Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1051/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_1051/2009 {T 0/2}

Sentenza del 7 dicembre 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
R.________, Italia, patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
(OCST),
ricorrente,

contro

Istituto delle assicurazioni sociali Ufficio dei contributi, Via Ghiringhelli
15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 10 novembre 2009.

Fatti:

A.
A.a In seguito a un controllo, l'Ufficio dell'assicurazione malattia del
Cantone Ticino (UAM) ha constatato agli inizi del 2008 che, malgrado ritenesse
di averli informati al momento del rilascio del permesso G e anche in seguito
mediante operazioni di recupero, oltre 10'000 lavoratori frontalieri italiani
non avevano fatto uso della facoltà accordata loro dall'Accordo del 21 giugno
1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
(ALC; RS 0.142.112.681) di esercitare il diritto di opzione in favore del Paese
di residenza per la copertura delle cure medico-sanitarie ed essere di
conseguenza esentati in Svizzera. In considerazione dell'elevato numero di
persone interessate e delle difficoltà da esse incontrate nel capire
l'importanza (e le modalità) del diritto di opzione, l'autorità cantonale,
d'intesa con quelle federali (Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP] e
Ufficio federale delle assicurazioni sociali), ha pertanto deciso nel giugno
2008 di "regolarizzare" questi lavoratori. L'amministrazione ha così avviato
una procedura in sanatoria e ha assegnato un periodo supplementare, di
carattere unico e straordinario, scadente il 30 settembre 2008, per esercitare
(nuovamente) il diritto di opzione. La misura è stata comunicata dal Consiglio
di Stato ticinese mediante bollettino stampa del 3 giugno 2008. Inoltre, l'UAM
ha pure avvisato personalmente, con comunicazione postale (non raccomandata)
del 12 giugno 2008 inviata al loro recapito in Italia, i diretti interessati
facendo presente che in assenza di una loro determinazione essi sarebbero stati
obbligati ad assicurarsi in Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante
un'attività lavorativa. Con le medesime modalità sono infine stati informati
anche i rispettivi datori di lavoro oltre a diverse organizzazioni sindacali ed
altri enti.
A.b Con decisione del 27 gennaio 2009 e con effetto da tale data, l'UAM ha
affiliato d'ufficio presso l'Organizzazione sanitaria Swica R.________,
cittadino italiano residente in Italia, il quale lavora in Svizzera in qualità
di pittore per la A.________ SA ed è al beneficio di un permesso G per
frontalieri dal 2001. L'amministrazione ha adottato questo provvedimento dopo
avere osservato che l'interessato aveva lasciato trascorrere infruttuosamente
anche il termine di sanatoria del 30 settembre 2008 che gli era stato
comunicato con lo scritto del 12 giugno 2008.
A.c Mediante reclamo del 24 febbraio 2009 R.________ si è opposto a tale
provvedimento. Facendo valere di non avere ricevuto la comunicazione del 12
giugno 2008 e di non essere stato informato nemmeno in altro modo,
l'interessato, peraltro già coperto in Italia per le cure sanitarie, ha
dichiarato di volere esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema
sanitario del suo Paese di residenza e ha trasmesso, debitamente compilato, il
modulo TI1 che gli era nel frattempo stato rimesso dal suo sindacato. Da parte
sua, con provvedimento del 26 marzo 2009 l'UAM ha respinto il reclamo.

B.
R.________ è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il
quale, compiuti alcuni accertamenti, ha confermato l'operato
dell'amministrazione e respinto il ricorso dell'interessato (pronuncia del 10
novembre 2009). La Corte cantonale ha in sostanza dato atto all'UAM di avere
adempiuto al proprio obbligo di informazione e ha ritenuto tardiva l'opzione
formulata il 24 febbraio 2009.

C.
R.________ si è aggravato al Tribunale federale al quale, in sintesi, chiede di
annullare il giudizio impugnato e di attestargli l'avvenuto e regolare
esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano.

D.
In considerazione della moltitudine di ricorsi (oltre una ventina) inoltrati a
questa Corte sullo stesso tema, con decreto del 19 gennaio 2010 il giudice
dell'istruzione ha sospeso la procedura in attesa di evadere un caso pilota
(causa 9C_1042/2009). Resa il 7 settembre 2010 la sentenza nella causa pilota,
il giudice dell'istruzione ha riattivato la procedura per decreto del 22
settembre seguente.

L'UAM (ormai integrato, per gli aspetti qui di interesse, nell'Ufficio dei
contributi dell'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali) aderisce alle
conclusioni ricorsuali, mentre l'UFSP ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale ha risolto nella sentenza DTF 136 V 295 le questioni che
sono ugualmente sollevate con il presente ricorso.

In quella occasione, questa Corte ha ricordato come in virtù del diritto di
opzione previsto convenzionalmente, le persone residenti in Italia e che
lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi - insieme ai familiari
senza attività lucrativa - in Svizzera secondo il regime di assicurazione
malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale
italiano, fermo restando però che l'eventuale esenzione dall'obbligo di
assicurazione in Svizzera deve essere chiesta con una domanda che va presentata
alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del
luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in
Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; DTF 136 V
295 consid. 2.3.3 pag. 300). Pur dando atto che questo termine di tre mesi non
era stato rispettato, detta Corte ha osservato che il diritto di opzione era
comunque stato ristabilito dalla successiva messa in atto della procedura in
sanatoria del giugno 2008 (DTF 136 V 295 consid. 2.3.4 pag. 301). Questa
sanatoria era motivata con la possibilità concessa dall'Allegato II ALC
(Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase) di rendere efficace
l'esenzione dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria
quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di tre
mesi. Essa era inoltre giustificata dalle difficoltà incontrate dai lavoratori
frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di opzione come
pure dall'enorme mole di lavoro e dai rischi di incasso che l'affiliazione
d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli
assicuratori (sentenza citata, consid. 3.1). Ritenuto come l'operazione avesse
permesso di "regolarizzare" il 95.8 % dei frontalieri interessati che hanno
optato per la copertura sanitaria nel proprio Paese di residenza, rimaneva da
verificare la situazione di diversi lavoratori che lamentavano di non avere
ricevuto alcuna comunicazione (personale, tramite il datore di lavoro o in
altro modo) prima della loro affiliazione d'ufficio alla LAMal (sentenza
citata, consid. 3.1 in fine). Alla misura in sanatoria è quindi stato
riconosciuto effetto costitutivo poiché modificando la situazione giuridica
esistente e ristabilendo la facoltà di opzione convenzionalmente scaduta, essa
aveva istituito un nuovo diritto, seppur vincolato al rispetto di un termine
ben preciso. In questo modo la Corte federale ha escluso che la sanatoria
potesse essere ridotta a una semplice comunicazione di natura meramente
informativa priva di conseguenze giuridiche (sentenza citata, consid. 5.6).
Scartata l'ipotesi della semplice informazione (che aveva per contro sostenuto
il Tribunale cantonale), l'esatta natura del provvedimento poteva a questo
punto rimanere indecisa perché in ogni caso - sia che si considerasse la
comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o
diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574
/72, sia si volesse qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto
generale-astratto o generale-concreto -, la sostanza non mutava. Infatti, dal
momento che la corretta notifica (o pubblicazione su un organo ufficiale) non
era avvenuta o non aveva potuto essere dimostrata, l'atto non poteva esplicare
effetti giuridici negativi (sentenza citata, consid. 5.8). Di conseguenza ci si
poteva e doveva basare sulla dichiarazione dell'insorgente che sosteneva di
essere venuto a conoscenza della possibilità di sanatoria soltanto con la
decisione di affiliazione d'ufficio (sentenza citata, consid. 5.9). Insorgente
che avendo prontamente reagito poteva dunque validamente chiedere di essere
esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, vale a dire
dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento, anche perché con l'esibizione
della copia della tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dalla
Regione Lombardia aveva dimostrato di essere coperto in caso di malattia sia
nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro
della Comunità europea o in Svizzera (art. 2 cpv. 6 OAMal; sentenza citata,
consid. 5.10 e 6.1).

2.
La fattispecie sottoposta a giudizio nella presente vertenza è simile a quella
esaminata nella sentenza pilota. In mancanza della prova della notifica (o
comunque della pubblicazione su un organo ufficiale) dell'atto con cui era
stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione
dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema
sanitario italiano, ci si poteva pertanto basare sulle dichiarazioni
dell'insorgente alle cui conclusioni peraltro aderisce ora anche
l'amministrazione opponente. Avendo per il resto prontamente reagito e anche
esibito copia della tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dalla
Regione Lombardia, R.________ poteva dunque essere validamente esentato
dall'obbligo assicurativo in Svizzera.

3.
3.1 Ne segue che il ricorso si dimostra fondato e che il giudizio impugnato
come pure la decisione su reclamo dell'UAM devono essere annullati. In loro
riforma (art. 107 cpv. 2 LTF), al ricorrente va riconosciuta l'esenzione in
Svizzera dall'assicurazione malattia obbligatoria.

3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e
andrebbero di principio poste a carico del Cantone Ticino poiché l'UAM (e in
seguito l'Ufficio dei contributi) ha operato in qualità di organo cantonale di
controllo dell'assicurazione malattia ai sensi dell'art. 6 LAMal (cfr. SVR 2010
KV n. 10 pag. 43 [9C_182/2009] consid. 8 con riferimento). Al Cantone, che ha
agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, non possono però essere
caricate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà nondimeno rifondere
al ricorrente, patrocinato da un'organizzazione sindacale, un'indennità -
ridotta vista la motivazione standard utilizzata dal medesimo patrocinatore
anche in altri casi (sentenza inedita del Tribunale federale delle
assicurazioni U 3/98 del 25 febbraio 1998 consid. 4) - per ripetibili della
sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria del
ricorrente è priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino del 10 novembre 2009 e la decisione su reclamo dell'Ufficio cantonale
dell'assicurazione malattia del 26 marzo 2009 sono annullati. Il ricorrente è
esentato dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 800.- a titolo di indennità
di parte per la procedura federale.

4.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà sulla questione
delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo
in sede federale.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 7 dicembre 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti