Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 1018/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_1018/2009 {T 0/2}

Sentenza del 23 giugno 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
Gastrosocial Cassa Pensione,
Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente,

S.________, patrocinata dall'avv. Diego Olgiati,
persona interessata.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 18 novembre 2009.

Fatti:

A.
S.________, nata nel 1960, di professione esercente, l'8 marzo 2004 ha
presentato una richiesta di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità
segnatamente per le sequele di un incidente sciistico occorsole il 1° febbraio
2003.

Esperiti i propri accertamenti e preso atto del danno alla salute (stato dopo
triade sfortunata, frattura del capitello del ginocchio sinistro, ernia discale
lombare mediana-paramediana L5-S1 a sinistra) come pure delle sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (capacità lavorativa del 100 % con diminuzione del
rendimento del 50 % in attività semplici, ripetitive, non qualificate, quali
operaia generica addetta all'imballaggio o alla sorveglianza, centralinista,
ecc.), l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), pur rilevando che la situazione
non era ancora stabilizzata poiché occorreva attendere ancora gli esiti di un
ulteriore intervento chirurgico al ginocchio sinistro, ha riconosciuto
all'interessata una rendita intera d'invalidità dal 1° febbraio 2004 per un
grado d'invalidità del 71 % e ha prospettato nel contempo una revisione della
rendita il 1° luglio 2009 (v. progetto di decisione del 21 luglio 2008 e
decisione del 16 luglio 2009).

B.
Contestando l'attribuzione della rendita intera d'invalidità e lamentando
l'assenza di un accertamento sufficiente della capacità lavorativa residua come
pure di un esame preliminare in merito ad eventuali provvedimenti integrativi,
la Cassa pensione GastroSocial, presso la quale era affiliata S.________, si è
opposta al provvedimento e si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, al quale ha chiesto l'annullamento della decisione
amministrativa e l'allestimento di nuovi accertamenti di natura medica e
professionale. Statuendo per giudice unico, la Corte cantonale ha respinto il
gravame (pronuncia del 18 novembre 2009).

C.
La Cassa pensione GastroSocial è insorta al Tribunale federale cui chiede in
sostanza di annullare il giudizio cantonale e la decisione dell'AI. Dei motivi
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

L'UAI e l'assicurata propongono la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali non si è determinato.
Diritto:

1.
Oggetto della lite è il diritto di S.________ a una rendita intera
dell'assicurazione per l'invalidità.

2.
Già solo per gli effetti esplicati dalle decisioni degli organi dell'AI (art.
49 cpv. 4 LPGA; DTF 132 V 1), l'istituto di previdenza è senz'altro legittimato
a ricorrere contro il giudizio cantonale (art. 89 LTF; SVR 2008 IV n. 11 pag.
32 consid. 2.2 con riferimenti [I 687/06] e n. 60 pag. 195 consid. 2 [9C_337/
2007]; cfr. pure DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273 con riferimento).

3.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tuttavia, esamina in linea di
principio solo le censure sollevate; esso non è per contro tenuto a vagliare,
come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che
si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133
II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Per il resto, fonda la sua sentenza sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da
questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente
inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF).

4.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI),
i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il sistema
di confronto dei redditi e il momento determinante per la determinazione del
grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16
LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174), i compiti del medico nell'ambito di questa
valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici
fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle
regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid.
3b/ee pag. 353).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza
tuttavia soggiungere che, per il principio della priorità dell'integrazione
sulla rendita, l'assegnazione di una rendita prima della messa in atto di
eventuali provvedimenti professionali entra in linea di conto solo se la
persona assicurata non è (ancora) integrabile a causa del suo stato di salute
(cfr. DTF 121 V 190 consid. 4a e c pag. 192 seg.; HAVE 2005 pag. 352, I 177/05
consid. 4; SVR 2001 IV n. 24 pag. 73, I 436/00 consid. 4c; cfr. pure sentenze
8C_312/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 5.2, 9C_186/2009 del 29 giugno 2009
consid. 3.2, 8C_127/2008 del 10 giugno 2008 consid. 6.2, e 9C_734/2007 del 1°
aprile 2008 consid. 4.3 con riferimenti), spettando per il resto al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (v. ad esempio sentenza
9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2 con riferimento).

5.
5.1 Respingendo il ricorso dell'istituto di previdenza, il Tribunale cantonale,
sulla base dei rapporti del dott. F.________ del servizio medico regionale
dell'AI (SMR) e delle valutazioni peritali raccolte dall'assicuratore
infortuni, ha accertato una abilità lavorativa residua del 100 %, ma con
diminuzione del rendimento del 50 %, in un'attività sostitutiva prevalentemente
seduta, con possibilità di cambiamento di posizione, che non comportasse il
sollevamento di pesi superiori ai 3-5 chilogrammi.

5.2 La ricorrente contesta questa valutazione e rileva di non capire su quali
criteri essa si baserebbe. Pur ritenendola "molto realistica", la considera
inesatta poiché il dott. K.________, nel suo rapporto medico del 28 febbraio
2005 redatto per conto dell'assicuratore infortuni, aveva dichiarato
l'assicurata abile a svolgere tutti i lavori di ufficio e impiegabile come
gerente nella misura di 2/3.

5.3 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in
merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (v. consid. 3; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

5.4 Di per sé, l'accertamento del primo giudice in merito alla capacità
lavorativa residua dell'assicurata può essere ritenuto manifestamente inesatto
e venir corretto solo nella misura una cui l'istanza inferiore dovesse essere
incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62; 133 III 393 co su 7.1 pag. 398).

5.5 Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132
III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per quanto concerne più in
particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice
incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un
mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di
prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

5.6 Le censure sollevate dall'istituto di previdenza ricorrente sono perlopiù
di natura appellatoria e, in quanto tali, inammissibili in questa sede (cfr. ad
esempio sentenza 9C_339/2007 del 5 marzo 2008 consid. 5.2.3 con riferimento).
In particolare, la Cassa ricorrente si limita a criticare la valutazione del
primo giudice, peraltro da lei stessa ritenuta molto realistica, senza però
indicare in quale misura quest'ultima sarebbe non solo inesatta, ma addirittura
manifestamente errata. Contrariamente a quanto da lei sostenuto, non è vero che
non è chiaro su quali referti medici si fonderebbe l'apprezzamento dell'AI. La
Corte cantonale, alla quale la Cassa aveva sottoposto la medesima censura, ha
già risposto alla questione, evidenziando come il dott. F.________, nel fornire
la valutazione di legge sullo stato di salute e il rendimento funzionale (art.
59 LAI e art. 49 OAI; sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del
SMR cfr. SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]), abbia espresso il proprio
giudizio sulla base dei referti raccolti dall'assicuratore infortuni e in
particolare delle conclusioni 3 ottobre 2006 degli esperti della Clinica
X._______, i quali, constatata l'insorgenza anche di una importante sindrome
algica parapatellare in patella baja e una condromalacia della patella
sinistra, si erano pronunciati per una abilità al lavoro in attività adatta
nella misura di 3-4 ore al giorno. Anche per questo motivo, la ricorrente non
può quindi validamente richiamare le conclusioni del rapporto 28 febbraio 2005
del dott. K.________, precedentemente raccolto dall'assicuratore infortuni, per
stravolgere l'apprezzamento dell'amministrazione. Tale valutazione è stata
condivisa dal giudice cantonale sulla base di un apprezzamento delle prove che
non è di certo manifestamente inesatto: il grado di incapacità lavorativa del
50 % trova conferma negli accertamenti peritali (più recenti) agli atti, atteso
che una capacità lavorativa residua di 3-4 ore di lavoro al giorno giustifica
quantomeno una inabilità del 50 %.

5.7 I fatti accertati dalla Corte cantonale non sono di conseguenza frutto di
un accertamento arbitrario delle prove ai sensi dell'art. 9 Cost. Il loro
accertamento non è manifestamente inesatto o incompleto e vincola pertanto il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).

6.
L'insorgente rimprovera inoltre all'amministrazione e alla Corte cantonale di
avere violato il principio della priorità dell'integrazione sulla rendita.

6.1 Riprendendo per ampi versi, acriticamente e in netto contrasto con le
tavole processuali, la motivazione presentata in sede cantonale, la ricorrente
sostiene ad esempio che nel presente caso farebbero difetto accenni a una
incapacità d'integrazione e che lo stato di salute dell'assicurata non sarebbe
poi così pregiudicato da non poter permettere nemmeno l'avvio di un
provvedimento integrativo. Queste considerazioni ricorsuali sono a dir poco
sorpendenti e al limite della temerarietà. È sufficiente una rapida lettura
della pronuncia impugnata per avvedersi che già in data 27 settembre 2007 la
consulente in integrazione professionale dell'AI, considerando il quadro
clinico allora esistente, non trovava opportuno procedere a una valutazione
relativa ad eventuali provvedimenti d'integrazione professionale poiché questa
sarebbe stata possibile solo una volta stabilizzata la situazione (dopo i
trattamenti per la problematica lombare e l'intervento chirurgico al
ginocchio). A sostegno di questa tesi, per nulla arbitraria, basta leggere le
annotazioni 21 maggio 2008 del dott. F.________, il quale, alla luce di una
prognosi incerta, visto lo stato di salute non ancora stabilizzato e visti i
lunghi tempi di inattività dopo l'intervento al ginocchio sinistro che
avrebbero richiesto una riabilitazione prolungata, aveva suggerito di procedere
a una revisione del caso dopo un anno (ciò che nel frattempo è avvenuto).
Ancora più precisa e dettagliata appare quindi la valutazione della consulente
in integrazione nel suo scritto del 17 settembre 2009 in risposta alle censure
della Cassa pensione.

6.2 Per il resto, la ricorrente, utilizzando una terminologia che poco si
addice a una cassa pensione (v. pag. 5 del ricorso: "Queste affermazioni [del
Tribunale cantonale, ndr] sono indegne") in parte attribuisce al Tribunale
cantonale affermazioni che nemmeno sono sue, il giudice di prime cure essendosi
nei passaggi citati nel ricorso limitato a riportare le dichiarazioni della
consulente in integrazione professionale, e in parte estrapola, peraltro
nemmeno sempre correttamente, singoli stralci di queste dichiarazioni per
contestare la valutazione dell'UAI e della Corte cantonale. Innanzitutto non è
vero che l'autorità giudiziara cantonale abbia ritenuto insensata
un'integrazione professionale in quanto l'assicurata presenterebbe un grado
d'invalidità del 71 %. La ricorrente si richiama a una dichiarazione 6 febbraio
2009 della consulente in integrazione professionale che andava comunque letta
nel contesto di quanto da lei osservato precedentemente il 27 settembre 2007
(v. sopra, consid. 6.1) e successivamente il 17 settembre 2009. In nessun modo,
inoltre, il Tribunale cantonale afferma che le persone di 54 anni possono
essere eliminate dal mondo del lavoro (sic) e non sarebbero più reintegrabili.
La ricorrente si riferisce a una considerazione espressa dalla consulente in
integrazione il 17 settembre 2009 con la quale, nel rendere attenti sul fatto
che una riqualifica professionale poteva durare 3-4 anni, rilevava come
l'assicurata non avrebbe portato a termine un'eventuale riqualifica prima dei
56-57 anni e questo alla condizione che la richiesta di riformazione a tempo
parziale (al 50 %) fosse accettata. Non è pertanto nemmeno vero che
l'amministrazione, e tanto meno la Corte cantonale, abbiano richiesto
l'esistenza di una capacità lavorativa del 100 % per accedere a una possibilità
reintegrativa.

6.3 Dopo avere così preso atto anche della valutazione della consulente in
integrazione professionale, che, a prescindere dall'aspetto medico, era la
persona più indicata per pronunciarsi sulle possibilità reintegrative, la Corte
cantonale ha accertato che, al momento della decisione amministrativa in lite
(che delimita temporalmente il potere cognitivo nel presente contesto: DTF 132
V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366), lo stato di
salute dell'assicurata, non ancora stabilizzato e necessitante di un ulteriore
intervento chirurgico (poi eseguito il 13 ottobre 2008) come pure di una
successiva riabilitazione, ostava, quantomeno fino al momento della revisione
del diritto alla rendita - prevista dall'UAI dopo un anno ed effettivamente
avviata nel maggio 2009 -, alla messa in atto di misure integrative. Questo
accertamento non solo non è arbitrario ma è anzi conforme alla giurisprudenza
in materia esposta al consid. 4.

7.
Per il resto, i redditi di riferimento per il calcolo dell'invalidità,
determinati in conformità agli atti e alla giurisprudenza, non sono contestati.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto siccome infondato. Le spese seguono
la soccombenza e sono poste a carico della Cassa pensione ricorrente (art. 66
cpv. 1 LTF), la quale rifonderà all'assicurata, chiamata in causa e patrocinata
da un legale, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e
2 LTF; cfr. pure sentenza I 416/06 del 3 gennaio 2007 consid. 4.2).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
La ricorrente verserà a S.________ la somma di fr. 1'800.- a titolo di
indennità di parte per la procedura federale.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 giugno 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti