Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 217/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_217/2009

Sentenza del 7 maggio 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen, Seiler,
Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
T.________,
ricorrente,

contro

Cassa AVS Coiffure & Esthétique, Wyttenbachstrasse 24, 3000 Berna 25,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 3 febbraio 2009.

Fatti:

A.
La società G.________, costituita nel giugno 2001 e attiva in particolare nella
gestione di partecipazioni e unità aziendali per lo sfruttamento di marchi nel
settore delle acconciature di capelli e del commercio di prodotti affini, è
stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dalla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con effetto al 10
agosto 2005.

La società è stata affiliata alla Cassa AVS Coiffure & Esthétique Suisse (in
seguito: Cassa) dal 1° luglio 2001 al 10 agosto 2005. T.________ ha ricoperto
la carica di amministratore unico della G.________, con diritto di firma
individuale, dal 19 giugno 2001 fino al suo scioglimento.

Dopo essere quasi subito entrata in mora con il pagamento dei contributi
paritetici, la società è stata sistematicamente diffidata e precettata. Il 2
febbraio 2004 l'Ufficio esecuzioni di X.________ ha rilasciato 10 verbali di
pignoramento quali attestati di carenza di beni definitivi per complessivi fr.
59'820.15 in relazione a contributi (con interessi e spese) non soluti (e in
parte relativi anche alla previdenza professionale) nei periodi ottobre -
dicembre 2002 (con conguaglio 2002), gennaio - aprile 2003 e giugno - luglio
2003. In data 24 marzo 2004 è quindi stato rilasciato un attestato di carenza
di beni di fr. 6'252.60 relativo ai contributi (con spese e interessi) di
maggio 2003. Infine, il 16 aprile 2007 l'Ufficio fallimenti di X.________ ha
rilasciato due attestati di carenza di beni di fr. 133'264.15, rispettivamente
di fr. 14'368.30 per contributi AVS e LPP non versati nel periodo luglio 2001 -
settembre 2005.

Constatato di aver subito un danno di fr. 124'617.35 per il mancato versamento
da parte della fallita dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi al periodo da
luglio 2001 a settembre 2005, la Cassa ne ha postulato il risarcimento dal suo
ex amministratore (decisione del 25 giugno 2007 e decisione su opposizione del
15 gennaio 2008).

B.
T.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il quale - statuendo per giudice unico - con pronuncia 3 febbraio 2009 ha
parzialmente accolto il ricorso e condannato l'interessato al risarcimento del
danno limitatamente a fr. 41'796.90. Il Tribunale cantonale ha accertato la
prescrizione del credito risarcitorio per i contributi relativi ai periodi
ottobre - dicembre 2002 (e conguaglio 2002) e gennaio - luglio 2003 per
complessivi fr. 56'247.85, la cui irrecuperabilità è stata sancita con gli
attestati di carenza beni rilasciati nel febbraio - marzo 2004. Pure prescritti
sono stati dichiarati i crediti per i contributi scaduti al momento del
rilascio dei suddetti attestati di carenza di beni, e più precisamenti quelli
relativi al conguaglio 2001, al mese di aprile 2002 e al periodo settembre -
dicembre 2003 per un importo complessivo di fr. 26'572.60. Avendo infatti la
Cassa, relativamente a questi contributi non più recuperabili, raggiunto la
necessaria conoscenza del danno nel febbraio/marzo 2004, la relativa pretesa
risarcitoria, fatta valere il 25 giugno 2007 a distanza di oltre due anni,
doveva ritenersi - in assenza di un atto interruttivo - prescritta.

C.
T.________ è insorto al Tribunale federale al quale chiede in sostanza di
dichiarare prescritta la pretesa risarcitoria anche per i contributi giunti a
scadenza prima o al più tardi il 25 giugno 2005, ossia due anni prima della
data della decisione di risarcimento danni, e in subordine di ridurre a fr.
6'270.35 l'importo da risarcire. Il ricorrente domanda infine di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a
determinarsi sul gravame.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è sapere se e in quale misura il ricorrente debba
rispondere nei confronti dell'opponente per il danno derivante dal mancato
versamento dei contributi sociali da parte della fallita G.________. La
questione di diritto preponderante determina l'attribuzione di un affare a una
corte (art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre
2006 [RTF]). La seconda Corte di diritto sociale è competente a trattare le
cause in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti, fra cui rientra anche
la procedura di risarcimento a norma dell'art. 52 LAVS (art. 35 lett. a RTF).
Benché le controversie in materia di assicurazione sociale cantonale (cui
soggiace in concreto la richiesta di risarcimento per i contributi relativi
agli assegni familiari) rientrino formalmente nella competenza della prima
Corte di diritto sociale (art. 34 lett. e RTF), ragioni di economia processuale
e l'aspetto secondario giustificano che la seconda Corte di diritto sociale
tratti anche questi aspetti (sentenza 9C_704/2007 del 17 marzo 2008 consid. 1,
non pubblicato in DTF 134 I 179, ma in SVR 2008 FL n. 1 pag. 1).

2.
2.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96
LTF. ll Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF).
Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità inferiore; può quindi accogliere un ricorso per motivi
diversi da quelli invocati e respingerlo sulla base di una motivazione
differente da quella posta a fondamento del giudizio impugnato (cfr. DTF 133 II
249 consid. 1.4.1 pag. 254; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Nondimeno,
secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso dev'essere motivato in modo
sufficiente. Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto
impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio
solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe
un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se
queste ultime non sono più presentate nella sede federale.

2.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2
LTF). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Spetta alla
parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella pronuncia
impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo che la
induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF).

Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il
giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un
asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria
delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la
decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o
una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura
preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente
insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero
su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di
giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a
pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e
riferimenti).

3.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già correttamente esposto le
norme legali e i principi di giurisprudenza disciplinanti la responsabilità del
datore di lavoro e quella sussidiaria dei suoi organi (art. 52 LAVS, nella
versione valida prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della
relativa novella legislativa; DTF 123 V 12 consid. 5b pag. 15; cfr. pure DTF
132 III 523 consid. 4.5 pag. 528, nonché DTF 129 V 11 consid. 3). A tale
esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

Nel merito, il giudice cantonale ha dichiarato prescritto il credito
risarcitorio relativo ai contributi oggetto degli 11 attestati di carenza di
beni emessi nel febbraio/marzo 2004 (per complessivi fr. 56'247.85), come pure
quello relativo ai contributi scaduti in quel momento (per complessivi fr.
26'572.60) che ha ritenuto non più recuperabili. Da qui la riduzione della
pretesa risarcitoria a fr. 41'796.90. Per gli importi non prescritti ha per
contro confermato la piena responsabilità del ricorrente e l'assenza di motivi
di giustificazione o di discolpa.

4.
L'insorgente, che non mette più in dubbio la sua responsabilità sussidiaria, si
limita a contestare due aspetti della pronuncia cantonale. Da un lato chiede
che la pretesa risarcitoria sia dichiarata prescritta anche in relazione a
tutti i contributi giunti a scadenza prima o al più tardi il 25 giugno 2005;
nel qual caso la pretesa sarebbe inesistente. Dall'altro rimprovera al primo
giudice di non avere considerato tutti gli importi versati in acconto dopo il
24 marzo 2004, ammontanti a fr. 56'709.30, ma di averne tenuto conto solo in
parte, ritenendo così presumibilmente solo quelli di cui alla distinta delle
rivendicazioni.

4.1 In merito alla prima censura, occorre ricordare che il nuovo art. 52 LAVS
(introdotto dalla cifra 7 dell'allegato alla LPGA) prevede al suo capoverso 3
che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento
in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in
ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno. Si tratta di termini di
prescrizione e non (più) di perenzione (cfr. SVR 2005 AHV no. 15 pag. 49
consid. 5.1.2 [H 96/03] con riferimenti). La LPGA non contiene disposizioni
transitorie relative ai termini di perenzione e prescrizione previsti,
rispettivamente, dal vecchio art. 82 OAVS e dall'art. 52 cpv. 3 LAVS. In una
sentenza del 27 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 425, questa Corte,
confermando una pratica amministrativa, ha però stabilito che ai diritti di
risarcimento danni non ancora perenti al 1° gennaio 2003 sono applicabili le
nuove regole sulla prescrizione di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS (v. anche DTF
134 V 257 consid. 3.1 pag. 263 con riferimenti).
4.1.1 Per giurisprudenza, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS subentra nel
momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere
recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag.
195; 126 V 443 consid. 3a pag. 44 con riferimenti). Ciò si avvera in caso di
perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione
dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura
ordinaria. In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è presunto
intervenire il giorno stesso del fallimento; il giorno dell'insorgenza del
danno segna quello dell'insolvenza del credito risarcitorio (DTF 123 V 12
consid. 5c pag. 16) come pure la data a partire dalla quale decorre il termine
di cinque anni. In caso di esecuzione in via di pignoramento, il danno (e, per
quanto verrà esposto in seguito, contemporaneamente anche la conoscenza dello
stesso da parte della cassa) interviene per contro con il rilascio di un
attestato di carenza di beni (DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 segg.; cfr.
pure Thomas Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, 1998, pag. 109, per il quale
l'intervento del danno dev'essere ammesso in relazione a tutti i crediti
contributivi scoperti al momento del rilascio di un attestato di carenza di
beni).
4.1.2 Per il resto, la Cassa è reputata avere conoscenza del danno quando,
facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto
rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il
pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il
danno (DTF 128 V 15 consid. 2a pag. 17; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 e
sentenze ivi citate). In caso di esecuzione in via di pignoramento la
conoscenza del danno interviene con la notifica di un attestato di carenza di
beni definitivo (DTF 113 V 256 consid. 3c in fine pag. 258). Nel caso di
fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, il creditore acquisisce
normalmente conoscenza del danno con il deposito della graduatoria (DTF 129 V
193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti). Se in quel momento l'entità del
danno non può essere determinata né con esattezza né con sufficiente
approssimazione, data l'incertezza sul dividendo, la decisione di risarcimento
deve essere formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al
risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione
di un eventuale dividendo (DTF 113 V 180). Difficilmente, invece, il Tribunale
federale ammette di anticipare il dies a quo per la decorrenza del termine per
fare valere la pretesa di risarcimento danni a un momento precedente. Ciò si
verifica eccezionalmente, ad esempio se la cassa di compensazione in seguito a
un'adunanza dei creditori apprende che le sue pretese rimarranno certamente
scoperte; a tal scopo basta anche la conoscenza ragionevolmente esigibile di un
danno parziale (DTF 126 V 450 consid. 2a pag. 452 con riferimenti). I suesposti
principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la
decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di
conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti). Se il
fallimento non viene liquidato né secondo la procedura ordinaria né secondo
quella sommaria, la conoscenza del danno - subentrato con l'apertura del
fallimento - viene di regola fatta intervenire al momento della sospensione
della procedura per mancanza di attivi, in siffatta evenienza facendo stato la
data di pubblicazione del provvedimento nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 196; 128 V 10 consid. 5a pag. 12; 123
V 12 consid. 5c pag. 16).
4.1.3 Nel caso di specie, anche per quanto accertato in maniera vincolante
dalla Corte cantonale in merito ai pagamenti effettuati dalla fallita società a
favore della Cassa nel periodo successivo al marzo 2004 e ancora nel 2005, se è
pur vero che gli 11 attestati di carenza di beni rilasciati in precedenza non
lasciavano presagire nulla di buono, queste circostanze non consentivano ancora
di concludere per un ammanco sicuro per i contributi successivi. Del resto,
come rettamente osservato dal primo giudice alla luce dei parziali pagamenti
intervenuti nel periodo posteriore al rilascio degli attestati di carenza di
beni del febbraio/marzo 2004, ben difficilmente la Cassa - contrariamente a
quanto ha invece potuto fare l'Ufficio IVA a cui la società non versava i
contributi da oltre quattro anni (cfr. sentenza della CEF del 27 luglio 2005) -
avrebbe potuto formulare con successo una domanda di fallimento - subordinata a
una sospensione dei pagamenti da parte del debitore - senza preventiva
esecuzione ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF. Anche per queste ragioni,
la decisione della Corte cantonale di limitare gli effetti della prescrizione
ai contributi scaduti al momento del rilascio dei suddetti attestati di carenza
di beni non è censurabile e va confermata.

4.2 Quanto all'argomento secondo cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni
non avrebbe considerato tutti gli importi versati in acconto dopo il 24 marzo
2004, ammontanti a fr. 56'709.30, ma ne avrebbe tenuto conto solo in parte,
ritenendo presumibilmente solo quelli di cui alla distinta delle
rivendicazioni, il ricorrente non si avvede che in realtà le cose stanno
diversamente.

È vero che la distinta delle rivendicazioni non riporta alcuni pagamenti
avvenuti dopo il marzo 2004 (così per i mesi di aprile, luglio, settembre e
ottobre 2004). La distinta però non riporta nemmeno il relativo debito perché
per quei mesi il debito era stato saldato. È per questo che i pagamenti non
appaiono sulla distinta delle rivendicazioni, perché non vi era (per quei mesi)
un saldo né negativo né positivo. Se però si riportassero su un'unica tabella
tutti i debiti contributivi oggetto della procedura 52 LAVS e tutti i pagamenti
effettuati, come risultano dall'estratto di conto corrente, si vedrebbe che la
Cassa e il Tribunale cantonale, per determinare l'importo del danno, hanno
tenuto conto di tutti i versamenti. È anche vero che i conteggi presentati
dalla Cassa non brillano per chiarezza e trasparenza e che per questo erano
suscettibili di essere facilmente fraintesi (un miglioramento nel senso di una
maggior chiarezza si impone per evitare il ripetersi di simili contestazioni).
Ciò non basta però per ritenerli (manifestamente) errati. Al contrario, il
ricorrente non si avvede che i conteggi sono sostanzialmente corretti. Del
resto, al di fuori delle specifiche contestazioni esaminate nel presente
contesto, egli non mette in discussione la correttezza degli importi base presi
in considerazione per la quantificazione del danno AVS/AI/IPG/AD e AF.

4.3 A torto il ricorrente si duole infine del fatto che la Cassa non avrebbe
tenuto conto del dividendo incassato dall'Ufficio fallimenti di X.________ per
fr. 8'637.65. La censura è tuttavia infondata. Come risulta dalla distinta
delle rivendicazioni, il dividendo è infatti giustamente stato computato al
debito contributivo relativo alla previdenza professionale (PP) e non al debito
AVS/AI/IPG/AD e AF. L'attribuzione al debito PP si giustifica perché i crediti
degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro
affiliati sono collocati in prima classe e sono privilegiati rispetto ai
crediti di contributi LAVS/AD/AF, di seconda classe (art. 219 cpv. 4 lett. b
LEF).

4.4 Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto e il giudizio cantonale
confermato.
4.5
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita.

4.6 Il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato
di bisogno e le cui conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo
dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 64 cpv. 1 LTF). Quando la
parte sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla sua rifusione alla
cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4 LTF).

4.7 Alla luce del questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita prodotto
su richiesta di questo Tribunale, il ricorrente, al beneficio di prestazioni
assistenziali, effettivamente risulta trovarsi in una situazione di indigenza
ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF. Per quanto riguarda le conclusioni del
ricorso, esse - complice anche la mancata chiarezza dei conteggi della Cassa
opponente - non erano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito
favorevole per cui l'assistenza giudiziaria può venire accordata.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Al ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.- sono poste a carico del ricorrente e per il
momento assunte dalla cassa del Tribunale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 maggio 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti