Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 287/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_287/2009 {T 0/2}

Sentenza del 24 novembre 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Schäuble.

Parti
M.________, patrocinato
dall'avv. Carlo Paris, Studio legale e notarile Schuhmacher associati,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 20 febbraio 2009.

Fatti:

A.
Con provvedimento del 25 febbraio 2008, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI)
ha posto M.________, nato nel 1966, già attivo quale autista di autobus e
affetto tra l'altro da cervicalgie e lombalgie, al beneficio di una rendita
intera d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° agosto 2003 al 31 gennaio
2005.

B.
Tramite il Patronato INCA, M.________ ha deferito il provvedimento
amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulando
la concessione di una rendita intera anche dopo il 31 gennaio dall'UAI.

L'UAI in sede di risposta ha proposto di attribuire all'assicurato la rendita
intera fino a fine febbraio 2006.

Per pronuncia del 20 febbraio 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato nel senso che ha
rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente
ai considerandi, riferiti al momento esatto dell'intervenuto miglioramento
dello stato di salute dell'insorgente.

C.
Contestando l'accertato miglioramento, M.________, ora patrocinato dall'avv.
Carlo Paris, ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in accoglimento del
gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e l'erogazione di una rendita
intera d'invalidità a tempo indeterminato dal 1° agosto 2003. Il ricorrente
domanda quindi di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.

Mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti;
133 II 249 consid. 1.1 pag. 251).

1.1 Dal momento che non pone termine alla procedura e che non serve unicamente
e semplicemente a dare esecuzione a quanto ordinato con la decisione di rinvio
(cfr. consid. 1.1 non pubblicato in DTF 134 V 392), il giudizio impugnato non
costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF.

1.2 Né esso configura una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF. Per
ammettere l'esistenza di una siffatta decisione occorrerebbe infatti
conformemente alla sua lett. a che il giudizio concernesse talune conclusioni,
se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre. Questo non
vale per gli aspetti parziali di una medesima conclusione, ma solo per le
diverse conclusioni riferite a differenti e separati oggetti della lite (DTF
133 V 477 consid. 4.1.2-4.3 pag. 480 segg; 125 V 413). Nel caso di specie, la
decisione di rinvio impugnata non ha statuito in via definitiva sull'(unico)
oggetto della lite, ossia sul diritto alla rendita (compresa la sua durata;
cfr. per analogia sentenza 9C_275/2007 del 17 giugno 2008 consid. 2.2).

1.3 La decisione di rinvio va pertanto qualificata quale decisione incidentale
ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481). L'ammissibilità
del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia
possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv.
1 lett. b).

1.4 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un
danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un
giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV
139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1). Per contro, un danno meramente
fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle
sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 I 57 consid. 1 pag.
59). Spetta al ricorrente spiegare in che misura la decisione incidentale in
lite sia di natura tale da provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, oppure in che misura l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ai sensi dell'art.
93 cpv. 1 lett. b LTF. Se ciò non si verifica - e a meno che una di queste due
condizioni non sia manifestamente data - , il Tribunale federale non entra nel
merito del ricorso (cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1 pag. 632).

1.5 Orbene, il ricorrente non spiega minimamente in quale misura il giudizio
impugnato gli provocherebbe un danno irreparabile né in che misura
l'accoglimento del ricorso eviterebbe una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa. Ciò non risulta neppure chiaramente dagli atti. A tale
considerazione si aggiunge poi che per giurisprudenza una decisione di rinvio
non provoca di regola un danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett.
a LTF poiché la parte interessata può sempre ancora impugnarla insieme alla
decisione finale (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF; consid. 1.2.1 non pubblicato in DTF
134 V 392). Ne segue che il Tribunale federale non può entrare nel merito del
ricorso (cfr. per analogia pure sentenza 9C_805/2007 del 21 novembre 2008
consid. 1).

2.
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita.

2.1 Il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato
di bisogno e le cui conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,
dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 64 cpv. 1 LTF). Se occorre,
il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui
onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 64 cpv. 2
LTF).

2.2 Considerato che le conclusioni del presente ricorso erano fin dall'inizio
sprovviste di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza
giudiziaria gratuita dev'essere respinta, senza che occorra esaminare
l'indigenza dell'istante.

3.
La procedura è onerosa (art. 65 seg. LTF). Le spese, che seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF), andrebbero di conseguenza poste a carico del ricorrente.
Tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si prescinde tuttavia
eccezionalmente dal prelevare simili spese.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 novembre 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Schäuble