Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 443/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_443/2009 {T 0/2}

Sentenza del 19 agosto 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Borella, giudice presidente,
Kernen, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Parti
G.________, patrocinato dal Signor T.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Canonico
Ghiringhelli 15, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 aprile 2009.

Fatti:

A.
A.a Lamentando le conseguenze di un infortunio subito agli arti inferiori nel
1991 nell'ambito di un'attività "Gioventù e Sport", G.________, nato nel 1974,
già attivo professionalmente come montatore di impianti sanitari e di
riscaldamento, il 22 settembre 1997 ha presentato una domanda di prestazioni
dell'assicurazione invalidità (AI). Nel frattempo, l'assicurazione militare ha
posto l'interessato al beneficio di una riqualifica professionale come
informatico, conclusasi con l'ottenimento del relativo attestato federale di
capacità.

L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), con decisione del 9 settembre 2003,
preso atto del successo della riqualifica professionale e accertato un grado di
invalidità del 17%, manifestamente inferiore al minimo edittale del 40%, ha
respinto la domanda di prestazioni AI.
A.b Accusando gli esiti di una frattura femorale con ulcera (dal 1996) e di una
depressione (dal 2005), il 14 dicembre 2006 G.________ ha formulato una seconda
richiesta di prestazioni AI. Una perizia psichiatrica affidata al dott.
B.________ (del Centro peritale per le assicurazioni sociali) ha messo in
evidenza un disturbo di personalità paranoide (ICD-10: F 60.0) e attestato
un'incapacità lavorativa del 100% dal mese di dicembre 2005 a quello di luglio
2007. Dal 17 luglio 2007 (data della visita peritale) l'assicurato è per contro
stato ritenuto pienamente abile al lavoro, dal profilo psichiatrico, nella sua
attività di tecnico informatico che andava svolta in ambienti tolleranti,
scarsamente competitivi e con ritmi tali da consentire pause o cambi di
posizione in caso di dolore al ginocchio. Dal profilo somatico, considerati gli
impedimenti a inginocchiarsi, a rimanere carponi o a trasportare materiale
pesante da un locale all'altro, l'attività di tecnico informatico, così come
era stata esercitata fino ad allora, è stata ritenuta totalmente inesigibile
dal Servizio X.________ e parzialmente inesigibile (50%) dal medico
dell'assicurazione militare. Per la stessa attività, esercitabile in un
contesto più sedentario, in cui occorreva analizzare i bisogni degli utenti,
risolvere i problemi di funzionamento delle postazioni, fornire assistenza e
consulenza agli utenti, collaborare con i gestori dei server e della rete, la
capacità lavorativa è per contro stata fissata all'80%-100%. Per decisione del
25 febbraio 2008 l'UAI ha così accordato una rendita intera dal 1° dicembre
2006 (trascorso l'anno di carenza legale) al 31 ottobre 2007 (quando il
miglioramento perdurava da ormai tre mesi).

B.
Con giudizio del 21 aprile 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso di G.________,
patrocinato dall'avv. Z.________, contro la decisione dell'UAI.

C.
Assistito da T.________, l'assicurato è insorto il 19 maggio 2009 (timbro
postale) al Tribunale federale, al quale chiede l'annullamento del giudizio
cantonale e la concessione di una rendita AI in suo favore.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è la soppressione del diritto alla rendita d'invalidità
a partire dal 1° novembre 2007. In sostanza l'assicurato domanda che la stessa
continui ad essergli versata poiché egli non sarebbe in grado di svolgere i
compiti di tecnico informatico se non in condizioni del tutto particolari,
difficilmente compatibili con le esigenze del mondo del lavoro.

2.
2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che maniera un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3; 134 IV 36
consid. 1 pag. 37).

2.2 Il ricorso contro una decisione, salvo casi particolari che non si
verificano in concreto, deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF). La pronuncia impugnata, del 21 aprile 2009, è stata recapitata
al precedente patrocinatore, avv. Z.________, il 22 aprile 2009. Con lettera
del medesimo giorno il legale comunicava alla Corte cantonale che egli aveva
rinunciato nel frattempo a patrocinare il ricorrente e le ha rinviato
l'originale del giudizio. Il 23 aprile 2009 il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha trasmesso direttamente al ricorrente la decisione, affermando
che "il termine di ricorso inizierà a decorrere dalla ricezione della
presente". Il ricorso è stato consegnato all'indirizzo del Tribunale federale
alla posta svizzera il 19 maggio 2009, sicché il ricorso è ampiamente
tempestivo (art. 48 cpv. 1 LTF), senza che occorra esaminare oltre il momento
effettivo da cui è iniziato a decorrere il termine (art. 44 cpv. 1 LTF e 71 LTF
combinato con l'art. 10 cpv. 1 PC; DTF 99 V 177 consid. 3 pag. 182; cfr. anche
sentenza 8C_210/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3; KATHRIN AMSTUTZ/PETER
ARNOLD, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, n. 12 ad art. 44 LTF), se
il ricorrente avrebbe potuto fondarsi in buona fede sull'indicazione della
Corte cantonale (art. 49 LTF; DTF 134 I 199 consid. 1.3.1 pag. 202 e seg.; da
ultimo DTF 5A_814/2008 del 12 marzo 2008 consid. 1.2.2.2) oppure ancora se
sarebbe stato dato un motivo di restituzione del termine (art. 50 LTF; DTF 114
Ib 67 consid. 2 pag. 69 con riferimenti; cfr. anche sentenza 2C_98/2008 del 12
marzo 2008 consid. 3; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 50 LTF).

2.3 Il ricorso presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 89 cpv. 1 LTF), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in
una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di
ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF combinato con l'art. 62 LPGA), è di
massima ammissibile anche perché non ricade sotto alcuna delle eccezioni
menzionate all'art. 83 LTF.

2.4 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso
né è vincolato dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti
dall'autorità inferiore; può quindi accogliere un ricorso per motivi diversi da
quelli invocati e respingerlo sulla base di una motivazione differente da
quella posta a fondamento del giudizio impugnato (cfr. DTF 133 II 249 consid.
1.4.1 pag. 254; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Nondimeno, secondo
l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente.
Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima
istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non
sono più presentate nella sede federale.

2.5 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2
LTF). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Spetta alla
parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella pronuncia
impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo che la
induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF).

3.
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà
motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. anche DTF
129 I 49 consid. 3 pag. 57; 128 I 354 consid. 6c pag. 357 e seg.). La memoria
ricorsuale deve esporre le ragioni per cui questa condizione risulterebbe
adempiuta (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395). Le prove documentali devono
inoltre essere prodotte di massima entro la scadenza del termine di ricorso o
del termine eventualmente assegnato per la presentazione di un atto di replica
(art. 42 cpv. 3 e 102 cpv. 3 LTF). È comunque esclusa l'allegazione di fatti
accaduti dopo la data della pronuncia impugnata, così come di prove non ancora
esistenti a tale momento (cosiddetti veri nova; DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4;
cfr. anche DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.; 130 II 493 consid. 2 pag.
497; 128 II 145 consid. 1.2.1 pag. 150). Di conseguenza, il ricorrente non può
riservarsi il diritto di fare valere ogni "sviluppo maggiore in fatto e in
diritto in corso di procedura". Per quanto riguarda poi il rapporto del dott.
D.________ del 4 giugno 2009, dal momento che è posteriore alla resa del
giudizio impugnato, esso costituisce un inammissibile nuovo mezzo di prova
(cfr. anche ULRICH MEYER, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, n. 43
ad art. 99 LTF ).

4.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della
legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali
nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (5a revisione dell'AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale,
secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le
norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo
stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1°
gennaio 2008 al 25 febbraio seguente, data della decisione impugnata, che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano
applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene
pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid.
2).

5.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e
l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI), il metodo ordinario
di confronto dei redditi per la determinazione del grado di invalidità di
assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del
medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente
riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; 115 V 133 consid. 2;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Alle
considerazioni della pronuncia impugnata può inoltre essere prestata adesione
anche nella misura in cui ha correttamente enunciato le condizioni e gli
effetti temporali della riduzione o soppressione di una rendita in caso di
prima assegnazione retroattiva decrescente o temporanea (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 297/03 del 3 maggio 2005, consid. 1 non
pubblicato in DTF 131 V 164, ma in SVR 2006 IV n. 14 pag. 51; cfr. pure DTF 106
V 16 consid. 3).

È infine opportuno ricordare che, mentre il medico è chiamato a porre un
giudizio sullo stato di salute, a indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure a fornire un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, spetta al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid.
2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr.
anche sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

6.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver richiamato per l'aspetto
psichiatrico la perizia del dott. B.________ e per quello fisico (problematica
al ginocchio) l'esposto del dott. L.________ (chirurgo ortopedico incaricato
dall'assicurazione militare di esprimere una propria valutazione
specialistica), ha indicato nel dettaglio le limitazioni funzionali riscontrate
a livello medico (Fatti; A.b). In seguito, ricordato come la questione relativa
alle attività professionali concretamente realizzabili (alla luce delle
risultanze mediche) fosse di competenza del consulente in integrazione
professionale, si è confrontato con gli accertamenti dell'UAI relativi
all'esigibilità dell'attività di tecnico informatico. Esaminandone poi, alla
luce delle limitazioni funzionali rilevate a livello medico, il mansionario
(consultabile al sito www.orientamento.ch), il giudice, preso anche atto della
valutazione 9 novembre 2007 del responsabile del servizio informatico
Y.________ ? presso il quale il ricorrente aveva effettuato un'esperienza
lavorativa, invero negativa ? secondo cui il sollevamento e il trasporto di
materiali tra 6 e 10 kg sarebbero stati limitati nel tempo e la posizione
inginocchiata assunta di rado, ha concluso che la capacità lavorativa andava
stabilita nella misura di almeno l'80%. Donde la conferma della decisione
amministrativa.

7.
Il ricorrente critica il giudizio cantonale per non avere considerato o per lo
meno per avere sottovalutato le limitazioni professionali correlate alla
funzione di tecnico informatico che gli impedirebbero di svolgere talune
mansioni. L'assicurato ricorda così che, per quanto indicato dal dott.
B.________, per lui sarebbe proponibile soltanto un ambiente di lavoro
tollerante, scarsamente competitivo e con ritmi tali da consentire pause o
cambi di posizione, condizioni difficilmente compatibili con il mondo del
lavoro. Anche per questo motivo si renderebbe necessario il mantenimento della
rendita AI.

8.
8.1 Per costante giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale ? nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita ? costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo
in maniera molto ristretta (consid. 2.5; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 132
V 393 consid. 3.2 pag. 398).

8.2 Nel caso in esame, l'accertamento del giudice del merito secondo cui
l'assicurato sarebbe in grado di svolgere l'attività appresa di tecnico
informatico almeno nella misura dell'80% non lede alcuna norma del diritto
federale, né risulta da un accertamento o da un apprezzamento delle prove
manifestamente inesatto.

8.3 Il ricorrente, per un verso si richiama alla perizia del dott. L.________,
ma per l'altro dimentica che per l'attività di tecnico informatico in ambito di
lavoro più sedentario lo stesso specialista aveva valutato la capacità
lavorativa almeno all'80%. Ciò che trova del resto riscontro nella valutazione
espressa dal segretario generale del servizio informatico Y.________, il quale,
rivolgendosi il 12 ottobre 2004 al precedente patrocinatore del ricorrente,
aveva limitato al massimo al 20% del tempo lavorativo le mansioni di
spostamento di apparecchiature informatiche o periferiche. Mal si comprende
quindi come quest'accertamento possa dirsi manifestamente inesatto. Senza
arbitrio peraltro la Corte cantonale poteva fondarsi sulla valutazione della
consulente in integrazione professionale che era la persona più indicata per
verificare quali attività fossero possibili alla luce delle indicazioni mediche
e quindi anche per giudicare le possibilità di lavoro nella professione appresa
tenuto conto delle indicazioni psichiatriche del dott. B.________, il quale,
giova ricordarlo, aveva attestato una piena capacità lavorativa dalla data
delle sue consultazioni, sebbene in un ambiente che sollecitasse meno il
carattere difficile del ricorrente.

8.4 Per il resto il ricorrente si confronta solo parzialmente e in maniera
generica con i considerandi del giudizio cantonale, riproponendo spesso
soltanto quanto già affermato in sede cantonale. Ciò non basta poiché occorre
spiegare in maniera circostanziata perché esso sarebbe insostenibile (DTF 129 I
8 consid. 2.1 pag. 9; cfr. pure sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in
RSAS 2008 pag. 568). In particolare, nel suo ricorso l'assicurato non rende in
alcun modo oggettivamente verosimile che l'affermazione secondo cui l'attività
di tecnico informatico sarebbe essenzialmente leggera, come sostanzialmente
confermato dai responsabili del servizio informatico Y.________ (segretario
generale e responsabile del servizio informatico), sarebbe manifestamente
inesatta. In simili condizioni non vi sono motivi preminenti per scostarsi
dagli accertamenti del giudizio cantonale.

8.5 La Corte cantonale, accertando un'incapacità lavorativa limitata al 20%
nella professione appresa e negando di conseguenza l'esistenza di un'invalidità
di grado pensionabile, non ha così violato il diritto federale nel confermare
la decisione dell'UAI che ha soppresso, dal 1° novembre 2007 (art. 88a cpv. 1
OAI; DTF 106 V 16 consid. 3), la rendita di invalidità.

9.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 65 cpv. 4 lett. a LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 agosto 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:

Borella Grisanti