Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1092/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_1092/2009 {T 0/2}

Sentenza del 29 aprile 2011
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen, Glanzmann,
Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
R._________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,

contro

AXA Vita SA, 8400 Winterthur, patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
opponente.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 18 novembre 2009.

Fatti:

A.
A.a Il 24 luglio 1995 R._________ - nato nel 19.. e già titolare di un'impresa
X.________ - ha formulato una proposta per una polizza di previdenza winplus
con Winterthur-Vita (in seguito: Winterthur) valida dal 1° luglio 1995.
L'assicurazione mista di previdenza prevedeva tra l'altro, oltre al pagamento
di un capitale in caso di vita al 1° luglio 2019 o di morte prima del 1° luglio
2019, il versamento, in caso di incapacità al guadagno prima del 1° luglio
2017, di una rendita annua di fr. 100'000.- fino al 30 giugno 2019 e dopo un
periodo d'attesa di 24 mesi, nonché l'esonero dal pagamento dei premi dopo un
periodo d'attesa di tre mesi. Nel compilare il modulo "Domande generali"
allegato alla proposta assicurativa, il proponente aveva risposto negativamente
alla domanda n. 2, e più precisamente se erano "già state stipulate o
presentate proposte di assicurazioni sulla vita o rendite per perdita di
guadagno". La polizza assicurativa n. ... è stata emessa il 23 agosto 1995.
A.b Con decisione 12 aprile 2001 l'Ufficio AI del Cantone Ticino - a seguito di
una richiesta di prestazioni AI per adulti del 14 febbraio 2000 - ha assegnato
a R._________ una rendita intera d'invalidità dal 1° agosto 1999 per gravi
disturbi psichici (schizotipici) che gli causavano una incapacità al guadagno
dell'80 %. Venuta a conoscenza dell'incapacità lavorativa di R._________,
Winterthur gli ha versato le prestazioni pattuite.
A.c Il 24 giugno 2003 la Winterthur ha comunicato a R._________ la rescissione
del contratto di assicurazione per reticenza e gli ha chiesto il rimborso delle
prestazioni versate, per un totale di fr. 442'703.80. Sulla base di
informazioni ricevute da altri assicuratori era infatti emerso che egli aveva
omesso di indicare di avere già stipulato altre assicurazioni sulla vita con
altre compagnie, e più precisamente con la Basilese e l'Alpina e, prima
dell'emissione della polizza Winterthur, anche con la Pax. Con successive
comunicazioni del 28 luglio 2003 e del 16 dicembre 2004, la Winterthur ha poi
fatto valere altri due motivi di reticenza riferiti a contratti conclusi con la
Suisse/Rentenanstalt e la Mobiliare che non erano anch'essi stati segnalati al
momento della sottoscrizione della proposta assicurativa presso di lei.

B.
Preso atto dell'impossibilità di addivenire a un accordo bonale, il 16 novembre
2007 R._________ ha convenuto la Winterthur dinanzi al Pretore del Distretto di
Y._________, onde ottenere il pagamento della rendita annua di fr. 100'000.-
dal 1° luglio 2003 fino alla cessazione dell'incapacità di guadagno, oltre
interessi del 5 % dalle singole scadenze di pagamento contrattuali, e di fr.
107'527.- quale capitale e bonus minimo disponibile. Con decreto 6 ottobre 2008
il Pretore di Y._________ - con il consenso delle parti - ha stralciato dai
ruoli la vertenza e trasmesso l'incarto per competenza al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino.

Con giudizio 18 novembre 2009 la Corte cantonale ha respinto la petizione di
R._________. Ammessa la propria competenza a statuire come pure l'esistenza di
una reticenza, i primi giudici hanno riconosciuto alla Winterthur (ora: AXA
Vita SA) di avere agito con tempestività avendo inoltrato la lettera di
rescissione del contratto entro quattro settimane da quando ha avuto
sufficiente conoscenza - il 12 giugno 2003 con la ricezione della relativa
comunicazione dell'Assicurazione Pax, rispettivamente il 16 giugno 2003 con il
ricevimento di analoga segnalazione da parte della Basilese - dei fatti
motivanti la reticenza.

C.
R._________ si è aggravato al Tribunale federale, al quale, in annullamento del
giudizio cantonale, ribadisce sostanzialmente le richieste di prima istanza.
Dei motivi si dirà, per quanto occorre, nei considerandi.

AXA Vita SA propone di respingere il gravame nella misura in cui lo ritiene
ricevibile, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni ha rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il
Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non
è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti
dall'autorità inferiore; può quindi accogliere un ricorso per motivi diversi da
quelli invocati e respingerlo sulla base di una motivazione differente da
quella posta a fondamento del giudizio impugnato (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1
pag. 254; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Nondimeno, secondo l'art. 42
cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente. Nei motivi
occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate;
esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza,
tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono più
presentate nella sede federale. Per il resto, in linea di principio il
Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene
solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in
modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte, che propone una
fattispecie diversa da quella contenuta nella pronuncia impugnata, il compito
di esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere
adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.
2.1 Preliminarmente il ricorrente solleva l'eccezione di incompetenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Nonostante l'accordo raggiunto dalle
parti il 25 settembre 2008 di sottoporre la vertenza a tale tribunale,
l'insorgente osserva che la Corte cantonale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio
la propria incompetenza a statuire, tale competenza dovendo essere attribuita a
un giudice civile. A sostegno della sua tesi argomenta che il Tribunale
federale ha già ammesso in analoga circostanza la competenza della
giurisdizione civile a statuire in materia. Nella recente e analoga vertenza
4A_177/2008, risolta con la sentenza del 14 ottobre 2008, la I Corte di diritto
civile si sarebbe infatti pronunciata sullo stesso tema, esprimendosi sulla
pretesa reticenza da lui commessa nei confronti dell'assicuratore Pax e
dandogli oltretutto ragione nel merito. Ad avvalorare la propria posizione, il
ricorrente sostiene pure che il contratto assicurativo concluso con la
Winterthur atterrebbe alla previdenza libera e non a quella vincolata, per cui
esulerebbe dalla competenza del giudice delle assicurazioni sociali.

2.2 Per quel che è della natura del contratto, i primi giudici hanno accertato,
in conformità agli atti, che esso attiene alla previdenza vincolata e non a
quella libera. Prova ne è che sia la proposta sottoscritta il 24 luglio 1995
sia la polizza emessa il 23 agosto 1995 indicano a chiare lettere trattarsi di
un contratto di previdenza vincolata. Ma anche facendo astrazione dalla
denominazione utilizzata e dal consenso raggiunto in sede cantonale in punto
all'autorità competente, i giudici cantonali hanno constatato tra le altre cose
e senza che questi accertamenti siano stati contestati in sede federale, che
l'opponente aveva emesso la necessaria dichiarazione ai fini della deduzione
fiscale dei premi pagati (art. 82 LPP) - possibile solo in caso di previdenza
vincolata (v. art. 1 e art. 6 segg. OPP 3) -, che il riscatto della polizza era
subordinato alle rigorose condizioni poste dall'art. 3 OPP 3 e che era inoltre
esclusa - a differenza di quanto avviene nella previdenza libera - ogni
concessione di prestito sulla polizza, così come la sua costituzione in pegno o
la cessione (art. 4 OPP 3). Il fatto che il ricorrente non abbia fatto uso -
per motivi suoi - dei privilegi fiscali concessigli per legge non inficia di
certo questa valutazione.

È vero, come osserva il ricorrente, che nella citata vertenza 4A_177/2008 la I
Corte di diritto civile ha effettivamente ammesso la propria competenza a
statuire sul caso di reticenza contestatogli dalla Pax. L'opponente osserva
tuttavia giustamente che quella procedura era comunque stata avviata dinanzi
all'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005,
della novella legislativa che ha esteso la competenza del Tribunale di ultima
istanza cantonale anche alle controversie con istituti risultanti
dall'applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), e
quindi anche con gli istituti del pilastro 3a (cfr. Messaggio concernente la 1a
revisione della LPP del 1° marzo 2000 pag. 2386 seg.). Tale novella legislativa
si applica per contro nel caso di specie in quanto, in difetto di disposizione
transitoria contraria, una norma procedurale entra immediatamente in vigore
(DTF 129 V 113 consid. 2.2 pag. 115; 112 V 356 consid. 4a pag. 360; cfr. pure
RSAS 2008 pag. 365 [B 163/06]).

2.3 Sempre in ordine, il ricorrente fa valere che in caso di conferma della
pronuncia impugnata il Tribunale federale dovrebbe comunque considerare quanto
gli spetta a titolo di valore di riscatto per la polizza in discussione.
Sennonché, la domanda, oltre ad apparire nuova in quanto formulata per la prima
volta in sede federale (art. 99 cpv. 2 LTF), è inammissibile in quanto esula
dall'oggetto della lite fissato in sede cantonale e posto a fondamento degli
accertamenti dei primi giudici.

3.
3.1 Nel merito, pur indicando a pag. 15 del suo ricorso di non mettere più in
discussione, in quanto tale, la presunta reticenza, l'insorgente ribadisce di
aver sottoscritto la proposta di Winterthur senza avere risposto né alle
domande sullo stato di salute né alla domanda n. 2. Con riferimento a
quest'ultimo punto, riafferma di avere dettagliatamente esposto la sua
particolare situazione assicurativa al consulente G.________, il quale ancora
lo stesso giorno lo avrebbe informato sulla opportunità di crociare con un «no»
la domanda n. 2; suggerimento al quale egli avrebbe dato il suo consenso
telefonico. Allo scopo di verificare la correttezza dell'operato di G.________,
da lui considerato agente stipulatore e non semplice agente negoziatore come
invece qualificato dalla Corte cantonale, l'insorgente sottolinea la necessità
di procedere alla sua (del consulente) audizione testimoniale.

3.2 La censura, oltre ad essere di natura appellatoria e quindi inammissibile,
è (manifestamente) infondata e comunque priva di rilievo per gli esiti del
giudizio.

Giustamente la Corte cantonale poteva considerare la domanda n. 2 della
proposta assicurativa chiara e inequivocabile, e quindi - per la presunzione
creata dall'art. 4 cpv. 3 LCA che ribalta l'onere della prova (DTF 118 II 333
consid. 2a pag. 336) - rilevante per l'apprezzamento del rischio. Del resto, la
rilevanza di tale fatto si evince anche dalla considerazione - giustamente
evidenziata dalla Corte cantonale - che le persone sovrassicurate hanno
tendenza ad essere meno prudenti poiché il loro avvenire economico appare loro
tutelato in misura superiore al bisogno (DTF 118 II 333 consid. 2a pag. 366;
108 II 143 consid. 4 pag. 147 seg.). Dal momento che ha firmato la proposta, il
proponente si è assunto la responsabilità per le risposte - oggettivamente e
soggettivamente erronee - fornite (v. DTF 96 II 204 consid. 3 pag. 208 seg.,
secondo cui ciò vale anche se è l'agente assicurativo ad avere riempito la
proposta assicurativa). Quanto al fatto - comunque non comprovato - che egli
avrebbe esposto nel dettaglio al consulente G.________ la sua situazione
assicurativa, è sufficiente il rilievo che tale esposizione non è comunque -
eccezione fatta per le indicazioni contenute nello scritto del 24 luglio 1995
autorizzante l'opponente a prendere visione degli incarti della cassa malati
Helvetia e della Alpina Assicurazioni in merito al suo stato di salute e agli
infortuni avuti in precedenza - avvenuta secondo la forma scritta prescritta
dall'art. 4 cpv. 1 LCA (v. DTF 96 II 204 consid. 5 pag. 213). Per il resto, in
conformità agli atti, la Corte cantonale poteva ritenere il consulente
G.________ quale agente intermediario e non come agente stipulatore,
autorizzato alla conclusione di contratti. Tale valutazione, oltre a
corrispondere alla prassi nell'ambito delle assicurazioni vita (DTF 96 II 204
consid. 6 pag. 214 con riferimenti), si fonda sulle circostanze concrete, e in
particolare sul fatto che il contratto assicurativo è stato stipulato solo dopo
l'esame e l'approvazione da parte della direzione della Winterthur come pure
sul fatto - accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale - che nemmeno
l'agente generale M.________, al quale il G.________ era subordinato, aveva la
facoltà, in virtù del contratto d'agenzia generale concluso nel marzo 1995, di
concludere i contratti di assicurazione per la Winterthur, ma solo di
negoziarli. Vanamente l'insorgente tenta di fare leva sul testo dell'art. 3
cpv. 1 del "Contratto di assunzione per i collaboratori del servizio esterno"
concluso il 28 febbraio 1995 tra G.________ e l'agente generale M.________, per
sostenere la tesi contraria. La Corte cantonale ha diffusamente e
convincentemente spiegato che la formulazione secondo cui "il collaboratore ha
il compito di concludere [...] il più gran numero possibile di assicurazioni
vita e collettive" è il frutto di una infelice traduzione in italiano delle
versioni tedesca ("vermitteln") e francese ("négocier"), dalle quali emerge
chiaramente l'esatta natura dell'attività del collaboratore, al pari di quanto
fanno del resto pure gli art. 3 cpv. 2 e 4 cpv. 3 dello stesso contratto, e
questo anche nella loro versione italiana.

3.3 Conformemente alla giurisprudenza elaborata a proposito dell'art. 34 LCA
(nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2005; v.
DTF 133 V 408 consid. 5.3.4 pag. 414; cfr. pure sentenza 9C_80/2010 del 6
ottobre 2010 consid. 5.1), i fatti conosciuti dall'agente intermediario e
taciuti all'assicuratore non sono opponibili a quest'ultimo (DTF 96 II 204
consid. 6 pag. 214 seg. con rinvii). È vero, l'agente intermediario, a cui
compete di discutere e chiarire la portata delle domande, deve spiegare al
richiedente i punti oscuri o le questioni che richiedono particolari
conoscenze. È altrettanto vero che per i chiarimenti dati dall'agente
l'assicuratore è responsabile in virtù dell'art. 34 LCA, specie se essi
risultano sbagliati. Nondimeno, il postulante non può fare affidamento su
consigli e spiegazioni dell'agente che dovessero risultare anche per lui
manifestamente contrari al senso chiaro della domanda posta nel formulario. Per
le risposte erronee a tali domande l'assicurato non può tener responsabile
l'assicuratore, nemmeno nel caso in cui egli abbia sottoscritto il formulario
fidandosi ciecamente delle spiegazioni erronee e divergenti date dall'agente
(DTF 111 II 388 consid. 3b pag. 393 con rinvii). Ora, manifestamente la
risposta falsa data dal ricorrente si riferisce a una domanda di solare
chiarezza e non può di conseguenza essere disattesa nella determinazione della
responsabilità. Ne segue che la eventuale partecipazione del consulente
G.________ all'atto della sottoscrizione della proposta d'assicurazione nulla
cambierebbe in concreto alla responsabilità del postulante per la risposta
manifestamente errata data a una domanda di meridiana chiarezza. Senza arbitrio
la Corte cantonale poteva pertanto procedere a un apprezzamento anticipato
delle prove e prescindere dall'audizione testimoniale del consulente
G.________.

3.4 Né muta alcunché a tale valutazione il fatto che con lettera del 24 luglio
1995 - vale a dire contestualmente alla sottoscrizione della proposta
assicurativa - R._________ avesse autorizzato la Winterthur a verificare il
proprio stato di salute e gli infortuni annunciati presso la cassa malati
Helvetia e la Alpina Assicurazioni. Lo stesso dicasi in relazione allo scritto
del 20 settembre 1995 con cui l'interessato aveva trasmesso alla Winterthur un
rendiconto della cassa malati Helvetia. Come già evidenziato dalla Corte
cantonale, queste indicazioni non erano (necessariamente) in contraddizione con
la risposta alla domanda n. 2 di cui alla proposta assicurativa. In effetti, a
parte che anche in tali comunicazioni non si faceva comunque il benché minimo
accenno all'esistenza degli ulteriori contratti già conclusi o comunque in fase
di perfezionamento (segnatamente con la Basilese e la Pax), la loro
formulazione - alla luce della risposta data nella proposta - non faceva
pensare che le due assicurazioni menzionate (Helvetia e Alpina) fossero
assicurazioni sulla vita o rendite per perdita di guadagno ai sensi della
domanda n. 2 della proposta Winterthur. E inoltre con tali comunicazioni
l'interessato aveva focalizzato la discussione sull'aspetto valetudinario
piuttosto che su quello assicurativo. L'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove così operato dai giudici cantonali non può pertanto
dirsi arbitrario.

