al beneficio di un quarto di rendita (grado del 41%) per il
periodo dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e di una mezza rendita (grado
del 50%) dal 1° marzo 2003. L'UAI ha confermato tale posizione il 9 settembre
2005 anche in seguito all'opposizione interposta da F.________.

Ulteriormente adito dall'assicurato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha annullato la decisione su opposizione querelata e rinviato gli atti all'UAI
per accertare la capacità lavorativa globale dell'interessato, tenendo conto
sia della problematica alla mano destra, sia della patologia psichica, e
statuire di nuovo sui diritti di quest'ultimo (pronuncia del 12 settembre
2006).
A.c Dando seguito alla pronuncia di rinvio, l'amministrazione ha disposto
l'allestimento di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio
accertamento medico dell'AI (SAM), i cui responsabili, con referto del 5
settembre 2007, hanno attestato una capacità lavorativa del 50% in attività
simili a quella precedente di disegnatore del genio civile a partire dal marzo
2003. Sulla base delle conclusioni peritali, per decisione 7 aprile 2008 l'UAI
ha confermato il diritto di F.________ a una mezza rendita d'invalidità dal 1°
marzo 2003 (grado del 50%).

B.
Postulando in sostanza il riconoscimento di una rendita intera, F.________ si è
nuovamente aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, per
pronuncia del 23 aprile 2009, ne ha respinto il gravame confermando l'operato
dell'amministrazione.

C.
Patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, F.________ è insorto al Tribunale
federale, al quale, in accoglimento del gravame, chiede, in via principale,
l'annullamento del giudizio impugnato e il riconoscimento di una rendita intera
AI sulla base di un grado di inabilità lavorativa totale. In via subordinata
postula l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio della causa
all'istanza precedente affinché disponga un complemento istruttorio e renda un
nuovo giudizio. In via ancora più subordinata domanda l'annullamento della
pronuncia impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento
delle indagini mediche e nuova decisione. Il tutto con protesta di spese e
ripetibili.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto della presente lite è il tema di sapere se il ricorrente abbia diritto
a una rendita intera di invalidità invece di quella mezza assegnata
dall'amministrazione e confermata dal giudice cantonale.

2.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a
quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia
avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza
sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte
ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore
deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le
condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero
realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto
diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II
249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha
già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia,
rammentando in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla
rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore
fino al 31 dicembre 2007, precedente la 5a revisione dell'AI), il metodo
ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado di
invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i
compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio
generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; 115 V 133 consid. 2;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). A tale
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

4.
Il ricorrente rimprovera essenzialmente al giudice cantonale di avere espresso
il proprio giudizio fondandosi sulla perizia pluridisciplinare (ortopedica,
cardiologica e psichiatrica) del SAM e di non avere tenuto conto, in
particolare, delle valutazioni dello psichiatra curante dott. T.________.

4.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 2; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

4.2 Nel giudizio impugnato il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
diffusamente esposto i motivi per i quali ha ritenuto di potersi fondare sulle
valutazioni, motivate, complete e convincenti del SAM, i cui esperti hanno
riconosciuto, a partire dal marzo 2003, nell'ambito di un'apprezzamento
globale, una incapacità lavorativa del 50% in attività analoghe a quella di
disegnatore del genio civile precedentemente svolta dall'assicurato. In
particolare ha spiegato perché queste conclusioni non erano suscettibili di
essere poste seriamente in dubbio dalle valutazioni dello psichiatra curante
dell'assicurato, il quale ha certificato una completa e durevole incapacità
lavorativa del proprio paziente (sul valore probatorio attribuito ai referti
dei medici curanti, anche se specialisti, e sulla differenza tra mandato di
cura e mandato di perizia cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353 e sentenza
I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2 in fine con riferimenti; cfr. inoltre
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 655/05 del 20 marzo 2006,
consid. 5.4).

4.3 Nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un
accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in
violazione del diritto e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo
l'art. 105 cpv. 2 LTF. Le censure ricorsuali, nella misura in cui non si
limitano a riprendere le obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente
smontate dall'autorità giudiziaria di prima istanza, si esauriscono infatti in
una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale
federale nella presente procedura - inammissibile critica dell'accertamento
compiuto dal giudice di prime cure. Ad ogni modo, come già rilevato poc'anzi,
l'istanza precedente ha esposto in dettaglio i motivi per i quali ha deciso di
fondare la propria valutazione sulle conclusioni del SAM, anziché su quelle del
curante dott. T.________. Tale valutazione non è censurabile anche perché
conforme alla giurisprudenza in materia (v. considerando precedente). Una
diversa valutazione da parte del ricorrente non basta a rendere manifestamente
inesatto l'accertamento operato dal primo giudice, che vincola pertanto il
Tribunale federale.

4.4 Il giudizio cantonale non è nemmeno criticabile nella misura in cui ha
considerato che l'accertata inabilità lavorativa del 50% nella professione di
disegnatore del genio civile e in altre attività simili corrispondesse nella
concreta evenienza ad un'incapacità al guadagno di pari grado.

5.
La pronuncia impugnata - che riconoscendo all'insorgente il diritto a una mezza
rendita dal 1° marzo 2003 di certo non lo sfavorisce dal momento che non
considera l'anno di attesa di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel suo
tenore applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007) - merita
quindi tutela, senza che sia necessario far procedere al complemento
istruttorio richiesto in via subordinata nel ricorso a questa Corte. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art.
66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 settembre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Schäuble