4.
Confermata l'esistenza di una falsa dichiarazione in merito a fatti rilevanti
(quantomeno in relazione all'esistenza, sottaciuta, di una proposta
assicurativa inoltrata - secondo gli accertamenti vincolanti del Tribunale
cantonale - alla Basilese il 1° luglio 1995, ma in ogni caso prima della
conclusione del contratto con la Winterthur, e alla Pax in data 29 luglio 1995)
e posto che sotto il profilo temporale l'obbligo di dichiarazione si estende
anche ai fatti rilevanti che si realizzano dopo l'inoltro della proposta ma
comunque prima della conclusione del contratto, indipendentemente dal momento
in cui quest'ultimo esplica i propri effetti (v. DTF 134 III 511 consid. 3.3.2
pag. 513 seg.), restano da verificare le conseguenze della falsa dichiarazione.

4.1 Giusta l'art. 6 LCA (sempre nel tenore applicabile in concreto, in vigore
fino al 31 dicembre 2005: v. sentenze citate 9C_80/2010 consid. 5.1 e 4A_177/
2008 consid. 4), se il postulante all'atto della conclusione del contratto di
assicurazione dichiara inesattamente o ha taciuto un fatto rilevante che
conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è vincolato al contratto
purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe cognizione della
reticenza. Determinante ai fini del giudizio sulla tempestività della
dichiarazione di rescissione del contratto è sapere quando l'assicuratore ha
preso conoscenza dell'asserita reticenza del proponente. La questione di sapere
in quali circostanze si debba ritenere che l'assicuratore abbia preso
conoscenza della reticenza attiene al diritto ed è liberamente riesaminabile
(sentenza citata 4A_177/2008 consid. 6).

4.2 Secondo la giurisprudenza, richiamata anche nella pronunzia impugnata, il
termine di quattro settimane inizia a decorrere dal momento in cui
l'assicuratore è informato su tutti i punti che concernono la reticenza, ovvero
dal momento in cui dispone di informazioni affidabili che gli permettono di
acquisire la certezza che una reticenza è stata commessa; non bastano semplici
sospetti (DTF 118 II 330 consid. 3a pag. 340). Il Tribunale federale ha
comunque precisato che se l'assicuratore rifiuta scientemente di prendere
conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, egli commette un abuso
di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) assimilabile alla conoscenza effettiva (DTF
citato consid. 3c pag. 340; cfr. anche Roelli/Keller, Kommentar zum
schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed.,
Berna 1968, pag. 139). Nonostante la reticenza, l'assicuratore non può neppure
recedere dal contratto se la reticenza fu da lui provocata (art. 8 cifra 2
LCA), se lui conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto (art. 8 cifra 3 LCA;
circostanze, queste [cifra 2 e 3], che non ricorrono in concreto alla luce di
quanto esposto sopra al consid. 3) o se ha rinunciato al diritto di recedere
dal contratto (art. 8 cifra 5 LCA). Come correttamente evidenziato dalla Corte
cantonale, spetta all'assicuratore dimostrare di aver rispettato il termine di
rescissione di quattro settimane. Spetta per contro allo stipulante provare -
in ragione dell'inversione dell'onere della prova creata dalla presunzione di
cui all'art. 4 cpv. 3 LCA - che l'assicuratore avrebbe ugualmente concluso il
contratto alle condizioni pattuite se avesse saputo della omessa o inesatta
dichiarazione (consid. 2.4 non pubblicato in DTF 131 III 542, ma pubblicato in
Pra 2006 n. 55 pag. 405).

4.3 Il ricorrente sostiene che l'assicuratore opponente avrebbe concluso il
contratto di assicurazione a prescindere dall'esistenza di altre polizze vita o
rendite per perdita di guadagno. Lo dimostrerebbe il disinteresse per la
componente economica palesato dalla Winterthur al più tardi con il ricevimento,
il 21 febbraio 2003, dell'incarto AI. Con tale documentazione l'opponente
veniva informato dell'esistenza di contratti assicurativi con la Mobiliare, la
Zurigo e la Pax, che per forza di cose dovevano essere stati conclusi in epoca
precedente l'insorgenza della incapacità lavorativa (29 settembre 1998). Ora,
prosegue il ricorrente, se avesse dato importanza all'aspetto economico,
l'opponente avrebbe dovuto approfondire almeno in quel momento la questione e
sollecitare informazioni circa la data e il contenuto di tali contratti. Non
avendolo fatto, la Winterthur avrebbe dimostrato per atti concludenti di essere
determinata a concludere il contratto a qualsiasi condizione. In ogni caso, la
dichiarazione di recesso formulata il 24 giugno 2003 andrebbe considerata
tardiva. L'insorgente ritiene infine che la rescissione del contratto da parte
della Winterthur vada giudicata abusiva così come l'aveva dichiarata la I Corte
di diritto civile con riferimento al contratto da lui concluso con la Pax
(sentenza citata 4A_177/2008).

4.4 A prescindere dal fatto che all'incarto AI, per quanto pacificamente
accertato dai primi giudici, non figurava l'esistenza di una copertura presso
la Basilese e che per ognuna delle reticenze commesse dall'assicurato decorre
comunque un termine autonomo di recesso, che inizia al momento in cui
l'assicuratore ne ha avuto conoscenza, e ciò indipendentemente dal fatto che
quest'ultimo non abbia rispettato il termine per invocare una determinata altra
reticenza (DTF 116 II 338 consid. 2a pag. 342; 109 II 159), l'insorgente non ha
fornito la prova liberatoria circa il preteso disinteresse della Winterthur per
l'aspetto economico. Così come un tale disinteresse non poteva dedursi - per
quanto suesposto (al consid. 3.4) e accertato, senza arbitrio, dall'istanza
precedente - dal comportamento palesato dall'assicuratore opponente in seguito
alla ricezione delle lettere 24 luglio e 20 settembre 1995 dello stipulante,
analogo discorso vale per l'atteggiamento mostrato in seguito. È sufficiente al
riguardo la circostanza - accertata in conformità agli atti dai giudici
cantonali - che la Winterthur aveva continuato a controllare, con la
trasmissione di rapporti intermedi sottoscritti dall'interessato, l'eventuale
riscossione (sottaciuta da quest'ultimo) di indennità da parte di altre società
di assicurazione. Sostenere su siffatta base che l'assicuratore avrebbe dovuto
effettuare particolari accertamenti "dovendo più che supporre che il proponente
avesse fornito risposte errate o inveritiere" appare quantomeno azzardato. Si
ricorda del resto al ricorrente che chi è al beneficio di una dichiarazione
positiva del proprio partner contrattuale deve poter confidare in questa
dichiarazione senza doverne verificare l'esattezza attraverso investigazioni, e
ciò anche nel caso in cui dovesse nutrire dei dubbi al riguardo (DTF 118 II 333
consid. 3a pag. 339).

4.5 La situazione non è infine paragonabile a quella esaminata nella vertenza
4A_177/2008. In quella occasione, il Tribunale federale, confermando la
valutazione del Tribunale di appello ticinese, aveva rimproverato
all'assicuratore un comportamento abusivo poiché aveva rescisso il contratto
per reticenza malgrado avesse avuto la possibilità di prendere conoscenza degli
elementi costitutivi della reticenza anni prima, pochi mesi dopo la
stipulazione del contratto d'assicurazione, quando l'assicurato gli aveva
inviato uno scritto nel quale menzionava esplicitamente l'esistenza di
relazioni con altre compagnie assicurative, indicandone anche i nominativi.
Ora, a differenza di quanto verificatosi in quella vertenza e astrazion fatta
dalla conoscenza del rapporto contrattuale con la Helvetia e l'Alpina, di cui
già si è detto (v. consid. 3.4), alla Winterthur non si poteva contestare un
simile atteggiamento. Anche se l'incarto AI conteneva alcune indicazioni
sull'esistenza di alcune assicurazioni di perdita di guadagno, nulla faceva
pensare, a distanza di quasi otto anni e in assenza di riferimenti alla data di
loro contrattazione, che tali assicurazioni fossero state concluse in periodo
antecedente a quello con la Winterhur. In questa misura la presente fattispecie
si distingue in maniera netta da quella giudicata in 4A_177/2008. Come
stabilito in DTF 118 II 333, la data dell'assicurazione è infatti decisiva per
la conoscenza di un'eventuale reticenza e all'incarto AI mancava ogni
riferimento a tal proposito. Contrariamente a quanto rilevato in 4A_177/2008,
avuto riguardo alle indicazioni contenute nell'incarto AI non si poteva
certamente parlare di breve tempo trascorso tra la compliazione della proposta
assicurativa Winterthur e la notizia dell'esistenza di altri contratti di
assicurazione vita o perdita di guadagno. Alla medesima conclusione si
giungerebbe del resto anche se l'assicuratore avesse dovuto presumere dalla
lettura dell'incarto AI che i contratti con le altre compagnie dovevano essere
stati stipulati dall'assicurato prima del 29 settembre 1998, ossia
precedentemente alla sua malattia.

4.6 Né il ricorrente può essere seguito laddove tenta, invano, di fare partire
il termine di quattro settimane per recedere dal contratto dal 21 maggio 2003,
quando l'opponente ricevette dalla Basilese la comunicazione 19 maggio 2003.
Con tale comunicazione la Basilese aveva rinnovato la richiesta - già formulata
con un precedente scritto del 7 aprile che però, secondo gli accertamenti
vincolanti della Corte cantonale, non era giunto a destinazione - di
trasmettere al proprio servizio medico il fascicolo relativo a R._________. A
mente dell'insorgente, con tale comunicazione la Winterthur avrebbe dovuto
desumere l'esistenza di una polizza vita con la Basilese, di contenuto ed
ammontare simili a quella stipulata con lei. Sennonché tale conclusione è
insostenibile. Alla ricezione (il 21 maggio 2003) dello scritto del 19 maggio
2003 l'opponente poteva unicamente prendere atto dell'esistenza (ma non del suo
genere né dei dettagli) di una copertura assicurativa presso la Basilese.
Opponente che in seguito, per quanto accertato in conformità agli atti dalla
Corte cantonale, il 23 maggio 2003 ha informato la Basilese di non avere
ricevuto lo scritto 7 aprile 2003 e che poi (il 27 maggio seguente) le ha
inviato la documentazione richiesta. È quindi solo in seguito alla domanda del
5 giugno 2003 che la Basilese ha trasmesso, il 13 giugno 2003, una copia -
pervenuta il 16 giugno 2003 - della proposta assicurativa, della polizza e
della dichiarazione di salute dell'assicurato, da cui si evinceva pure
l'esistenza di rapporti assicurativi con Helsana, Rentenanstalt, Alpina,
Mobiliare, Zurigo e Pax. È dunque solo con la ricezione, il 16 giugno 2003, che
la Winterthur poteva avere sufficientemente conoscenza - precedenti eventuali
sospetti non essendo per contro sufficienti - dei fatti (in particolare del
contenuto e della data di conclusione) motivanti la reticenza con riferimento
alla copertura con la Basilese. Ma quand'anche si volesse - per (denegata)
ipotesi e benché le informazioni allora disponibili non potessero dirsi
affidabili nel senso inteso della giurisprudenza sopra citata per acquisire la
certezza della reticenza - fare risalire il dies a quo per il computo del
termine di perenzione di quattro settimane al 27 maggio 2003, quando
l'opponente ricevette (a seguito della ritrasmissione dello scritto del 7
aprile precedente) la richiesta di informazioni della Basilese, il risultato
non cambierebbe. La rescissione del contratto comunicata il 24 giugno 2003
rimarrebbe comunque tempestiva. Quanto al fatto che l'importo assicurato presso
la Basilese sarebbe stato ininfluente con riferimento ai limiti assicurabili,
il ricorrente non spiega e non motiva debitamente l'asserzione (art. 42 cpv. 2
LTF).

5.
In conclusione, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto e la pronuncia
impugnata confermata senza che occorra ulteriormente esaminare l'eventuale
commissione di altre reticenze riferite ad altre coperture. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Benché vincente in
causa e patrocinata da un legale, l'opponente non ha diritto a ripetibili
fungendo in concreto quale organizzazione incaricata di compiti di diritto
pubblico (art. 68 cpv. 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Non si assegnano ripetibili.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 aprile 2011

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti